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Il vettore che si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarita' dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente

Il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarita' dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiche', peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualita' di submittente in caso di perdita delle cose, egli puo' far valere la responsabilita' risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 1 dicembre 2010, n. 24400



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 20263/2006 proposto da:

TR. TR. GMBH (OMESSO) in persona del legale rappresentante pro tempore Signor HE. GR. , elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 142, presso lo studio dell'avvocato FORTI Damiano, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAZZI MASSIMO, LORI ZIO MARIA ATHENA giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FE. S.P.A. (OMESSO) in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore delegato Dott. BA. TH. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI Luigi, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 178/2005 della CORTE D'APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, emessa il 29/6/2005, depositata il 13/09/2005, R.G.N. 156/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/10/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FI LADORO;

udito l'Avvocato CARLO ALBINI con delega dell'Avvocato LUIGI MANZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 29 giugno - 13 settembre 2005 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, rigettava l'appello proposto dalla Tr. Tr. Gbmh avverso la decisione del locale Tribunale del 20 giugno 2003, la quale aveva accolto la opposizione a decreto ingiuntivo proposta da FE. , dichiarando la compensazione totale dei rispettivi crediti, e debiti delle sue societa', relativi - da un lato - alla perdita di granulato plastico per circa 4.000 kg. E - dall'altro - al saldo della fattura relativa al trasporto.

Tr. Tr. aveva dedotto di avere eseguito un trasporto per conto di FE. (vettore principale e submittente) e di essere rimasta creditrice, per tale prestazione, dell'importo di DM 6.000 (oltre interessi).

Aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per pari importo. FE. aveva proposto opposizione, deducendo - in via riconvenzionale - di avere subito danni per pari importo, a seguito della perdita parziale del carico (consistente in circa 4.000 kg di granulato plastico non consegnati al destinatario Ce. di (OMESSO)).

11 giudice di appello, nel confermare la decisione di primo grado, osservava che Tr. Tr. aveva dedotto la carenza di legittimazione attiva di FE. , atteso che nel contratto di trasporto unico legittimato a richiedere il risarcimento danni per la perdita parziale della merce e' il destinatario della stessa.

Al caso di specie doveva trovare applicazione la Convenzione CMR del 19 maggio 1956, considerato che FE. era stata incaricata dalla societa' (OMESSO) Ge. CT. , di effettuare il trasporto di granulato plastico dalla sede di questa societa' alla ditta Ce. con sede a (OMESSO), in (OMESSO) e che FE. si era avvalsa, per la esecuzione del trasporto, della subvettrice Tr. Tr. GbmH con sede in (OMESSO), cosicche' FE. doveva considerarsi responsabile di eventuali inadempimenti sia nei confronti del destinataria che del mittente.

Il reclamo - ha sottolineato la Corte territoriale doveva considerarsi inoltrato nei termini, la reiezione del reclamo risaliva al 29 ottobre 1997, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato a Tr. Tr. in data 23 settembre 1998, entro un anno dalla data della reiezione del reclamo.

Quanto alla applicabilita' dell'articolo 18, comma 2, della CMR - che presume la irresponsabilita' del vettore laddove egli dimostri che gli asseriti danni siano conseguenza del comportamento del mittente - rilevavano i giudici di appello che era comunque a carico della Tr. Tr. l'onere di provare che il danno al carico fosse derivato da una delle circostanze indicate dal comma 4 dell'articolo 17 della CMR.

Ma poiche' tale prova non era stata data (e neppure offerta) doveva considerarsi unica responsabile la Tr. Tr. che aveva effettuato il trasporto. Dalla lettera di vettura non era emersa alcuna riserva da parte del dipendente della Tr. Tr. , il quale aveva accettato il carico.

In ordine alla entita' del danno, il primo giudice aveva applicato la disposizione del comma 4 dell'articolo 23 della CMR, in base al quale il vettore deve rimborsare il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e tutte le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce: tra queste spese - ha rilevato la Corte d'appello, rientravano sicuramente quelle gia' liquidate dal primo giudice in favore di FE. .

Avverso tale decisione Tr. Tr. Gbmh ha proposte ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi.

Resiste FE. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 12, 13 e 30 CMR (Convenzione di Ginevra in materia di trasporto internazionale di merci su strada, attuata con Legge n. 1621 del 1960) nonche' insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Unico legittimato a richiedere il risarcimento dei danni per perdite ed avarie della merce e' il destinatario il quale e' autorizzato a far valere i diritti che derivano dal contratto di trasporto.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il reclamo inoltrato da FE. non valeva, per la sua genericita', ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 8, 17 e 18 CMR, in ordine alla presunzione di carenza di responsabilita' del vettore, con onere della prova a carico di chi fa valere la pretesa, nonche' insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

I giudici di appello avevano rigettato la eccezione relativa alla carenza di responsabilita' di Tr. mancando la prova del nesso causale tra evento dannoso ed una delle circostanze indicate dalla CMR.

In tal modo, tuttavi'a, la Corte territoriale non aveva considerato che se il trasportatore dimostra che l'avaria poteva derivare da uno o piu' rischi previsti dall'articolo 17, comma 4 della stessa Convenzione, deve presumersi che l'avaria sia derivata da tale rischio.

Osserva il Collegio: i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.

Essi non sono fondati.

Le limitazioni in materia di legittimazione attiva in materia di trasporto - secondo quanto correttamente posto in risalto dai giudici di appello - sono volte ad evitare che al subvettore possano essere indirizzate richieste di danni sia dal vettore committente che dal destinatario.

La ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimita' (Cass. SS.UU. 1 marzo 1978, n. 1034; Cass. 25 ottobre 1982 n. 5565; Cass. 9 febbraio 1980 n. 916; Cass. 26 ottobre 1993 n. 10621, 24 settembre 1997 n. 9369; 21 febbraio 2006 n. 3665) secondo la quale i diritti originati dal contratto di trasporto - che si configura come contratto a favore di terzo - spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente, ai sensi dell'articolo 1689 c.c., comma 1, e questo principio vale a maggior ragione ove si verta in tema di vendita con spedizione nella quale, anche nell'ipotesi di vendita internazionale (corrispondente al caso di specie), il mittente-venditore si libera dall'obbligo della consegna nel momento stesso dell'affidamento della merce al vettore (Cass. 14. febbraio 1986, n. 885; Cass. 5 gennaio 1979 n. 29; Cass. 9 febbraio 1987 n. 1335).

La disposizione dettata dall'articolo 13 della CMR, analogamente a quanto gia' previsto dal codice civile, conferma che, una volta effettuata la consegna della merce al destinatario, quest'ultimo e' autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti derivanti dal contratto di trasporto (tra i quali va pacificamente ricompreso anche quello al diritto al risarcimento del danno).

Tuttavia, la legittimazione del destinatario non e' esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente (o submittente) e, dall'altro, il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto.

In questo senso si e' espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anziche' del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento (Cass. 17 novembre 1999 n. 12744).

Analogamente, con riferimento alla ipotesi di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, e' stato ribadito che, per stabilire la titolarita' del diritto all'indennizzo per la merce trasportata, occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate (Cass. 30 gennaio 2008 n. 2094; cfr. Cass. 14 luglio 2003 n. 10980).

Nel caso di specie, e' stato dimostrato che FE. (vettore principale e submittente) aveva tacitato le ragioni del destinatario Ce. ed aveva sopportato interamente le conseguenze dell'inadempimento di Tr. Tr. .

Da tale premessa consegue che FE. era legittimata a chiedere di essere risarcita dei danni derivati dall'inadempimento del subvettore Tr. Tr. .

Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, la decisione della Corte territoriale, secondo la quale l'unico legittimato a richiedere il risarcimento dei danni doveva essere individuato nella FE. (vettore principale e submittente) sulla quale era ricaduto il pregiudizio derivante dalla perdita del carico.

Tale conclusione non si pone in contrasto con quanto riconosciuto da questa stessa Corte, in tema di contratto di trasporto di merci, per cui il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarita' dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiche', peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualita' di submittente in caso di perdita delle cose, egli puo' far valere la responsabilita' risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti. (Cass. 12 dicembre 2003 n. 19050).

Per quanto riguarda, poi, la eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, i giudici di appello hanno precisato, con accertamento che sfugge a qualsiasi censura in questa sede di legittimita', che il reclamo scritto di FE. (per il quale l'articolo 32 della CMR non richiede formule specifiche) doveva considerarsi sufficientemente chiaro e valido. E che il decreto ingiuntivo era stato notificato a Tr. Tr. entro l'anno decorrente dalla data di reiezione del reclamo.

La ricorrente ha osservato che l'avaria era dipesa dall'errata collocazione e caricamento della merce.

Anche su questo punto la Corte territoriale ha sottolineato che nessuna riserva era stata formulata dal dipendente del subvettore il quale aveva accettato il carico (con conseguente presunzione di completa regolarita' del carico).

Ma ancora prima, appare opportuno sottolinearlo, i giudici di appello hanno osservato che l'appellante non aveva in alcun modo indicato che a provocare la perdita o l'avaria della merce era stato proprio un caricamento non adeguato del carico da parte del mittente (che era stato su appositi pallets ed in contenitori specificamente destinati allo stoccaggio di prodotti chimici).

Sarebbe spettato a Tr. Tr. fornire la prova che l'avaria e la perdita del carico erano derivate da una delle circostanze indicate dall'articolo 17, comma 4, della CMR.

In mancanza di tale prova, doveva necessariamente concludersi che il danno fosse derivato dal trasporto, con conseguente responsabilita' di Tr. Tr. .

Tale conclusione appare pienamente in linea con la disciplina dettata dalla Legge n. 1621 del 1960 (relativa al trasporto internazionale di merci su strada, regolata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956).

La disciplina dettata dalla Convenzione del 1956 si puo' riassumere in questi termini.

L'articolo 17, dopo aver enunciato la regola per cui il vettore risponde della perdita come dell'avaria delle merci consegnate per il trasporto, individua situazioni in cui la responsabilita' del vettore e' esclusa ed in tale ambito distribuisce tra mittente e vettore l'incidenza di determinati rischi.

In particolare, l'articolo 17, comma 4, lettera c) dispone che il vettore e' esonerato da responsabilita', tra l'altro, quando la perdita o l'avaria e' derivata da rischi inerenti alle operazioni di sistemazione del carico, se vi hanno provveduto il mittente o persone da lui incaricate.

Cio' significa che il vettore non risponde per la perdita o l'avaria se sono conseguenza di fatti che possono prodursi durante il trasporto, se il carico non e' assicurato in modo conveniente, avuto riguardo al tipo di mezzo richiesto dal mittente per il trasporto, alla natura delle merci, al loro confezionamento.

L'onere di provare che la perdita o l'avaria e' dipesa da fatti che rientrano nell'ambito dei rischi che sono a carico del mittente spetta, in ogni caso, al vettore (articolo 18, comma 1).

Ma la posizione del vettore e' resa meno gravosa da una presunzione di irresponsabilita' (articolo 18, comma 2).

Il vettore non deve provare lo specifico fatto che ha determinato la perdita o l'avaria ne' deve provare che esso e' la conseguenza, per stare alla sistemazione del carico, di una determinata inidonea modalita' seguita nella relativa operazione.

La presunzione di irresponsabilita' opera a suo favore tutte le volte che, per le particolari circostanze di fatto in cui la perdita o l'avaria si e' determinata, e' possibile che a provocarla sia stato il verificarsi d'uno dei rischi ad evitare i quali e' preordinata una idonea sistemazione del carico.

In questo caso spetta a chi sostiene la responsabilita' del vettore dimostrare che invece la perdita o l'avaria si sono prodotte, in tutto o in parte, ovverosia per causa, esclusiva o concorrente, di uno specifico comportamento colposo del vettore o delle persone da lui adibite al trasporto.

Appare opportuno riportare integralmente le disposizioni dettate dagli articoli 17 e 18 della Convenzione di Ginevra del 1956:

"Capitolo 4 - Responsabilita' del vettore.

Art. 17.

1. Il vettore e' responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna.

2. Il vettore e' esonerato da tale responsabilita' se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.

3. Per liberarsi dalla sua responsabilita', il vettore non puo' eccepire ne' l'imperfezione del veicolo di cui si serve per effettuare il trasporto, ne' la colpa della persona dalla quale ebbe a nolo il veicolo o dei dipendenti di quest'ultima.

4. Fermo restando l'articolo 18 paragrafi da 2 a 5, il vettore e' esonerato dalla sua responsabilita' quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a piu' dei fatti seguenti:

a. impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego e' stato previsto espressamente e menzionato nella lettera, di vettura;

b. mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente;

c. trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario;

d. natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, ad avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale o azione dei parassiti e dei roditori;

e. insufficienza o imperfezione dei contrassegni o dei numeri dei colli;

f. trasporto di animali vivi.

5. Se, in virtu' del presente articolo, il vettore non risponde di taluni fattori che hanno provocato il danno, egli e' responsabile solo nella misura in cui i fattori, per i quali egli risponde in virtu' del presente articolo, hanno contribuito al danno.

Articolo 18.

1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 17 paragrafo 2 incombe al vettore.

2. Qualora il vettore dimostri che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria ha potuto risultare da uno o piu' dei rischi particolari previsti nell'articolo 17 paragrafo 4 si presume che la perdita o l'avaria sia stata cosi' causata. L'avente diritto ha tuttavia la facolta' di provare che il danno non e' stato causato, totalmente o parzialmente, da uno di tali rischi.

3. La presunzione di cui sopra non e' applicabile nel caso previsto nell'articolo 17 paragrafo 4 a quando vi sia un ammanco rilevante o perdita di colli.

4. Se il trasporto e' eseguito con un veicolo attrezzato in modo da proteggere le merci dal calore, dal freddo, dai cambiamenti di temperatura o dall'umidita' dell'aria, il vettore non puo' invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4 d a meno che egli fornisca la prova di aver adottato, per quel che concerne la scelta, il trattamento e l'impiego di tali attrezzature, tutti i provvedimenti a cui era tenuto, considerate le circostanze, e di aver osservato le istruzioni speciali impartitegli.

5. Il vettore non puo' invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4, se non fornisce la prova di aver adottato tutti i provvedimenti a cui era normalmente tenuto, considerate le circostanze, e d'aver osservato le istruzioni speciali impartitegli".

Nel caso di specie, al momento del ricevimento della merce da parte del subvettore quest'ultimo non aveva formulato alcuna riserva in ordine all'imballaggio della merce, stivata in appositi pallets. Ne' aveva sollevato obiezioni in ordine ad un non corretto caricamento della merce, una volta ricevuto il reclamo di Ce. .

Nel corso del giudizio, Tr. Tr. non aveva neppure chiesto di provare che la perdita della merce fosse stata causata da un caricamento non diligente da parte della venditrice Ge. (articolo 7 CMR).

In mancanza di qualsiasi osservazione da parte di Tr. Tr. , doveva presumersi la regolarita' del operazioni di caricamento e stivaggio.

In questa situazione, ogni rilievo in ordine alla impossibilita' di applicazione della presunzione di esonero da responsabilita' del vettore (in conseguenza dell'ammanco o della perdita di parte rilevante di merce, riscontrata al momento della consegna), di cui all'articolo 18 n. 3 della CMR perde qualsiasi rilevanza.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00) di cui euro 1.000,00 (mille/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
 

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