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In caso di azione promossa ex art. 2932 c.c. per l'escuzione in forma specifica di un contratto preliminare di vendita il coniuge in comunione dei ben che non abbia dato il proprio assenso è litisconsorte necessario

Qualora venga promesso in vendita un bene ricadente nella comunione legale tra i coniugi, da parte di uno solo di essi, la volontà contrattuale di una delle parti del contratto preliminare non può validamente formarsi in costanza di mancato o viziato consenso del coniuge pretermesso, vista l'unicità e inscindibilità del bene in comunione, nel cui atto dispositivo i coniugi costituiscono un'unica parte complessa. Ne consegue l'impossibilità per il promissario acquirente, che agisca per l'emissione di una sentenza costitutiva ai sensi dell'articolo 2932 del Cc, di ottenere l'adempimento in forma specifica del contratto preliminare rimasto disatteso, laddove non sia stato convenuto, oltre al coniuge stipulante, altresì quello rimastovi estraneo, litisconsorte necessario nel predetto giudizio, nullo per mancata integrazione del contraddittorio. E' quanto stabilito dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza del 24 agosto 2007, n. 17952.

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