Contratti: Guide e Consulenze Legali

Chiedi un contratto

Redigiamo il tuo contratto sulle tue esigenze
in 48 ore a soli 98 euro!

In caso di caparra conformatoria, il diritto al risarcimento va integralmente provato se la parte adempiente preferisce agire per agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto

La caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 c.c. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'an e nel quantum, secondo la regola generale prevista dall'art. 1223 c.c..

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 1 agosto 2013, n. 18423



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14386-2007 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1537/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto rinvio per deposito cartolina, si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per rinvio per deposito cartolina di ricevimento o rinnovo notifica in subordine accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) con atto di citazione del 6 luglio 1992 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma (OMISSIS) e (OMISSIS), premesso di aver stipulato il (OMISSIS) un preliminare di vendita con il quale aveva promesso di acquistare un appartamento in (OMISSIS) per il prezzo di un miliardo e 500 milioni di lire; che aveva corrisposto lire 700.000.000 e si era obbligato al pagamento del residuo alla stipulazione dell'atto notarile nel termine di sei mesi, con possibilita' di proroga di altri sei mesi, previa corresponsione degli interessi del 12%, che i convenuti non si erano presentati davanti al notaio il giorno (OMISSIS) per la stipulazione dell'atto definitivo di compravendita chiedeva il trasferimento coattivo ex articolo 1932 cod. civ. e il risarcimento del danno.

Si costituivano: (OMISSIS), il quale eccepiva la sua estraneita' al contratto preliminare e (OMISSIS), la quale sosteneva l'inadempimento della (OMISSIS), inutilmente da lei diffidata alla stipulazione del contratto definitivo entro il (OMISSIS) e chiedeva, pertanto il rigetto della domanda attorca e in via riconvenzionale che accertato l'inadempimento della (OMISSIS) si dichiarasse la legittimita' del suo recesso e il suo diritto di ritenzione della caparra o in subordine la risoluzione del contratto con condanna della (OMISSIS) al risarcimento del danno attraverso la ritenzione della caparra ovvero con pagamento di una somma da determinarsi nel corso di causa.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 giugno 1995, rigettava la domanda della (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e la accoglieva nei confronti di (OMISSIS) risolvendo il preliminare in inadempimento di quest'ultima ( (OMISSIS)) che condanno' alla restituzione della caparra con gli interessi legali, rigettava la domanda risarcitoria della (OMISSIS) per mancanza di prova.

Avverso questa sentenza, proponeva appello (OMISSIS) e la Corte di Appello di Roma con sentenza del 7 luglio 1978 riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che la diffida della (OMISSIS) avesse prodotto la risoluzione ai sensi dell'articolo 1454 c.c. e dichiarava il contratto risolto di diritto, confermava la restituzione dei 700.000.000 di lire, fissando la decorrenza degli interessi dalla domanda e condannava la (OMISSIS) al risarcimento del danno alla (OMISSIS) da liquidarsi in separata sede.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la (OMISSIS), cui resisteva la (OMISSIS). La Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 26 marzo 2002 rigetto' tutti i motivi ad eccezione del quarto relativo alla statuizione sul risarcimento, rimettendo alla Corte di Appello di Roma per un nuovo esame della questione. La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza di rinvio, ha affermato che il giudice d'appello non poteva emanare una condanna generica e rimettere ad un separato giudizio la liquidazione, se non violando il principio prescritto dall'articolo 112 c.p.c., ma doveva liquidare il danno in base agli elementi acquisiti, oppure rigettare per difetto di prova.

Il processo veniva riassunto, separatamente dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) il 26 e 27 marzo 2003. I processi venivano riuniti.

La Corte di appello di Roma con sentenza n. 153 del 2006 riformava la sentenza del Tribunale di Roma e rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da (OMISSIS). Compensava le spese sia del giudizio di secondo grado e sia del giudizio di legittimita'.

La Corte romana ha ritenuto opportuno, anzitutto, precisare che la (OMISSIS) correlo', alla domanda di risoluzione del contratto, la richiesta di condanna della (OMISSIS) al risarcimento da soddisfare alternativamente attraverso la ritenzione della caparra, ovvero nel pagamento della somma da accertare e la sentenza parzialmente annullata statui' sulla prima delle richieste alternative quella, cioe', tendente all'affermazione del diritto della (OMISSIS) di ritenere la caparra e la rigetto' in applicazione dell'articolo 1385, comma 3, secondo il quale nell'ipotesi in cui la parte non inadempiente non eserciti il recesso, ma agisca per la risoluzione del contratto il diritto al risarcimento rimane regolata dalle norme generali e va, quindi, dimostrato nell'an e nel quantum. Tale statuizione non e' stata censurata e non ha, quindi, formato oggetto di esame da parte della cassazione, limitato esclusivamente alla decisione sulla domanda alternativa di risarcimento quella volta all'effettivo risarcimento del danno e alla sua liquidazione. Ora nella fase di rinvio la (OMISSIS) non ha invero formulato la domanda di risarcimento nella forma della liquidazione del danno, ne' la (OMISSIS) ha dimostrato o ha chiesto di dimostrare il danno subito, ne' ha allegato alcuna specificazione e, dunque, la domanda della (OMISSIS) va rigettata.

La cassazione di questa sentenza e' stata chiesta da (OMISSIS) con atto di ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. (OMISSIS), in questa fase non ha svolto alcuna attivita' giudiziale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di risarcimento e liquidazione dei danni derivanti da risoluzione del contratto, articoli 1385, 1453, 1452 e 1455 c.c. e ss. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' la violazione dei principi in sede di giudizio di rinvio e d'interpretazione e qualificazione della domanda, anche in rapporto alla funzione del giudicato articoli 392 c.p.c. e ss. articolo 163 c.p.c. e ss. in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Avrebbe errato la Corte romana, secondo la ricorrente, nell'aver rigettato le domande avanzate con l'atto di riassunzione dalla (OMISSIS) e, cioe' sia la domanda di risarcimento del danno con liquidazione in separato giudizio sia la domanda subordinata di liquidazione del danno nella forma della ritenzione della caparra perche' ritenendo che la prima (la domanda di risarcimento del danno con liquidazione in separato giudizio) non potesse essere accolta atteso che, in sostanza, avrebbe disapplicato la statuizione della Corte Suprema espressa con la sentenza di rinvio e oggetto del presente giudizio, mentre la seconda (la domanda subordinata di liquidazione del danno nella forma della ritenzione della caparra) non poteva essere accolta atteso che il diritto alla ritenzione della caparra a titolo di risarcimento escluso dalla Corte di Appello con la sentenza del 7 luglio 1998, ormai divenuta definitiva, non avrebbe tenuto conto dell'intera vicenda processuale.

La Corte romana, secondo la ricorrente non avrebbe tenuto conto che la sig.ra (OMISSIS) con l'atto di appello aveva chiesto contestualmente all'annullamento e/o alla riforma della sentenza di primo grado l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado che venivano a tal fine integralmente ed espressamente richiamate; pertanto, sia pure in forma gradata e alternativa, la sig.ra (OMISSIS) aveva ritualmente proposto sia la domanda di recesso ex articolo 1385 c.c., comma 2 (con conseguente ritenzione della caparra) sia in via subordinata la risoluzione del contratto per grave ed incolpevole inadempimento della (OMISSIS) con richiesta di risarcimento danni commisurato e riferito o alla perdita della caparra confirmatoria, gia' versata, ovvero alla somma che sarebbe stata accertata in corso di causa o in separato giudizio. Se, dunque questa era la realta' degli atti di causa, specifica la ricorrente, assume rilievo determinante proprio in rapporto alla decisione emessa dalla Corte Suprema di rinvio che la liquidazione del danno fosse stata espressamente ancorata dall'attuale ricorrente alla misura della caparra versata all'atto del preliminare. Come affermato dalla Corte di Cassazione, specifica ancora la ricorrente, non sarebbe precluso nemmeno alla parte che si sia avvalsa della risoluzione stragiudiziale ex articolo 1454 c.c., richiedere giudizialmente il risarcimento, utilizzando la caparra nella sua funzione di preventiva liquidazione del danno, atteso che il diritto alla caparra puo' essere fatto valere, anche, nell'ambito della domanda di risoluzione quale entita' del danno da risarcire. Insomma, ritiene la ricorrente, qualora la parte non inadempiente chiede la risoluzione del contratto ex articolo 1453 c.c., la stessa, conserva il diritto di ritenere la caparra ricevuta con questa conseguenza: a) che se il danno accertato e' superiore all'importo della caparra a questo importo deve essere aggiunta la differenza fra lo stesso danno e l'importo della caparra: b) se il danno accertato e' inferiore all'importo della caparra, il danno da risarcire viene a corrispondere non al minore importo accertato nel giudizio, ma all'importo della caparra, che costituisce, percio', la misura minima del danno risarcibile derivante dall'inadempimento. Pertanto, conclude la ricorrente, sulla base delle considerazioni svolte apparirebbe del tutto illegittimo sostenere che la domanda di riconoscimento del diritto alla ritenzione definitiva della caparra, a titolo di risarcimento, risulterebbe preclusa dalla statuizione sul punto della Corte di Appello nella sentenza n. 2396 del 1998. Piuttosto, tale domanda non incontrava alcun tipo di preclusione nel giudicato formatosi, viceversa, esclusivamente in relazione alla domanda di recesso ex articolo 1385 c.c..

La ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: Il risarcimento del danno derivante dalla pronuncia di risoluzione del contratto puo' essere liquidato a tale titolo e ferma restando la sua autonomia e diversita' rispetto alla domanda di recesso ex articolo 1385 cc. in favore della parte adempiente con riferimento ed in misura pari all'importo della caparra confirmatoria versata dalla parte inadempiente?

1.1.- Il motivo e' infondato.

E' giusto il caso di evidenziare che la Corte romana, intanto, ha correttamente richiamato i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio ed, ad un tempo, ha correttamente evidenziato le esigenze di fatto e di diritto che il Giudice del rinvio avrebbe dovuto soddisfare.

In particolare, la Corte romana ha chiarito che la Corte di Cassazione, avendo accertato che la (OMISSIS) sia in primo che in secondo grado aveva chiesto la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni nella misura della caparra versata o in quella che sarebbe stata accertata in corso di causa, ha affermato che il giudice di appello non poteva emanare una condanna generica e rimettere ad un separato giudizio la liquidazione se non violando il principio prescritto dall'articolo 112 c.p.c., ma doveva liquidare il danno in base agli elementi acquisiti, oppure rigettare per difetto di prova. Pertanto, la Corte di Cassazione demandava al Giudice del rinvio di liquidare il danno in base agli elementi acquisiti, oppure rigettare per difetto di prova.

Ora, la Corte romana ha riscontrato che con l'atto di riassunzione la (OMISSIS) ha riformulato la domanda di risarcimento riproponendo: a) in via principale, la domanda di liquidazione del danno in separato giudizio: b) in subordine, la domanda di liquidazione del danno nella forma di ritenzione della caparra.

Eppero', come correttamente ha evidenziato la Corte romana, la domanda in via principale non poteva esser accolta perche' avrebbe comportato una disapplicazione della statuizione della Suprema Corte, espressa con la sentenza di rinvio e oggetto del presente giudizio. D'altra parte, era del tutto evidente che l'accoglimento di quella domanda avrebbe comportato lo stesso errore in cui era incorsa la sentenza che era stata cassata. Tale affermazione - come pure e' stato evidenziato dalla stessa Corte romana - risponde pienamente al principio piu' volte espresso da questa Corte secondo cui nei casi in cui il Giudice di legittimita' decida questioni di fatto o di diritto che si presentano come necessarie ed inderogabili rispetto alla valutazione dei criteri in procedendo e in iudicando di cui e' stata assunta la violazione il giudice del rinvio, non potra' discostarsi non solo da questa, ma anche dall'accertato presupposto, il cui riesame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare l'effetto della sentenza della Cassazione.

1.1.a).- Non merita alcuna censura neppure l'affermazione della Corte romana con la quale ha ritenuto preclusa l'altra domanda avanzata dalla (OMISSIS) con l'atto di riassunzione e, cioe', la domanda di riconoscimento del diritto alla ritenzione definitiva della caparra a titolo di risarcimento del danno, perche' sulla stessa si era formato il giudicato. A ben vedere, la Corte romana ha correttamente evidenziato che la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla (OMISSIS) era stata accompagnata dalla richiesta di condanna della (OMISSIS) al risarcimento da soddisfare alternativamente attraverso la ritenzione della caparra versata, ovvero nel pagamento della somma da accertare. Sennonche' la domanda al risarcimento da soddisfare con la ritenzione della caparra era stata esclusa dalla sentenza parzialmente annullata dalla Corte di cassazione e tale statuizione non era stata censurata e non aveva formato oggetto di esame da parte della stessa Corte di Cassazione, con l'ineludibile conseguenza che quella statuizione era divenuta definitiva.

Pertanto, tale domanda non poteva essere riproposta, neppure con l'atto di riassunzione. Ne' quella domanda, di ritenere la caparra a titolo di risarcimento del danno, integrava gli estremi di una domanda volta al concreto ed effettivo accertamento del danno e alla sua liquidazione non fosse altro perche' la richiesta di trattenere la caparra a titolo di risarcimento del danno darebbe per affermato ma, non dimostrato che il danno subito fosse eguale all'ammontare della caparra. Piuttosto, correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato che la (OMISSIS) avrebbe dovuto - ma non lo ha fatto - riformulare la domanda di risarcimento del danno nella forma della liquidazione con l'impegno della stessa (OMISSIS) di dimostrare l'an e il quantum del danno di cui chiedeva la liquidazione, che pero', come afferma la sentenza impugnata non sembra lo abbia fatto ne' abbia dimostrato o abbia chiesto di dimostrare il danno subito.

1.1.b).- Per altro e' convincimento di queste Sez. Un. che del tutto destituita di fondamento (benche' suggestivamente sostenuta in dottrina e motivatamente fatta propria da una recente giurisprudenza di legittimita' e di merito) risulti la teoria della caparra intesa quale misura minima del danno risarcibile da riconoscersi, comunque, alla parte non inadempiente, benche' questa si sia avvalsa, in sede di introduzione del giudizio, dei rimedi ordinari di tutela" (Cass. n. 553 del 2009).

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione atteso che (OMISSIS), in questa fase non ha svolto alcuna attivita' giudiziale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

INDICE
DELLA GUIDA IN Contratti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 699 UTENTI