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In caso di epidemia sul luogo di villegiatura il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno per inadempiemento del tour operator
Pubblicata il 29/07/2007
Ne consegue che in caso di epidemia sul luogo di villeggiatura il consumatore può agire per il risarcimento del danno per la sopravvenuta impossibilita' di utilizzazione della prestazione.E' quanto stabilito dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 16315/2007 è tornata a pronuncirsi in tema di danno da vacanza rovinata e inadempimento contrattuale dl tour operator.
La Corte ha altresì precisato che la finalita' turistica insita nella prenotazione di una vacanza non si sostanzia negli interessi che rimangono nella sfera volitiva interna dell'acquirente il package (pacchetto viaggio) costituendo l'impulso psichico che lo spingono alla stipulazione del contratto, ma viene ad (anche tacitamente) obiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso e' funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta.
IN altri termini quando si acquista il pacchetto vacanze e' implicito che il "preminente scopo vacanziero" e' "il benessere psico fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo e' volto a realizzare".
La Corte chiarische però che la sopravvenuta impossibilita' di utilizzazione della prestazione deve essere tale da vanificare o rendere irrealizzabile la 'finalita' della vacanza'"