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In caso di inadempimento da parte del cessionario, restano obbligati in solido tutti i cedenti

Con sentenza n. 9486 del 9 febbraio – 20 aprile 2007, la Corte di Cassazione ha dettato dei fondamentali principi in tema di locazioni commerciali e cessioni plurime del contratto di locazioni. La Corte, in particolare, - pronunciandosi sul ricorso promosso dai conduttori di un immobile commerciale avverso la sentenza d’appello che riconosceva la loro responsabilità solidale per l’inadempimento contrattuale dell’ultimo cessionario - ha statuito che in caso di locazione di immobile ad uso commerciale e successive cessioni plurime del contratto di locazione, l’ultimo cessionario è obbligato in via principale e gli altri cedenti, in mancanza di liberazione, da parte del locatore in via sussidiaria per il principio del beneficium ordinis; tuttavia, una volta accertato l’inadempimento dell’ultimo cessionario conduttore, i vari cedenti rimangono tutti coobbligati in solido per il canone di locazione.

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