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In caso di rescissione del contratto gli interessi decorrono dalla stipula del contratto

La pronuncia di rescissione, non diversamente da quella di risoluzione del contratto, produce due effetti: a) un effetto liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che non dovranno piu' eseguirsi ne' dall'una ne' dall'altra parte; b) un effetto restitutorio, relativo alle prestazioni gia' eseguite, che ciascuna parte ha vicendevolmente diritto di ripetere dall'altra. Orbene, mentre l'effetto liberatorio si manifesta ex nunc e risponde al carattere costitutivo della pronuncia, l'effetto restitutorio, viceversa, non puo' che imporsi retroattivamente: le cose ricevute devono quindi essere restituite con tutti gli accessori e le utilita' che frattanto esse abbiano prodotto e sulle somme ricevute, e da restituire, devono cosi corrispondersi gli interessi legali dalla data in cui le somme stesse vennero ricevute"



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VI. MA. , domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Cimmelli Mario, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AB. MA. , domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Mancusi Lucia per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

e

DI. RI. CA. , elettivamente domiciliato in Roma, via Buccari n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Improta, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonche' nei confronti di:

SC. AN. ;

- intimata -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 78/04 depositata il 15 gennaio 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per i resistenti, l'Avvocato Gennaro Improta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha chiesto l'accoglimento del sesto motivo di ricorso, assorbito il settimo, e il rigetto del ricorso nel resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati atti di citazione, Di. Ri. Ca. e Sc. An. , creditori per oltre 100.000.000 di lire nei confronti di Ab. Ma. , convenivano in giudizio quest'ultimo e Vi. Ma. , dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata, per ivi sentir dichiarare la simulazione dell'atto con il quale, in data (OMESSO), il primo aveva venduto alla seconda alcuni beni immobili, costituiti da due capannoni con locali depositi, uffici e attiguo fabbricato. In subordine, gli attori chiedevano revocarsi l'indicato atto, ai sensi dell'articolo 2901 cod. civ..

Ab. Ma. si costituiva e, oltre a resistere alla domanda, proponeva in via riconvenzionale domanda di rescissione del contratto nei confronti della Vi. , deducendo che egli, oberato dai debiti, era stato costretto a rivolgersi alla stessa e al suo coniuge, i quali gli avevano concesso in prestito delle somme di denaro a interessi usurari e gli avevano imposto, quando non era stato in grado di restituire le somme, il trasferimento dei beni a scomputo parziale del debito complessivo, per un prezzo pari ad un terzo del valore effettivo del complesso industriale.

Anche la Vi. resisteva alla domanda.

Disposta la riunione dei giudizi, il Giudice unico accoglieva la domanda revocatoria e quella di rescissione, condannando la Vi. al pagamento delle spese di lite.

Proponeva appello la Vi. ; resistevano Sc. An. , Di. Ri. Ca. e Ab. Ma. .

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata in data 15 gennaio 2004, dichiarava la nullita' parziale della sentenza di primo grado, limitatamente alla causa di rescissione proposta dalla Vi. ; dichiarava la rescissione del contratto stipulato tra Ab. Ma. e Vi. Ma. relativo al complesso immobiliare sito in (OMESSO), localita' (OMESSO), condannando la Vi. (recte: l' Ab. ) alla restituzione, in favore dell' Ab. (recte: della Vi. ), della somma di lire 250.000.000, oltre interessi dalla domanda; compensava tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condannava la Vi. al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore degli appellati.

La Corte riteneva fondato il primo motivo di gravame, con il quale la Vi. aveva dedotto la nullita' della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio perche', smarrito il fascicolo d'ufficio e dispostane la sua ricostruzione ad istanza dei procuratori delle controparti, ella non aveva ricevuto alcuna comunicazione di tale provvedimento ne' della fissazione delle successive udienze istruttorie e di precisazione delle conclusioni, il che non le aveva consentito di contestare i titoli di credito prodotti dagli attori nel periodo successivo alla disposta ricostruzione. In proposito, la Corte osservava che non vi era prova agli atti che i procuratori della Vi. fossero stati avvisati dell'avvenuta ricostruzione parziale del fascicolo e della prosecuzione del giudizio, con conseguente nullita' degli atti successivi e della sentenza di primo grado. Non poteva invece essere accolta la seconda doglianza, atteso che, dall'esame degli atti, emergeva che i titoli erano stati depositati, senza che fosse stata sollevata alcuna eccezione, all'udienza del 7 marzo 1991, onde non si era verificata alcuna violazione del diritto di difesa.

La Corte procedeva poi all'esame della causa nel merito, non rientrando l'accertata nullita' tra le ipotesi per le quali la causa doveva essere rimessa al giudice di primo grado, ai sensi degli articoli 353 e 354 cod. proc. civ.. Rilevava, quindi, che le censure proposte dalla Vi. , e concernenti la sola statuizione sulla domanda di rescissione, non erano state seguite da conclusioni specifiche. In ogni caso, ad avviso della Corte d'appello, era infondata la censura concernente l'asserita nullita' della consulenza tecnica d'ufficio, per non essere stato comunicato ai difensori l'inizio delle operazioni peritali, e cio' in quanto dalla relazione del ctu emergeva che l'incarico peritale era stato conferito, in presenza delle parti, all'udienza del 15 gennaio 1997; che contestualmente era stato fissato il giorno del primo accesso del ctu; che in tale occasione erano presenti i difensori delle parti.

La Corte disattendeva anche la censura concernente il merito delle valutazioni espresse dal ctu, osservando che questi, con argomentazioni convincenti, aveva esattamente valutato gli immobili oggetto della compravendita, applicando metodologie di stima che tenevano conto della vetusta' degli immobili e del loro stato di conservazione e manutenzione.

Quanto poi alla ulteriore censura con la quale l'appellante riproponeva l'eccezione di prescrizione dell'azione di rescissione, la Corte osservava che nella specie trovava applicazione non gia' il termine di un anno, ma il piu' lungo termine di dieci anni previsto per il reato di usura, dichiarato estinto per prescrizione con provvedimento del 24 gennaio 1997, ma del quale, ad avviso della Corte, dovevano ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi. Cosi come, sulla base delle risultanze istruttorie, dovevano ritenersi sussistenti i requisiti caratterizzanti dell'azione di rescissione per lesione ultra, dimidium, essendo stati accertati l'eccedenza di oltre la meta' della prestazione rispetto alla controprestazione, lo stato di bisogno dell' Ab. , la consapevolezza e l'approfittamento di tale stato da parte dell'altro contraente All'accoglimento della domanda di rescissione conseguiva la condanna dell' Ab. alla restituzione, in favore della Vi. , della somma di lire 250.000.000 oltre interessi dalla domanda.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso Vi. Ma. sulla base di sette motivi; resistono, con separati controricorsi, Ab. Ma. e Di. Ri. Ca. ; Sc. An. non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 101 cod. proc. civ.; inesistenza del procedimento e inesistenza delle sentenze di primo e di secondo grado.

L' Ab. , sostiene la ricorrente, non la ha mai regolarmente citata con riferimento alla domanda di rescissione, sulla quale, quindi, non si e' mai instaurato il contraddittorio. Infatti, l' Ab. veniva convenuto in giudizio, unitamente ad essa ricorrente, da Sc. An. e da Di. Ri. Ca. per far dichiarare la simulazione dell'atto di vendita o, in subordine, l'inefficacia dello stesso. L' Ab. , nel costituirsi, si era poi disinteressato della domanda proposta nei suoi confronti e aveva proposto domanda nei confronti di essa ricorrente per rescissione del contratto. Orbene, nella comparsa di costituzione l' Ab. avrebbe potuto proporre domanda riconvenzionale solo nei confronti degli attori, ma giammai nei confronti di altro convenuto. E, del resto, a tale dichiarazione di intenti non aveva mai fatto seguito la proposizione di una citazione nei confronti di essa ricorrente, volta alla instaurazione di un valido giudizio sulla domanda di rescissione.

Il motivo e' inammissibile, trattandosi di questione nuova.

E' noto che "i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilita', questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentita in sede di legittimita' la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche' rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione" (Cass., n. 5375 del 2003; Cass., n. 15180 del 2003).

Orbene, nella sentenza impugnata non vi e' traccia di un motivo di gravame con il quale la Vi. ebbe a censurare la sentenza di primo grado per il profilo ora sottoposto alla cognizione di questa Corte. Dalla sentenza impugnata emerge invece che l'appellante dedusse la nullita' della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio sotto il diverso profilo della mancata comunicazione al proprio difensore dell'ordinanza con la quale, a seguito della ricostruzione del fascicolo d'ufficio, il giudice dispose la comparizione delle parti. E che questo fosse il motivo di nullita' dedotto lo si rileva dalla lettura dell'atto di appello, consentito in questa sede in considerazione della natura del vizio dedotto, nel quale le censure proposte, per quanto qui rileva, erano le seguenti: "1) Nullita' della sentenza per non essere stato avvertito ne' con comunicazione presso il domicilio eletto, ne' in cancelleria all'avv. Ciminelli e all'avv. Saviano per la prosecuzione del giudizio e la ricostruzione del fascicolo d'ufficio. (...) 2) Violazione del diritto di difesa, se e' vero che non essendo stati depositati i titoli quando il fascicolo era ancora in vita, ma depositati nel periodo della ricostruzione, la Sig.ra Vi. non ha potuto contestare i titoli stessi, ripetesi per mancata comunicazione, dell'avviso di ricostruzione del fascicolo e prosecuzione del giudizio. 3) Nullita' della consulenza tecnica, per violazione dell'obbligo di comunicazione ai due difensori (avv. Ciminelli e avv. Saviano) dell'inizio delle operazioni e del deposito della consulenza e della stessa liquidazione del compenso al c.t.u.".

Come si vede, non vi e' traccia di una deduzione con la quale la appellante ebbe a censurare la sentenza di primo grado per il profilo della inammissibilita', se non della inesistenza, della domanda riconvenzionale proposta dall' Ab. nei suoi confronti, in quanto convenuta nel medesimo giudizio insieme all' Ab. .

Ne' puo' ritenersi che il vizio denunciato integri un'ipotesi di inesistenza della sentenza impugnata, deducibile per la prima volta anche nel giudizio di legittimita' e rilevabile d'ufficio.

E' noto, infatti, che "l'errore del giudice nei motivi in fatto e in diritto della decisione (articolo 132 c.p.c., n. 4), con riguardo alla pronuncia su una domanda non proposta ed all'applicazione di una norma di legge diversa da quella invocata, ove la sentenza sia munita di tutti gli altri requisiti contemplati dall'articolo 132 c.p.c. citato, ivi inclusa la sottoscrizione del giudice, non ne determina la giuridica inesistenza, in quanto non incide sulla configurabilita' della sentenza medesima come atto di esercizio della funzione giurisdizionale nel caso concreto, con la conseguenza che detto errore, ai sensi dell'articolo 161 cod. proc. civ., puo' esser fatto valere soltanto con i mezzi di impugnazione, nel rispetto dei limiti e delle regole che li disciplinano (Cass., n. 5114 del 1994).

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 Cost. , comma 2.

La censura si riferisce all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui dall'esame degli atti emergeva che i titoli furono depositati, senza che in proposito fosse sollevata alcuna eccezione, all'udienza del 7 marzo 1991. In proposito, la ricorrente rileva che tale affermazione sarebbe il frutto di una superficiale lettura dei verbali del giudizio di primo grado, giacche' in detta udienza risultavano esibiti la copia di un atto per notaio Varcaccio e assegni bancari e cambiali protestate a firma e girata dell' Ab. ; circostanza, questa, desumibile anche dal fatto che nella successiva udienza la difesa di essa ricorrente aveva invitato controparte ad esibire e depositare i titoli precedentemente esibiti ma mai lasciati in visione e che il 6.1., con ordinanza in data 20 aprile 1993, ebbe a rilevare che la questione sollevata dalla difesa sulla necessita' di documentare le procedure esecutive pendenti all'epoca dei fatti contro l' Ab. era senz'altro rilevante ai fini dell'ottemperanza dell'onere probatorio.

Anche il secondo motivo e' inammissibile, giacche' esso si riferisce non gia' alla domanda di rescissione, ma alla domanda di revocazione, proposta dagli originari attori. Orbene, siffatta domanda e' stata accolta dal Tribunale e su di essa la Vi. non ha proposto gravame.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 101 cod. proc. civ. nonche' vizio di motivazione in ordine alla questione della nullita' della consulenza tecnica d'ufficio. Dalla relazione del ctu, nella quale non sono stati nominativamente indicati i difensori presenti, non si desumerebbe, infatti, in alcun modo la presenza della difesa di essa ricorrente all'udienza in cui venne fissato l'inizio delle operazioni peritali, e certamente detta presenza non risulta desumibile nel giorno di effettivo inizio delle operazioni stesse; ne' in atti vi sarebbe la prova di alcuna comunicazione avvenuta in prosieguo di giudizio, con conseguente nullita' della consulenza tecnica per violazione del principio del contraddittorio.

Il motivo e' infondato.

La Corte d'appello ha rilevato che dalla relazione del ctu emerge che all'udienza di conferimento dell'incarico e di giuramento del consulente erano presenti le parti e che in detta udienza il ctu ebbe a fissare la data di inizio delle operazioni peritali. Tanto basta per escludere la denunciata violazione dell'articolo 101 cod. proc. civ., essendo irrilevante la circostanza dedotta dalla ricorrente, secondo cui al momento dell'inizio delle operazioni peritali erano presenti solo un procuratore e l' Ab. di persona.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione insufficiente in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di usura, posto a fondamento della applicazione del piu' lungo termine di prescrizione. In realta', il giudice penale non aveva affatto accertato l'esistenza di detto reato, sicche' il giudice civile non poteva limitarsi ad affermarne l'esistenza con la generica motivazione sul punto articolata nella sentenza impugnata con riferimento a non specificate deposizioni testimoniali.

Il motivo e' infondato.

Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che "se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno e' considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione piu' lunga di quella di cinque anni prevista dall'articolo 2947 c.c., comma 1, ai sensi del comma 3, prima parte, dello stesso articolo, il piu' lungo termine di prescrizione stabilito dalla legge penale si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato" (Cass., n. 19566 del 2004).

La Corte d'appello, dunque, nel ritenere che il fatto generatore dell'azione proposta costituiva reato e nel ritenere, conseguentemente, applicabile il diverso termine di prescrizione di cui all'articolo 2947 cod. civ., secondo quanto previsto dall'articolo 1449 cod. civ., ha dato conto delle ragioni per le quali ha escluso che l'eccezione di prescrizione, peraltro proposta solo in grado di appello, fosse infondata. Quanto poi alla affermata sussistenza del reato di usura deve escludersi il denunciato vizio di motivazione, avendo la Corte d'appello, ai limitati fini dell'accertamento incidentale demandatole, adeguatamente illustrato le ragioni del proprio convincimento circa la configurabilita', nella specie, del delitto di usura, laddove le censure della ricorrente si presentano generiche e non tengono conto del principio prima richiamato, secondo cui, ai fini della determinazione del termine di prescrizione dell'azione civile, allorquando il fatto costituisce reato e non si sia avuto un accertamento in sede penale, e' sufficiente la astratta configurabilita' del reato.

Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, osservando che all'epoca dei fatti per il reato di usura la pena prevista era fino a due anni, sicche' il termine prescrizionale, ai sensi dell'articolo 157 cod. pen., era quinquennale e non decennale. Orbene, posto che la domanda e' stata proposta il 19 aprile 1990, posto che dalla sentenza impugnata non emerge con certezza la data del commesso reato mentre nel procedimento penale si faceva invece riferimento a fatti commessi tra il (OMESSO), il giudice civile, in applicazione del principio del favor rei, imposto dall'articolo 158 cod. pen. per i casi in cui non si possa determinare con certezza il momento di decorrenza del termine prescrizionale, avrebbe dovuto ipotizzare che la consumazione del reato si fosse verificata tra il (OMESSO), con conseguente estinzione, per prescrizione quinquennale, della domanda di rescissione.

Il motivo e' infondato.

Se puo' convenirsi con la ricorrente che la Corte d'appello ha errato nel ritenere che il termine di prescrizione per il reato di usura fosse di dieci anni, dal momento che prima delle modifiche introdotte nel 1992 il delitto di usura era punito con pena detentiva non superiore a de anni e quindi per esso il termine di prescrizione era di cinque anni, cio' tuttavia non puo' condurre all'accoglimento del motivo di ricorso in esame.

La Corte d'appello ha infatti riferito che "dalle acquisite deposizioni testimoniali e' chiaramente emersa, in maniera convincente, la sussistenza di tutti gli elementi concretizzanti l'ipotesi delittuosa di cui al citato articolo 644 c.p., posto che il malcapitato Ab. , trovandosi in gravi difficolta' economiche, oberato dai debiti, fu costretto a rivolgersi ai coniugi Sc. - Vi. , dai quali ottenne nel (OMESSO) denaro, in piu' riprese, al tasso usurario del 10% mensile onde, non potendo nel giro di breve tempo far fronte ai suoi impegni, fu costretto da costoro a trasferire in loro favore i suoi beni immobili siti in (OMESSO), valutati per l'irrisorio importo di lire 250.000.000, a fronte di un valore reale di almeno lire 750.000.000, all'epoca del contratto", che venne stipulato il (OMESSO), mentre la domanda di rescissione e' stata proposta dall' Ab. il 19 aprile 1990.

Orbene, a fronte dei riferimenti temporali contenuti nella sentenza impugnata, la ricorrente pretende di dimostrare che la consumazione del delitto di usura si sarebbe verificata tra il (OMESSO), sulla base di indicazioni che si assume essere presenti negli atti acquisiti al fascicolo di causa (richiesta di archiviazione per il delitto di usura; decreto di archiviazione), dai quali emergerebbe che il delitto di usura - reato istantaneo - risalirebbe al (OMESSO). La ricorrente, peraltro, omette di trascrivere i documenti dai quali si dovrebbero desumere circostanze di fatto diverse da quelle accertate dalla sentenza impugnata, la quale riferisce invece che l' Ab. ottenne a piu' riprese denaro nel (OMESSO).

Risultano quindi evidenti, ad un tempo, la violazione del principio di autosufficienza del ricorso e la richiesta a questa Corte di apprezzamenti di fatto che esulano dal sindacato di legittimita', tanto piu' che con il quinto motivo non e' neanche stato denunciato un vizio di motivazione, ma solo violazione e falsa applicazione di una norma di diritto.

Con il sesto motivo, la ricorrente deduce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell'articolo 1448 cod. civ..

La Corte d'appello, nel condannare l' Ab. alla restituzione della somma di lire 250.000.000, avrebbe errato nel limitare la decorrenza degli interessi su detta somma dalla data della domanda. Infatti, posto che la rescissione opera con effetto ex tunc, gli interessi legali avrebbero dovuto essere computati con decorrenza dal 17 dicembre 1986, e cioe' dalla data di stipulazione del contratto oggetto della domanda di rescissione.

Il motivo e' fondato.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, e come esattamente ricordato dalla ricorrente, "la pronuncia di rescissione, non diversamente da quella di risoluzione del contratto, produce due effetti: a) un effetto liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che non dovranno piu' eseguirsi ne' dall'una ne' dall'altra parte; b) un effetto restitutorio, relativo alle prestazioni gia' eseguite, che ciascuna parte ha vicendevolmente diritto di ripetere dall'altra. Orbene, mentre l'effetto liberatorio si manifesta ex nunc e risponde al carattere costitutivo della pronuncia, l'effetto restitutorio, viceversa, non puo' che imporsi retroattivamente: le cose ricevute devono quindi essere restituite con tutti gli accessori e le utilita' che frattanto esse abbiano prodotto e sulle somme ricevute, e da restituire, devono cosi corrispondersi gli interessi legali dalla data in cui le somme stesse vennero ricevute" (Cass., n. 1599 del 1976; Cass., n. 5143 del 1987; Cass., n. 2879 del 1989; Cass., n. 11511 del 1992; Cass., n. 4604 del 2008).

Risulta dunque evidente l'errore nel quale e' incorsa la Corte d'appello che, nel disporre la condanna della Vi. (recte: dell' Ab. , chiaro essendo l'errore materiale contenuto nel dispositivo) alla restituzione della somma di lire 250.000.000 percepita in esecuzione del contratto di compravendita del quale e' stata dichiarata la rescissione, ha posto a carico del percipiente detta somma anche la condanna al pagamento degli interessi legali, ma solo dalla data della domanda e non anche dalla data in cui la somma fu percepita.

L'accoglimento del sesto motivo comporta l'assorbimento del settimo, con il quale la ricorrente deduce insufficiente motivazione in ordine al carico delle spese, in quanto pur accogliendo parzialmente l'appello, la Corte territoriale ha condannato essa ricorrente alle spese, in misura peraltro eccessiva.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli che, in diversa composizione, provvedere ad accertare la data della percezione della somma e ad emettere le conseguenti statuizioni.

Al giudice del rinvio e' demandato altresi' il regolamento delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbito il settimo; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

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