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In caso di vizi e difformità dell'opera appaltata, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione d

In tema di appalto, la tutela apprestata al committente dall'articolo 1668 del Cc si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e, pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente - ove non intenda ottenere l'affermazione giudiziale dell'inadempimento con la relativa condanna dell'appaltatore e l'attuazione dei suoi diritti nelle forme dell'esecuzione specifica ex articolo 2931 del Cc - può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 21 febbraio 2008, n. 4523)





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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. PA. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell'avvocato MARINI Renato, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MARINI, giusta procura speciale per Notaio Nicola GUERRIERO in MARSICONOVO rep. 19547 del 16/10/03;

- ricorrente -

contro

TO. GE. SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore sig. FA. EZ., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell'avvocato VIGGIANO Giovanni, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO NARDELLI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

E contro

EREDI DI CA. PA. (gia' titolare dell'omonima ditta) : CE. AN., C. A., CA. FR., C. A., CA. GI.;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 29207/03 proposto da:

CE. AN., C. A., CA. FR., C. A., CA. GI., tutti eredi del Sig. CA. PA. gia' titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUTEZIA presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO NUCCI, che li difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

e contro

TO. GE. SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore sig. FA. EZ., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI VIGGIANO, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO NARDELLI, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

CA. PA. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Geom. C. A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 509/02 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 14/11/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/10/07 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;

udito l'Avvocato COREA Ulisse, con delega depositai in udienza degli Avvocati MARINI, difensori del ricorrente che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per entrambi i ricorsi; accoglimento 1 motivo, rigetto 2.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La To. Ge. s.n.c. conveniva in giudizio davanti al tribunale di Trento Ca.Pa. e, premesso di avere fornito e costruito, su incarico del convenuto, quattro prefabbricati in legno in localita' (OMESSO) per il corrispettivo pattuito di lire 123 milioni piu' IVA, chiedeva la condanna dello stesso al pagamento del saldo di lire 87 milioni, precisando di avere provveduto tempestivamente ad eliminare le modeste anomalie denunciate dal committente-acquirente.

Si costituiva il convenuto, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del tribunale adito, essendo competente quello di Lagonegro, e contestando nel merito la fondatezza della domanda; chiedeva, a sua volta, in via riconvenzionale la condanna dell'attrice ad eliminare i vizi delle costruzioni o a corrispondergli la somma di lire 166.000.000.

Con sentenza del 12-7-2001, l'adito tribunale, operata la compensazione tra gli opposti crediti, condannava il convenuto al pagamento all'attrice di lire 106.835.199 con interessi dalla data della sentenza al saldo e compensava integralmente le spese tra le parti.

Proposto appello principale dal Ca., che sollevava, tra l'altro, eccezioni preliminari relative alla nullita' della sentenza ed alla competenza territoriale del tribunale di Trento, e appello incidentale dalla To. Ge. s.n.c. in liquidazione, la corte di appello di Trento, con sentenza del 14 novembre 2002, in riforma di quella impugnata, ha condannato Ca. Pa. al pagamento alla To. Ge. della somma di euro 168.455,00 con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT da conteggiare separatamente dal 7-12-1992 all'effettivo saldo, nonche' delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

La corte, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellante principale, ha deciso nei termini di cui sopra, in quanto ha ritenuto, innanzitutto, corretta la pronuncia del tribunale concernente la improponibilita' della domanda del Ca. per la condanna della To. Ge. al pagamento delle somme necessarie alla eliminazione dei vizi dell'opera, essendo siffatta domanda al di fuori dello schema tipico previsto dall'articolo 166 8 c.c., che consente al committente di chiedere la eliminazione, a spese dell'appaltatore, dei vizi o difformita' oppure la riduzione proporzionale del prezzo, salvo il risarcimento del danno, ma non anche la condanna dello stesso al rimborso delle spese sostenute direttamente da esso committente per la eliminazione dei difetti.

Ha, poi, statuito che non spettano all'appaltatore le spese per il costo della manodopera impiegata per l'esecuzione degli interventi urgenti, per completa carenza probatoria, e data, altresi', l'impossibilita' di liquidare equitativamente tale voce di spesa, per mancanza dei relativi presupposti. Non puo' essere accolta, inoltre, secondo la corte, neppure la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del minor valore dell'opera, in quanto rimasta completamente sfornita di prova e, comunque, perche' volta, in effetti, ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la eliminazione degli asseriti vizi, e, come tale, improponibile ai sensi dell'articolo 1668 c.c., per quanto piu' sopra rilevato. Va respinta, infine, la doglianza relativa al costo dei cinque operai, ridotti a tre dal tribunale, "in quanto la relativa motivazione assunta dal tribunale va completamente riformata unitamente alle altre voci liquidate e che sono state compensate con il maggior credito di controparte".

Va accolto, invece, l'appello incidentale della To. Ge., e cio' determina, secondo la corte, la completa riforma della sentenza di primo grado, con le consequenziali statuizioni i cui termini sono stati piu' sopra riportati.

Ricorre per la cassazione della sentenza la societa' Ca. Pa. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. C. A., in forza di due motivi. Propongono controricorso e ricorso incidentale Ce.An., C.A., Ca. Fr., C.A. e Ca.Gi., eredi di Ca.Pa., gia' titolare della ditta omonima, che deducono gli stessi motivi di gravame della ricorrente principale. Resiste con controricorso la TO. GE. S.N.C., in liquidazione, in persona del liquidatore Fa.Ez..

La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente principale denuncia:

1) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1668 c.c. (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte interpretato erroneamente l'articolo 1668 c.c., nel senso che ha ritenuto che il committente non possa chiedere, a norma della citata disposizione, la condanna dell'appaltatore al pagamento delle somme necessarie alla eliminazione, da parte dello stesso committente, dei difetti o delle difformita' dell'opera; laddove, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, una domanda del genere puo' essere correttamente inquadrata nello schema delineato nella prima parte del comma 1, della predetta norma, dove sono previste le azioni di garanzia esercitabili dal committente per la eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o per la proporzionale riduzione del prezzo.

2) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1668 c.c., anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno e omessa e insufficiente motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), con riferimento a: A) rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di interventi urgenti di riparazione; B) rigetto della domanda di risarcimento degli ulteriori danni a causa del minor valore dell'opera; C) rigetto del rimborso del costo della manodopera fornita dal Ca. alla To. Ge. per la installazione dei prefabbricati.

Il primo motivo e' fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la tutela apprestata al committente dall'articolo 1668 c.c., si inquadra nell'ambito della normale responsabilita' contrattuale per inadempimento e, pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente, ove non intenda 1 ottenere l'affermazione giudiziale dell'inadempimento con la relativa condanna dell'appaltatore e l'attuazione dei suoi diritti nelle forme dell'esecuzione specifica ex articolo 2931 c.c., puo' sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessita' del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (Cass. n. 11602/2002, n. 169/1996 ed altre conformi).

Alla luce della giurisprudenza teste' richiamata, appare non conforme a diritto la statuizione della corte di appello, con cui e' stata ritenuta improponibile la domanda del committente di condanna dell'appaltatore al pagamento delle somme necessarie per la eliminazione dei vizi dell'opera; domanda che, come accertato dalla stessa corte, il Ca. ripropose nelle conclusioni finali, abbandonando quella originariamente proposta in via alternativa, volta ad ottenere l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore.

Il motivo va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Trento, che, in conformita' al principio sopra richiamato, dovra' esaminare la predetta domanda.

Analogamente va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con le consequenziali pronunce.

Quanto al secondo motivo di gravame, sia di quello principale che di quello incidentale, si osserva, relativamente al mancato riconoscimento delle spese sostenute per manodopera nell'esecuzione degli interventi urgenti, che la corte ha adeguatamente e correttamente motivato sul punto, evidenziando le ragioni che non hanno consentito la liquidazione equitativa di tali spese; ed analoga considerazione fatta per il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno in dipendenza dell'asserito minor valore dell'opera, che e' rimasta parimenti, a giudizio della corte, completamente sfornita di prova.

E', invece, del tutto carente di motivazione la statuizione con cui e' stata respinta "la doglianza relativa al costo dei 5 operai ridotti a tre dal tribunale in quanto la relativa motivazione assunta dal tribunale va completamente riformata unitamente alle altre voci liquidate e che sono state compensate con il maggior credito di controparte"(sic).

Non e' dato comprendere, infatti, la effettiva ratio di siffatta statuizione e, quindi, l'iter logico seguito dalla corte per negare il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il pagamento delle somme richieste a tale titolo. Limitatamente a tale "voce" va, pertanto, accolto anche il secondo motivo, demandandosi al giudice di rinvio la decisione, che dovra' essere sorretta da congrua motivazione, in ordine alla predetta domanda di pagamento dell'impresa Ca..

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della corte di appello di Trento.

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