Contratti: Guide e Consulenze Legali

Chiedi un contratto

Redigiamo il tuo contratto sulle tue esigenze
in 48 ore a soli 98 euro!

In caso di vizi occulti della cosa venduta, grava sul venditore la prova liberatoria

Ai fini del risarcimento del danno spettante ai compratore per i vizi della cosa venduta, l'articolo 1494 c.c. pone una presunzione a carico del venditore di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'obbligo della garanzia e' escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi (Cass. n. 13593 del 21/07/2004; Sez. 2, n. 18125 del 26/07/2013). Ne deriva quindi che mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreche' della tempestivita' della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13695 del 12/06/2007). Nella fattispecie il tribunale, ha in sostanza ritenuto con motivazione corretta che tale prova non era stata offerta dall'acquirente o comunque che essa non fosse sufficiente ad escludere la sua responsabilita'.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 febbraio 2015, n. 3042



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. ABATE Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12868/2009 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7636/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2014 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito l'Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 20.3.2003, (OMISSIS) conveniva in giudizio avanti il G.d.P. di Roma, (OMISSIS) deducendo di avere acquistato da quest'ultimo, in data 10.4.2002, un'autovettura usata, immatricolata nel 1996, per il prezzo di euro 8.000,00 e che subito dopo il ritiro del veicolo, lo stesso si era arrestato per un'avaria all'alternatore; pertanto chiedeva la condanna del convenuto alla riduzione del prezzo di vendita della vettura ed al conseguente risarcimento del danno.

Si costituiva il (OMISSIS), contestando la domanda attrice e respingeva ogni addebito, sostenendo che, prima di vendere l'auto in questione, l'aveva fatta revisionare dalla casa madre che l'aveva sottoposto ai controlli ed alle sostituzioni del caso.

L'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 28573/04, riteneva che la rottura dell'alternatore costituiva vizio occulto come tale risarcibile; rigettava la domanda di riduzione del prezzo, in quanto "eliminato il vizio, l'auto aveva riacquistato il valore pattuito"; accoglieva la domanda di risarcimento del danno, condannando il venditore al pagamento di una somma pari alle spese da lui sostenute per il ripristino dell'inconveniente lamentato.

La sentenza veniva appellata dal (OMISSIS) evidenziando come non gli poteva essere imputata alcuna responsabilita' per le denunciate avaria all'alternatore, evento, certo imprevedibile.

L'adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 7636/2008, depos. in 10.04.2008, rigettava l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. Ribadiva la corte capitolina che il difetto in questione (alternatore bruciato) costituiva un vizio non facilmente riconoscibile e tale da rendere il bene inidoneo all'uso, per il quale era prevista la garanzia ex articolo 1490 e ss. c.p.c., atteso che il venditore non aveva provato di aver ignorato senza sua colpa l'esistenza del vizio stesso.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il (OMISSIS) sulla base di 4 mezzi; resiste con controricorso il (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con il 1 motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell' articoli 329 e 346 c.p.c., e art, 1490 c.c., "Contrasto tra giudicato e la norma relativa alle azioni edili".

Osserva l'esponente che il giudice di pace aveva rigettato la domanda di riduzione del prezzo accogliendo pero' quella di risarcimento danno. E poiche' il (OMISSIS) non aveva svolto alcun appello incidentale sul punto, il rigetto dell'azione estimatoria era passato in giudicato; il rigetto della azione di riduzione presupponeva l'inesistenza del vizio o quanto meno il mancato accertamento in sede processuale dell'esistenza del vizio dedotto in lite; il tribunale quindi non poteva rigettare l'appello, confermando la sentenza di primo grado, pur in presenza di un rigetto dell'azione redibitoria.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

"se in caso di passaggio in giudicato del capo della sentenza che rigetta l'azione estimatoria, puo' esser esaminato dal giudice d'appello la domanda risarcitoria ex articolo 1494 c.c., con un autonomo esame sia della sussistenza del vizio che della colpa del venditore".

La doglianza e' infondata, oltre che nuova.

Non esiste invero alcuna pregiudizialita', atteso che il GdP ha respinto la domanda di riduzione del prezzo, non perche' non era ravvisabile il denunciato vizio, ma solo perche' lo stesso era stato eliminato, per cui "l'auto riacquista il suo valore" e quindi in tal senso riteneva non sussistente il minor valore della cosa compravenduta tale da dover statuire sulla riduzione del prezzo (cio' che poi nella sostanza ha fatto con la condanna al pagamento di una somma di danaro).

La questione inoltre si presente nuova ed e' come tale inammissibile.

I motivi del ricorso per cassazione - ha statuito questa S.C. - devono investire, a pena d'inammissibilita', questioni che siano gia' comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimita' questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita' per novita' della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicita' di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. Sentenza n. 2140 del 31/01/2006).

2 - Con il 2 motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell' articolo 1494 c.c.; "colpa del venditore nell'azione edile".

Lamenta il mancato esame da parte del tribunale della fatture del 9.4.2002 (giorno prima della consegna della vettura) al (OMISSIS), da cui risultavano eseguiti una serie di controlli a tutta la vettura e la sostituzione di alcune parti e o materiali di consumo.

Quesito di diritto: "se l'essenza della colpa, idonea ad escludere la responsabilita' ex articolo 1494 c.p.c. possa essere utilmente dimostrata dal ricorso ad un'attivita' professionale specializzata di un soggetto terzo, che controlla il bene evidenziando con documento l'assenza di vizi".

Il motivo e' affetto da diversi profili d'inammissibilita': si tratta di una questione di merito, non e' conforme ai criteri di autosufficienza (non indicando in modo specifico il contenuto di tale documento); d'altra parte il mezzo in esame doveva essere formulato ai sensi dell'articolo 360, n. 5 c.p.c. e come tale doveva essere munito di indicazione del fatto controverso.

3 - Con il 3 motivo gli esponenti denunciano la violazione dell'articolo 1494 c.c., (riconoscibilita' del vizio in caso di rottura di mezzi elettronici).

Quesito di diritto: se la disciplina delle azioni edili ed in particolare dell'azione risarcitoria ex articolo 1494 c.c., sia applicabile anche per quei componenti, come quelli elettronici, che per loro natura non danno segni premonitori di rottura; disciplina che verrebbe cosi' trasformata in forma di responsabilita' oggettiva".

4 - Con il 4 motivo infine l'esponente denuncia il vizio di motivazione e valutazione delle circostanze di prova: le circostanze di fatto ammesse dal venditore non si riferivano certo ad un'ammissione della preventiva conoscenza dell'esistenza del vizio, ne' della volonta' di occultarlo, ma al contrario riconducono il guasto in un ambito talmente fumoso, che neppure il personale specializzato della casa produttrice del veicolo riesce ad individuarne la causa con precisione.

Quesito di diritto.

"se sia idonea a fiondare la condanna ex articolo 1494 c.c., il punto di colpa del venditore, l'ammissione delle circostanze di fatto che non comprovono, ne' l'esistenza, del preteso vizio, ne' la sua preventiva conoscenza da parte del venditore, ne' conseguentemente, il suo colposo occultamento".

I due ultimi motivi possono essere congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi.

Intanto introducono questioni di merito involgendo l'interpretazione delle emergenze istruttorie da parte del giudice;non sono conformi ai canoni di autosufficienza del ricorso.

Peraltro, con riferimento all'ipotesi in esame, ai fini del risarcimento del danno spettante ai compratore per i vizi della cosa venduta, l'articolo 1494 c.c. pone una presunzione a carico del venditore di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'obbligo della garanzia e' escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi (Cass. n. 13593 del 21/07/2004; Sez. 2, n. 18125 del 26/07/2013).

Ne deriva quindi che mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreche' della tempestivita' della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13695 del 12/06/2007). Nella fattispecie il tribunale, ha in sostanza ritenuto con motivazione corretta che tale prova non era stata offerta dall'acquirente o comunque che essa non fosse sufficiente ad escludere la sua responsabilita'.

Il ricorso dev'essere dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 1000,00 per onorario ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Contratti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 687 UTENTI