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In presenza di un contratto di appalto c.d. derivato l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza di detti vizi o difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità

Il carattere derivato del contratto di subappalto rispetto a quello di appalto assume una particolare rilevanza nel caso di richiesta di risarcimento del danno avanzata per vizi e difformità dell'opera. In tale ipotesi, infatti, attesa la natura di contratto derivato o subcontratto dell'subappalto - per tale intendendosi il contratto con cui l'appaltatore conferisce a sua volta ad un terzo subappaltatore l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - le vicende di tale contratto restano condizionate da quelle del contratto principale. Ne consegue che gli artt. 1667 e 1668 c.c., relativi alla responsabilità e vizi dell'opera, i quali risultano applicabili al contratto di subappalto essendo questo pur sempre un contratto di appalto, trovano applicazione con le seguenti differenze: (i) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve; (ii) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, ciò in quanto, prima di tale momento, l'appaltatore è privo di interesse ad agire (infatti, il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciare mai vizi occulti, o denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore, perchè nessun danno, non essendo egli il destinatario dell'opera, sarebbe a lui derivato dell'esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore). Ne consegue che l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza di detti vizi o difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità.

Corte di Cassazione Civile, Sentenza del 11 novembre 2009, n. 23903



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO PROTO - Presidente -

Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Rel. Consigliere -

Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15046-2008 proposto da:

Ve. Costruzioni S.r.l. (P.I. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ro., Via Fl. (...), presso l'avvocato Re.Ro., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Br.Si., giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Fallimento G. Costruzioni S.r.l.;

- intimato -

sul ricorso 18409-2008 proposto da:

Fallimento G. Costruzioni S.r.l. (P.I. (...)), in persona del Curatore avv. Ma.Ca., elettivamente domiciliato in Ro., Via Vi. (...), presso l'avvocato Fa.Am.Al., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma.Vi., Mo.Mi., giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

Ve. Costruzioni S.r.l.;

- intimata -

avverso il decreto del Tribunale di VERONA, depositato il 23/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

preliminarmente si procede alla riunione dei due ricorsi vertenti avverso lo stesso provvedimento impugnato;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato Tr.Si., per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Fa.Am.Al. che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo e rigettati i motivi del ricorso principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ve. Costruzioni s.r.l., assunto con contratto di appalto del 10.12.2002 stipulato con la Cooperativa Edilizia Sa.Ma. l'obbligo di costruire nel Comune di Vi.De.Co. (Pd.) 21 abitazioni a schiera con relativi garage, subappaltava la realizzazione di dette opere alla società Ru. Costruzioni s.r.l. (successivamente divenuta G. Costruzioni s.r.l.) per il corrispettivo di Euro 2.349.879,00.

Con il contratto di subappalto si conveniva tra l'altro che i lavori dovessero essere iniziati entro 60 giorni dal ritiro della concessione edilizia ed ultimati entro 500 giorni dall'inizio degli stessi con la previsione di una penale per il ritardo di Euro 258,00 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari ad Euro 16,00 per ogni singola unità immobiliare.

Con istanza depositata il 12.5.2007 la Ve. Costruzioni s.r.l., assumendo di essere creditrice della G. Costruzioni s.r.l. di curo 90.617,06 oltre IVA a titolo di risarcimento danni per vizi e difetti nelle esecuzione dei lavori, di Euro 336.798,00 per ritardi nella esecuzione delle opere e debitrice della G. Costruzioni s.r.l. della somma di Euro 87.449,04 oltre IVA, chiedeva, operata la compensa/ione di detto debito con il proprio maggior credito, la ammissione al passivo del fallimento della G. Costruzioni s.r.l., in via chirografaria, della residua somma di Euro 343.590,70. TI giudice delegato escludeva la ammissione di detta somma al passivo, trattandosi di credito relativo a "vizi, ritardi e penali contrattuali contestati".

A seguito della comunicazione di tale provvedimento la Ve. Costruzioni s.r.l. proponeva opposizione allo stato passivo dinanzi al Tribunale di Verona, producendo vari documenti, chiedendo prova per testi e una C.T.U. per accertare la esistenza di vizi dell'opera.

Con decreto in data 21.4.2008. depositato il 23.4.2008, il Tribunale adito rigettava l'opposizione compensando le spese del giudizio.

Avverso detto provvedimento Ve. Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria. Il Fallimento G. Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società Ve. Costruzioni s.r.l. denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sui seguenti fatti controversi decisivi della controversia ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.

Con tale motivo di ricorso la ricorrente lamenta il mancato esame di alcuni documenti dai quali si ricaverebbe la data di inizio lavori (5.5.2003) e la data di ultimazione degli stessi (30.7.2006) e, quindi l'entità del ritardo nella loro esecuzione, considerato il fatto che secondo la previsione contrattuale i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro 500 giorni.

Tutti questi fatti sarebbero decisivi, in quanto idonei ad indurre il giudice ad accogliere la domanda di ammissione al passivo del fallimento della somma dovuta a titolo di penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Il Tribunale di Verona, non tenendo conto dei documenti di cui al primo motivo, della indicazione della data di fine lavori contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del Fallimento G. Costruzioni s.r.l., riconoscimento questo che esonerava la Ve. costruzioni s.r.l. dal fornire la prova della data di ultimazione dei lavori stessi, avrebbe violato il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.

Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1656 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Avrebbe errato il Tribunale di Verona nel rigettare la domanda di risarcimento danni per vizi e difetti dell'opera, affermando che la Ve. Costruzioni s.r.l. nulla avrebbe provato in ordine ad eventuali richieste di danni da parte della committente principale Cooperativa Edilizia Sa.Ma., ritenendo le prove articolate sul punto "irrilevanti in quanto prive del necessario completamento dell'esistenza di analoga richiesta risarcitoria avanzata dalla committente originaria".

Essendo il contratto di subappalto autonomo rispetto all'originario contratto di appalto, non avrebbe alcuna rilevanza il fatto che non vi fosse, all'epoca, la richiesta di risarcimento danni formulata dalla committente principale (Cooperativa Edilizia Sa.Ma.) nei confronti della sub committente (Ve. Costruzioni s.r.l.) per i vizi e difetti delle opere realizzate dalla subappaltatrice (G. Costruzioni s.r.l.).

Tale richiesta sarebbe, poi, intervenuta in data 10.5.2008 nel corso del presente giudizio.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il Fallimento ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c, la nullità del decreto del Tribunale per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda ri convenzionale formulata dal Fallimento G. Costruzioni s.r.l.

Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di pagamento della somma di Euro 87.449,04, oltre interessi, formulata nella comparsa di costituzione e risposta e fondata sul riconoscimento da parte della Ve. Costruzioni s.r.l., contenuto nel ricorso di opposizione allo stato passivo, di essere debitrice della G. Costruzioni s.r.l. di detto importo di Euro 87.449,04.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per aver compensato le spese nonostante l'integrale rigetto della opposizione allo stato passivo, omettendo di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese del giudizio.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che essendo logicamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

La società ricorrente ha elencato una serie di documenti (Dichiarazione di inizio lavori per nuova costruzione del 29.4.2003, richiesta di agibilità, depositala presso il Comune di Vi.De.Co. in data 1.12.2006, contratto di appalto Ve. Costruzioni - Ru. Costruzioni, alcuni assegni circolari, fattura n. (...) emessa dalla Ru. Costruzioni, il permesso di costruire in sanatoria, rilasciato dal Comune di Vi.De.Co.),che il giudice a quo, come risulta dalla motivazione dell'impugnato decreto, ha omesso di considerare, dai quali risulta la data di effettivo inizio (5.5.2003) e la data di ultimazione dei lavori (30.7.2006) ed in base ai quali, quindi, può essere stabilita l'effettiva entità del ritardo nell'esecuzione dell'opera rispetto al tempo di esecuzione contrattualmente pattuito.

Trattasi di documenti decisivi, che, consentendo di stabilire la effettiva durata del ritardo nella esecuzione dei lavori, avrebbero potuto indurre il giudice di merito ad una decisione diversa da quella adottata.

Il terzo motivo del ricorso principale è infondato.

La ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, deduce che il contratto di appalto è un contratto autonomo rispetto a quello di subappalto, per cui le vicende relative al primo sarebbero inidonee ad influire sulle vicende che riguardano il secondo.

Il collegio ritiene che sia più esatto affermare che vi sono casi nei quali non rileva il carattere derivato del contratto di subappalto dal contratto di appalto (in tali casi si può parlare di autonomia dei due contratti) e vi sono casi in cui, invece, il carattere derivato t viene in rilievo; in tali casi le vicende dell'appalto non possono non incidere su quelle del subappalto.

Ad esempio l'autonomia tra i due contratti si ha con riferimento all'accordo tra le parti nel senso che i patti e le condizioni del'appalto non si trasfondono automaticamente nel contratto di subappalto, essendo le parti libere di disciplinare tale rapporto in modo diverso rispetto all'appalto.

I due contratti restano autonomi (ed è quanto si verifica nel caso di specie) anche nell'ipotesi in cui l'appaltatore fa valere una clausola penale prevista nel contralto di subappalto per il ritardo dell'esecuzione dell'opera rispetto ai tempi pattuiti.

In tal caso, a parte il fatto che il committente e l'appaltatore potrebbero non avere previsto analoga clausola nel contratto di appalto, la richiesta al subappaltatore da parte dell'appaltatore (sub-committente) di pagamento della penale nel caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera non presuppone che vi sia stata una analoga preventiva richiesta del committente all'appaltatore; ciò per la semplice ragione che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1382 cod. civ., la penale è dovuta indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto e, quindi, dalla prova che l'appaltatore è stato chiamato dal committente principale a rispondere a sua volta per il ritardo nella consegna dell'opera.

Il carattere derivato del contratto di subappalto rileva, invece, nella ipotesi di richiesta di risarcimento del danno per vizi e difformità dell'opera.

In tal caso, in conseguenza della natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto (con tale contratto l'appaltatore conferisce a sua volta ad un terzo subappaltatore l'incarico di eseguire in tutto od in parte i lavori che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale), le vicende di detto contratto restano condizionate da quelle del contratto principale.

Conseguentemente gli artt. 1667 e 1668 c.c. (sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera) - che sono applicabili anche a] contratto di subappalto, essendo questo pur sempre un contratto di appalto - si applicano al contratto di subappalto con le seguenti differenze: con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore l'accettazione senza riserve dell'appaltatore resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve (cfr. in tal senso Cass. n. 8202 del 1990);

come chiarito da autorevole dottrina, che il collegio condivide, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità; ciò perché prima di tale momento l'appaltatore è privo dell'interesse ad agire; il committente, infatti, potrebbe accertare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore, perché nessun danno (non essendo il destinatario dell'opera) sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore;

conseguentemente l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di detti vizi o difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità.

Giustamente, pertanto, il giudice a quo non ha riconosciuto l'importo preteso per i vizi e difformità dell'opera non avendo la Ve. Costruzioni s.r.l. dedotto nulla "in punto di eventuali analoghe pretese (risarcitorie) ad essa rivolte dalla committente principale Cooperativa Sa.Ma.".

Il primo motivo del ricorso incidentale (tale ricorso è stato riunito a quello principale con provvedimento dettato a verbale in udienza) è fondato.

Dal decreto impugnato risulta che il Fallimento G. Costruzioni s.r.l. ha formulato dinanzi al giudice a quo le proprie conclusioni, chiedendo, tra l'altro, la condanna, in via riconvenzionale, della Ve. Costruzioni s.r.l. "al pagamento in favore del Fallimento G. Costruzioni s.r.l. della capital somma di Euro 87,449,04 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dal 30/7/06 al saldo effettivo".

Il giudice a quo ha omesso di pronunciarsi su tale domanda, violando così, come denunciato dal ricorrente, l'art. 112 c.p.c.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c., per avere proceduto il giudice a quo, nonostante la mancanza dei presupposti di legge, alla integrale compensazione delle spese del giudizio.

Tale motivo deve essere dichiarato assorbito, atteso che l'accoglimento dei due motivi del ricorso principale e del primo del ricorso incidentale comportano la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato, per cui il giudice a quo dovrà provvedere ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito.

Per quanto precede il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale devono essere accolti; il terzo motivo del ricorso principale deve essere rigettato, il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere dichiarato assorbito; il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Verona in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il terzo; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Verona in diversa composizione.

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