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In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale

In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo (accettazione di un pagamento parziale o tardivo) non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia od avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 31 ottobre 2013, n. 24564



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso il loro studio in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) s.p.a. (gia' (OMISSIS) s.r.l. a seguito di fusione per incorporazione di quest'ultima e della (OMISSIS) s.p.a. nella (OMISSIS) s.p.a., divenuta poi (OMISSIS) s.p.a. per cambio di denominazione sociale), in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nel suo studio in (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; (OMISSIS); (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; (OMISSIS); (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimati -

e sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nel suo studio in (OMISSIS);

- ricorrente in via incidentale -

contro

(OMISSIS) s.p.a. (gia' (OMISSIS) s.r.l. a seguito di fusione per incorporazione di quest'ultima e della (OMISSIS) s.p.a. nella (OMISSIS) s.p.a., divenuta poi (OMISSIS) s.p.a. per cambio di denominazione sociale), in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso il loro studio in (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; (OMISSIS); (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; (OMISSIS); (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimati -

e sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a. (gia' (OMISSIS) s.r.l. a seguito di fusione per incorporazione di quest'ultima e della (OMISSIS) s.p.a. nella (OMISSIS) s.p.a., divenuta poi (OMISSIS) s.p.a. per cambio di denominazione sociale), in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);

- ricorrente in via incidentale -

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso il loro studio in (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS); (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; (OMISSIS); (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; (OMISSIS); (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimati -

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma in data 20 ottobre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) (per delega dell'Avv. (OMISSIS)) e (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con atto di citazione notificato il 25 marzo ed il 6 aprile 1996, (OMISSIS) esponeva che con contratto preliminare di compravendita del (OMISSIS) la soc. (OMISSIS) a r.l., rappresentata da (OMISSIS), quale promittente, e la soc. (OMISSIS) a r.l., rappresentata da (OMISSIS), quale associata, gli avevano promesso in vendita, per il prezzo di lire 310.000.000, un immobile, sito in (OMISSIS), nel complesso residenziale in localita' (OMISSIS); che detto immobile era di proprieta' della (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a. e poi (OMISSIS) s.r.l.), la quale, con contratto preliminare dell'(OMISSIS), lo aveva promesso in vendita, per se' o per persona da nominare, alla (OMISSIS) s.r.l.; che quest'ultima aveva nominato esso (OMISSIS) quale acquirente. Riferiva che, dopo avere pagato la complessiva somma di lire 110.000.000 ed essere stato immesso nel possesso del bene, aveva constatato, nel dicembre 1995, che l'immobile era stato ceduto dal (OMISSIS) alla societa' (OMISSIS) a r.l., la quale aveva poi nominato promissario acquirente (OMISSIS). Tanto premesso, non essendo riuscito ad ottenere dalla (OMISSIS) il trasferimento della proprieta', l'attore conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la (OMISSIS), la (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS), nonche' il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) in proprio, chiedendo che: (a) accertato e dichiarato che esso (OMISSIS) era il terzo acquirente nominato regolarmente dalla (OMISSIS) quale promissaria della (OMISSIS), ora (OMISSIS), gli fosse trasferita, ex articolo 2932 cod. civ., la proprieta' dell'immobile; (b) venisse accertato l'obbligo solidale della (OMISSIS) e della (OMISSIS) a fare trasferire l'immobile ad esso attore nella sua consistenza attuale e reso conforme alle norme urbanistiche; (c) venisse accertato l'inadempimento contrattuale della (OMISSIS) e della (OMISSIS) e la responsabilita' personale, per atti dolosi e colposi, degli amministratori (OMISSIS) e (OMISSIS), con condanna dei medesimi, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

Si costituiva la societa' (OMISSIS), la quale chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, che, accertato l'inadempimento della (OMISSIS) all'obbligo di pagamento del prezzo, la stessa societa', o la persona dalla stessa legittimamente nominata, venisse condannata all'adempimento del contratto, con il pagamento del saldo del prezzo e l'accollo del mutuo. La (OMISSIS) si riservava di modificare la domanda di adempimento in domanda di risoluzione del contratto, per il decorso del termine previsto in contratto per il pagamento del prezzo.

Si costituivano altresi', resistendo: la (OMISSIS) e il (OMISSIS) in proprio; la (OMISSIS); nonche', tardivamente, (OMISSIS) e il (OMISSIS) in proprio.

Nel giudizio cosi instaurato interveniva volontariamente (OMISSIS), il quale dichiarava di essere l'unico cessionario legittimato ad ottenere il trasferimento della proprieta' dell'immobile in contestazione, essendo stato nominato promissario acquirente, in data 10 novembre 1995, dalla (OMISSIS) (a sua volta nominata dalla (OMISSIS), in data 20 aprile 1995, con comunicazione all'altra contraente (OMISSIS) s.p.a., che aveva prestato, il 3 maggio 1995, il proprio consenso alla cessione), e successivamente immesso nel possesso del bene, e chiedeva pertanto il rigetto della domanda formulata dall'attore ed il trasferimento in suo favore, ex articolo 2932 cod. civ., della proprieta' dell'appartamento, anche in via surrogatoria ex articolo 2900 cod. civ., stante l'inerzia della societa' (OMISSIS) e della societa' (OMISSIS).

Nel giudizio si costituiva la (OMISSIS) s.p.a., subentrata in tutti i diritti vantati dalla (OMISSIS) in liquidazione, la quale mutava la originaria domanda riconvenzionale, di adempimento del contratto preliminare dell'(OMISSIS), in una domanda di accertamento della risoluzione del contratto, in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto stipulato con la (OMISSIS).

L'adito Tribunale di Roma respingeva la domanda del (OMISSIS) per difetto di titolo contrattuale e cosi pure la domanda del (OMISSIS), attesa l'accertata non autenticita' della firma apposta apparentemente dal legale rappresentante della (OMISSIS), (OMISSIS), nella lettera trasmessa il 20 aprile 1995 all' (OMISSIS); in accoglimento della domanda della (OMISSIS), dichiarava risolto il contratto preliminare dell'(OMISSIS) tra l' (OMISSIS) e la promissaria acquirente (OMISSIS), per inadempimento di quest'ultima.

2. - La sentenza di primo grado veniva appellata, con distinti atti di impugnazione, dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS). Nel giudizio di gravame si costituiva soltanto la (OMISSIS), la quale proponeva appello incidentale.

2.1. - La Corte d'appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 ottobre 2011, ha respinto tutte le impugnazioni.

Con riguardo all'impugnazione del (OMISSIS), la Corte d'appello ha rilevato che questi aveva eccepito la tardivita' del disconoscimento effettuato dal (OMISSIS) solo in appello e, anzi, davanti al Tribunale, a seguito del disconoscimento tardivamente formulato dal (OMISSIS), aveva avanzato la richiesta di verificazione della scrittura; ed ha osservato che, a fronte della accertata non autenticita' della sottoscrizione, la lettera, datata 20 aprile 1995, trasmessa all' (OMISSIS), contenente apparentemente la nomina, da parte della promissaria acquirente (nel preliminare dell'(OMISSIS)) (OMISSIS), della (OMISSIS), quale nuovo contraente nel contratto definitivo di trasferimento di proprieta' dell'immobile per cui e' causa, era priva di efficacia probatoria. Di qui l'inefficacia della successiva lettera del 10 novembre 1995, trasmessa dalla (OMISSIS) all' (OMISSIS) e ricevuta da questa il successivo 16 novembre 1995, contenente l'indicazione del (OMISSIS) quale intestatario futuro dell'immobile.

Con riguardo al gravame del (OMISSIS), la Corte di Roma - respinta preliminarmente l'eccezione di inammissibilita' dell'appello sollevata dalla difesa del (OMISSIS) - ha rilevato:

- che la scrittura datata (OMISSIS) era stata disconosciuta da uno dei contraenti, la (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), e non era stata sottoposta a verificazione da parte del (OMISSIS), sebbene quest'ultimo avesse posto a base della sua domanda di trasferimento proprio tale scrittura;

- che in quest'ultima l'obbligazione principale di impegnarsi a trasferire la proprieta' dell'immobile (peraltro dichiarato nello stesso contratto, nella prima parte, come di proprieta' della (OMISSIS) e, nella parte relativa alle modalita' di pagamento del prezzo, come di proprieta' della (OMISSIS)) al (OMISSIS) venne assunta esclusivamente dalla (OMISSIS), indicata ripetutamente nel corpo dell'atto come sola parte promittente, essendo menzionata la (OMISSIS), nella stessa scrittura, quale semplice associata temporanea alla parte promittente (OMISSIS);

- che, a fronte della mancata verificazione dell'autografia della sottoscrizione effettuata da parte del (OMISSIS), correttamente il Tribunale ha ritenuto la scrittura del (OMISSIS) come non riconosciuta ed inidonea a costituire valido fondamento della domanda di trasferimento ex articolo 2932 cod. civ. del (OMISSIS).

La Corte d'appello ha poi confermato la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato l'(OMISSIS) per inadempimento della promissaria acquirente (OMISSIS) s.r.l.. A tal fine la Corte territoriale ha considerato il decorso del termine previsto nel contratto per il pagamento del prezzo (essendo stata versata dalla promissaria acquirente (OMISSIS) soltanto la caparra di lire 124.000.000 a fronte di un corrispettivo di lire 310.000.000 e della previsione contrattuale del versamento del residuo prezzo tra luglio e dicembre 1993) e ha rilevato che non erano stati dedotti fatti o comportamenti dell' (OMISSIS) idonei a provare la volonta' inequivoca della societa' di rinunciare all'esercizio della facolta' di avvalersi della clausola risolutiva contemplata nell'articolo 20 del preliminare.

In ordine all'appello incidentale della (OMISSIS), con il quale la societa' aveva chiesto che venisse accertato il suo diritto a trattenere la caparra, la Corte d'appello ha rilevato che la domanda della convenuta di incameramento della caparra confirmatoria ricevuta non era stata reiterata (insieme alla domanda di risarcimento) dalla (OMISSIS) in sede di conclusioni, sicche' essa doveva ritenersi rinunciata e non esaminabile.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso principale il (OMISSIS), con atto notificato il 15 ed il 16 maggio 2012, con due motivi di censura.

Hanno resistito, con controricorso, il (OMISSIS), la (OMISSIS) (gia' (OMISSIS)), mentre gli altri intimati non hanno svolto attivita' difensiva.

Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, affidato, rispettivamente, a quattro motivi e a un motivo.

Il (OMISSIS) ha resistito con controricorso ad entrambi e la (OMISSIS) ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del (OMISSIS).

In prossimita' dell'udienza hanno depositato memorie il (OMISSIS) e la (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Preliminare in ordine logico e' l'esame del quarto motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) (relativo all'eccezione da lui sollevata - e rigettata dalla Corte territoriale - sull'inammissibilita' dell'appello proposto da (OMISSIS)), con cui si prospetta la nullita' della sentenza per violazione degli articoli 152, 153 e 331 cod. proc. civ. La Corte d'appello - si assume - non poteva disporre la rinnovazione della notificazione dell'appello ma doveva rilevare l'inosservanza del termine perentorio e, quindi, dichiarare l'inammissibilita' dell'impugnazione del (OMISSIS) a norma dell'articolo 331 c.p.c., comma 2, in quanto il (OMISSIS), pur avendo chiesto il nuovo termine per provvedere alla notificazione, non aveva allegato alcuna ragione di impossibilita' di osservare il primo termine per causa a lui non imputabile.

1.1. - Il motivo e' infondato.

Dalla sentenza impugnata risulta la seguente scansione procedimentale:

- con ordinanza del 6 marzo 2009 la Corte d'appello ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del (OMISSIS) al quale non era stato notificato l'appello del (OMISSIS);

- quest'ultimo ha quindi notificato l'atto di appello al procuratore del (OMISSIS);

- poiche' era decorso l'anno dalla pronuncia della sentenza impugnata e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti della parte personalmente, la Corte d'appello, rilevata la nullita' della notifica per l'integrazione del contraddittorio, ha concesso un nuovo termine per la notifica, che e' stato rispettato.

Cio' stando, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il termine per il rinnovo della notifica poteva essere concesso e che il rinnovo della notifica ha sanato la nullita' verificatasi.

Va infatti data continuita' al principio di diritto secondo cui, nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'articolo 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non gia' al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata; tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non gia' l'impossibilita' di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, da luogo a una nullita' sanabile, con conseguente operativita' del rimedio della rinnovazione (Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2006, n. 2197).

2. - Passando, a questo punto, all'esame del ricorso principale, con il primo motivo (motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti controversi e decisivi per il giudizio, nonche' violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1456 cod. civ.) il (OMISSIS) deduce che la motivazione della Corte di merito e' viziata dall'erroneita' del presupposto, perche' il titolo scritto contrattuale della richiesta di trasferimento della proprieta' dell'immobile non e' il preliminare del (OMISSIS), sottoscritto dal (OMISSIS) con la (OMISSIS)e la (OMISSIS), ma quello in data (OMISSIS), tra la (OMISSIS) e la proprietaria promittente, (OMISSIS) ora (OMISSIS), nel quale il (OMISSIS) e' parte quale acquirente nominato ex articolo 1401 cod. civ. In subordine, il ricorrente in via principale si duole che la sentenza abbia qualificato la scrittura del (OMISSIS) come una promessa di vendita dell'immobile del terzo (OMISSIS) da parte della (OMISSIS), "e non come promessa della (OMISSIS) di trasferire al (OMISSIS) il suo status di promissaria acquirente nel preliminare del (OMISSIS)", omettendo di indagare sulla comune intenzione delle parti, in violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, e mal valutando la posizione rispettiva della (OMISSIS) e della (OMISSIS) quale "associate" nel contratto, in relazione alla normativa dell'articolo 2549 cod. civ..

2.1. - Il motivo - scrutinatale nel merito perche' proposto nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall'articolo 366 cod. proc. civ. - e' fondato.

Il ricorrente in via principale addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che, "anche indipendentemente dalla scrittura del (OMISSIS)", la "legittimazione" del (OMISSIS) a pretendere la sentenza costitutiva ex articolo 2932 cod. civ. deriverebbe da un altro titolo, contemporaneamente fatto valere sia in primo grado che in appello, ossia dall'essere egli "terzo acquirente nominato dalla (OMISSIS) s.r.l. e cessionario nel contratto preliminare di compravendita in data (OMISSIS) stipulato con la (OMISSIS) s.p.a. ora (OMISSIS) s.r.l.".

Su questo titolo ulteriore, che, nella prospettazione del ricorrente, avrebbe giustificato la richiesta sentenza costitutiva, manca, nella decisione impugnata, una pronuncia della Corte d'appello, la quale si e' limitata a confermare "le conclusioni del Tribunale che, a fronte della mancata verificazione dell'autografia della sottoscrizione effettuata da parte del (OMISSIS), quale legale rappresentante della (OMISSIS), ha ritenuto la scrittura del (OMISSIS) come non riconosciuta ed inidonea a costituire valido fondamento della domanda di trasferimento", giudicando i restanti "rilievi mossi dal (OMISSIS)" "assorbiti" da queste argomentazioni.

Cosi decidendo, la sentenza impugnata non ha tenuto conto - incorrendo in un vizio di omessa pronuncia derivante dall'errore nell'interpretazione della domanda azionata in giudizio - dello specifico motivo di censura (pag. 6 dell'atto di appello) con cui si deduceva che il titolo alla sentenza costitutiva ex articolo 2932 cod. civ. derivava anche dalla "lettera della (OMISSIS) alla (OMISSIS) in data 21 novembre 1995 che, comunicando di aver trasferito i diritti e obblighi inerenti all'immobile di cui in oggetto, vale anche come cessione dello status di promissario acquirente nel preliminare (OMISSIS), ed e' confermata dalla lettera 22 novembre 1995, che ribadisce alla societa' promittente di aver ceduto in data (OMISSIS) il contratto preliminare sottoscritto a suo tempo".

3. - Con il secondo motivo del ricorso principale (motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria; violazione e falsa applicazione dell'articolo 1456 cod. civ.) ci si duole che la sentenza impugnata abbia confermato la risoluzione ex articolo 1456 cod. civ. del preliminare di compravendita in data (OMISSIS), per colpa della (OMISSIS), rigettando il secondo motivo di appello, con cui era stata dedotta la rinuncia della (OMISSIS) ad avvalersi della clausola risolutiva ed era stato negato l'inadempimento della (OMISSIS).

3.1. - La doglianza e', in parte, fondata.

3.2. - La Corte d'appello - nel confermare la pronuncia del Tribunale - ha escluso che sia stata raggiunta la prova di una rinuncia, sia pure tacita od implicita, della (OMISSIS) (poi (OMISSIS)) ad avvalersi della clausola risolutiva.

Trattasi di quaestio voluntatis la cui risoluzione e' stata condotta dalla Corte distrettuale in modo da escludere ogni ragionevole dubbio sull'effettiva intenzione del preteso rinunciante. Con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, i giudici di merito hanno infatti sottolineato: che l'Immobiliare ha indubbiamente avuto un iniziale atteggiamento tollerante, al manifestarsi dei primi conflitti tra i vari soggetti che rivendicavano il proprio titolo ad essere parti del futuro contratto definitivo di compravendita, nel corso del 1995, dovuto alla necessita' di ricercare comunque una soluzione che conservasse possibilmente gli effetti del contratto previo chiarimento delle posizioni di tutti i soggetti coinvolti; e che la stessa Immobiliare tuttavia, gia' con la costituzione in giudizio, nel maggio 1996, aveva manifestato la propria volonta', sia pure subordinatamente, di avvalersi della clausola risolutiva espressa, tanto piu' a fronte di un inadempimento che perdurava da tempo (in ragione del mancato pagamento del saldo prezzo, che avrebbe dovuto essere effettuato entro un anno dalla sottoscrizione del preliminare, e anche del mancato accollo del mutuo contratto con la (OMISSIS) a decorrere dal 1 gennaio 1994).

Tale essendo la situazione inoppugnabilmente emergente dalla ricostruzione fatta dai giudici del merito, la sentenza impugnata si e' attenuta, correttamente, al principio secondo cui, in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si puo' estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, ne' e' sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento (Cass., Sez. 3, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass., Sez. 3, 14 febbraio 2012, n. 2111).

3.3. - Coglie, invece, nel segno, sotto il profilo del vizio di motivazione, la censura (articolata a pag. 19 del ricorso, in fine) con cui si addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto della sopravvenuta inconciliabilita' della clausola risolutiva espressa con il novello reticolo contrattuale.

Si tratta, anzitutto, di censura scrutinabile: sia perche' non si tratta di questione nuova (avendo il (OMISSIS) gia' posto all'attenzione della Corte d'appello il rilievo che "i pagamenti previsti nel luglio/dicembre 1993 furono sostituiti dall'accollo del mutuo negoziato dalla (OMISSIS) e da effettuarsi all'atto della compravendita, per la cui stipula non e' indicato un termine finale": v. pag. 9 del libello introduttivo del gravame); sia perche' veicolata con il puntuale e specifico richiamo dei documenti che la Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare (v. pag. 16, in fine, del ricorso per cassazione).

Tanto premesso, i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente motivato sul se la clausola risolutiva espressa, attivata dalla (OMISSIS) (subentrata in tutti i diritti vantati dalla (OMISSIS)) ed attinente al mancato pagamento cosi come disciplinato inizialmente nel contratto (residuo prezzo da versarsi tra luglio e dicembre 1993), fosse compatibile con la sopravvenuta lettera della (OMISSIS) in data 20 luglio 1995 (e richiamata dalla lettera (OMISSIS) in data 22 novembre 1995), prevedente che il pagamento avvenisse attraverso accollo di mutuo ed alla stipula del definitivo.

In questi limiti il motivo e' fondato.

4. - Con il primo mezzo (violazione e falsa applicazione dell'articolo 1326 cod. civ., nonche' insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio), il ricorrente in via incidentale (OMISSIS) lamenta che la Corte di merito non abbia considerato che il fatto dell'accettazione della nomina di (OMISSIS) da parte della (OMISSIS), cioe' da parte della promittente venditrice, comunicata a (OMISSIS), promissaria acquirente, e da questa non opposta, era costitutivo dell'accordo delle parti e che, sebbene la nomina di (OMISSIS) fosse contenuta in una lettera apocrifa, l'accettazione della nomina (costituente proposta contrattuale), pervenuta alla nominante e da questa non contestata, aveva determinato la conclusione del contratto di nomina del terzo e di cessione del contratto preliminare in data (OMISSIS). In questa prospettiva, la nomina di (OMISSIS) - si assume - doveva considerarsi valida ed efficace ed era di conseguenza efficace anche la nomina del (OMISSIS) trasmessa dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS).

4.1. - La censura e' infondata.

La Corte distrettuale ha motivato il percorso argomentativo, privo di mende logiche e giuridiche, delle conclusioni cui e' pervenuta: accertando che la lettera in data 20 aprile 1995 della (OMISSIS), promissaria acquirente nel preliminare (OMISSIS), alla (OMISSIS), promittente venditrice, contenente l'apparente nomina della (OMISSIS) quale nuovo contraente nel contratto definitivo di trasferimento di proprieta' dell'immobile, e' priva di efficacia probatoria nel giudizio, essendone stata accertata la non autenticita' della sottoscrizione; ritenendo, di conseguenza, inefficace anche la successiva lettera in data 10 novembre 1995, trasmessa dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) e da questa ricevuta il successivo 16 novembre 1995, contenente l'indicazione di (OMISSIS) quale intestatario futuro dell'immobile.

La censura del ricorrente in via incidentale insta, sostanzialmente, per la non consentita sovrapposizione del giudizio di legittimita' a quello del giudice di merito riguardo al materiale probatorio valutato, con congrua motivazione, da quest'ultimo.

5. - Con il secondo mezzo (insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), il (OMISSIS) censura che la Corte di merito non si sia fatta carico delle specifiche note critiche mosse dal consulente tecnico di parte alla relazione del c.t.u. in punto di non autenticita' della firma apposta dal (OMISSIS), neppure esaminate dallo stesso consulente d'ufficio.

5.1. - La doglianza e' inammissibile, perche' non accompagnata dalla puntuale indicazione di quali fossero le specifiche note critiche del consulente di parte che il consulente tecnico d'ufficio, prima, ed il giudice del merito, poi, avrebbero omesso di valutare (Cass., Sez. 3, 6 settembre 2007, n. 18688).

6. - Il terzo motivo del ricorso incidentale del (OMISSIS) (violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1456 cod. civ. ) deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto respingere la domanda di risoluzione del contratto preliminare proposta da (OMISSIS), rilevando l'inammissibilita' della variazione della domanda di adempimento in quella di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ..

6.1. - Il motivo e' infondato.

Va innanzitutto osservato che la Corte d'appello ha sottolineato che "non sono stati formulati specifici rilievi in ordine all'ammissibilita' del mutamento da parte della (OMISSIS) della domanda di adempimento in quella di risoluzione".

Questa statuizione della Corte d'appello avrebbe dovuto essere piu' propriamente censurata sotto il profilo dell'error in procedendo, con l'evidenziazione, nel ricorso, che, in realta', contro il capo della pronuncia di primo grado, contenente la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto a seguito dell'attivazione, da parte del creditore, della clausola risolutiva, era stato mosso un motivo di appello specifico, nel rispetto dell'articolo 342 cod. proc. civ., anche sul punto della ritenuta ammissibilita' di detta domanda una volta che era stato chiesto l'adempimento.

In ogni caso, nel merito la censura e' infondata.

Invero, nulla osta a che il creditore, dopo avere chiesto in giudizio l'adempimento della prestazione, possa, nel corso della causa iniziata per conseguire la manutenzione del contratto, avvalersi della clausola risolutiva espressa, non essendovi alcuna ragione per negare lo ius variandi ammesso in generale dall'articolo 1453 c.c., comma 2. Infatti, finche' il contratto non sia risoluto (e cio' si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva), il creditore ha diritto di optare per l'adempimento: e questa sua richiesta, come non gli preclude la facolta' di agire giudizialmente in risoluzione con l'apposita azione costitutiva ex articolo 1453 cod. civ., cosi non gli impedisce neppure la facolta' di instare per lo scioglimento del contratto in correlazione con la clausola risolutiva espressa, di cui intenda avvalersi.

Tale caso e' infatti diverso da quello in cui, proposta azione ordinaria di risoluzione per inadempimento ex articolo 1453 cod. civ., la parte, nel corso del processo, promuova un'azione - differente per presupposti, carattere e natura - di risoluzione del contratto in applicazione dell'articolo 1456 cod. civ., e quindi miri ad una pronuncia dichiarativa in conseguenza dell'esplicita dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (Cass., Sez. 3, 5 gennaio 2005, n. 167; Cass., Sez. 2, 12 gennaio 2007, n. 423).

Quanto all'ulteriore deduzione, contenuta nel motivo di ricorso, circa le modalita' di pagamento del prezzo che sarebbero mutate e circa l'avvalimento da parte della (OMISSIS) di una clausola risolutiva in relazione ad un inadempimento non piu' esistente, si tratta di censura che (sia pure parzialmente sovrapponibile con il secondo motivo del ricorso principale del (OMISSIS)) non puo' trovare ingresso: sia perche' articolata soltanto sotto il profilo del vizio di violazione di legge (laddove essa avrebbe dovuto essere proposta sotto il profilo del vizio di motivazione), sia perche' non accompagnata, in violazione del principio di autosufficienza, dall'indicazione puntuale e specifica del testo dei documenti contrattuali su cui si sarebbe appuntato l'errore di valutazione della Corte territoriale.

7. - Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale resta assorbito l'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) (violazione e falsa applicazione dell'articolo 189 cod. proc. civ.), con cui ci si duole che la Corte d'appello non abbia esaminato la domanda sulla legittimita' dell'incameramento della caparra, ritenendola rinunciata per non essere stata riproposta in sede di conclusioni.

8. - Il ricorso principale e' accolto nei sensi di cui in motivazione.

Il ricorso incidentale del (OMISSIS) e' rigettato. Il ricorso incidentale della (OMISSIS) e' assorbito. La sentenza impugnata e' cassata, e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Il giudice del rinvio provvedera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte cosi provvede:

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale del (OMISSIS);

rigetta il ricorso incidentale del (OMISSIS);

dichiara assorbito il ricorso incidentale della (OMISSIS);

cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la relativa causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
 

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