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In tema di compravendita, in caso di vizi apparenti della cosa venduta, il termine di otto giorni per la denuncia decorre dal giorno di ricevimento del bene

In tema di compravendita, in caso di vizi apparenti della cosa venduta, il termine di otto giorni per la denuncia decorre dal giorno di ricevimento del bene, mentre per gli altri vizi, ovvero per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa, tale termine decorre dal momento della scoperta, che ricorre allorché il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio. In tema di compravendita, la facile riconoscibilità dei vizi che esclude la garanzia ex art. 1491 c.c. presuppone che essi siano tali al momento della conclusione del contratto, per cui la citata norma non opera quando la consegna della merce è successiva alla stipula del contratto.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 18 aprile 2011, n. 8880



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23921-2005 proposto da:

DE. BA. SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DOTT. SE. PA. , GIA' DE. BA. SNC DI MO. MA. PI. E. C. P.I. (OMESSO) elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell'avvocato LEONE ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TERZIARI GABRIELLA;

- ricorrente -

contro

VI. AR. SRL;

- intimata -

sul ricorso 26067-2005 proposto da:

VI. AR. SRL IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. ST. FR. P.I. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato CICCOTTI SABINA, che la rappresenta e difende;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

DE. BA. SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1466/2004 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l'Avvocato Pedulla' Antonio con delega depositata in udienza dell'Avv. Terziari Gabriella difensore della ricorrente che si' riporta agli atti;

udito l'Avv. Ciccotti Sabina difensore della resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del primo motivo, il rigetto degli altri motivi del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con decreto emesso il 17-7-1996 il Pretore di Bassano del Grappa ingiungeva alla Vi. Ar. s.r.l. di pagare alla De. Ba. s.n.c. la somma di lire 10.559.041 oltre interessi, a saldo di una fornitura di materiale ceramico.

La societa' ingiunta proponeva opposizione, deducendo che la fornitura era stata effettuata in ritardo rispetto ai tempi pattuiti e, soprattutto, presentava evidenti vizi e difetti. Essa chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna della societa' De. Ba. alla restituzione della somma di lire 7.420.000 ricevuta a titolo di acconto, oltre al risarcimento danni.

Abolita nelle more la Pretura, il Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza depositata il 25-10-1999, rigettava l'opposizione.

2) A seguito di impugnazione proposta dalla Vi. Ar. s.r.l., con sentenza depositata il 24-8-2004 la Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo opposto; dichiarava risolto il contratto di vendita intercorso tra le parti per grave inadempimento della venditrice; condannava la De. Ba. s.n.c. alla restituzione della somma di euro 3.832,11 ottenuta per effetto della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo; condannava l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte territoriale, pur rilevando che, secondo quanto accertato dal C.T.U., la differenza cromatica, la differenza di spessore e la non rispondenza della fornitura ai campioni, che avevano reso la fornitura inidonea all'uso, erano riconoscibili ictu oculi, dissentiva dal giudizio espresso dal Tribunale, secondo cui il ritiro senza riserve della fornitura avrebbe impedito il sorgere della garanzia invocata dall'opponente. Essa osservava che, poiche' la consegna della merce era stata successiva alla conclusione del contratto, nella specie non trovava applicazione l'articolo 1491 c.c., il quale opera nel caso di vizi riconoscibili al momento della conclusione del contratto. Aggiungeva che l'apparenza dei vizi all'atto del ricevimento della merce valeva solo a far decorrere da tale momento il termine di decadenza di otto giorni per la denuncia dei difetti riscontrati, e che la societa' venditrice non aveva mai eccepito la tardivita' della denuncia effettuata dall'acquirente.

3) Per la cassazione di tale sentenza ricorre la De. Ba. s.r.l. (gia' De. Ba. s.n.c.), sulla base di due motivi.

La Vi. Ar. s.r.l. resiste con controricorso, col quale propone altresi' ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In primo luogo deve disporsi la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

Col primo motivo del ricorso principale la De. Ba. s.r.l. deduce violazione o falsa applicazione dell'articolo 1491 c.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Fa presente che la Corte di Appello, nel dare atto della riconoscibilita' ictu oculi dei vizi della merce, emergente dalla consulenza tecnica d'ufficio ed ammessa dalla stessa societa' acquirente nell'atto di opposizione, ha evidenziato che la bolla di consegna non riporta alcuna "riserva", che i testi escussi hanno confermato che il Ma. non ha sollevato riserve al momento del ritiro, e che lo stesso Ma. , il quale ha dichiarato di aver seguito tutta la compravendita sin dalla fase di ricerca del fornitore, ha ammesso di aver visionato e ritirato la fornitura, sottoscrivendo la bolla. Sostiene che la decisione adottata si pone in contraddizione con tali premesse, in quanto il Ma. , col suo comportamento, ha manifestato in modo chiaro ed inequivoco la volonta' di accettare la fornitura nello stato in cui si trovava; e che, pertanto, nella specie vi e' stato un atto di acquiescenza che ha comportato la decadenza, oltre che dal termine di otto giorni per la denuncia del vizio, dalla garanzia stessa.

Il motivo e' infondato.

Secondo un principio piu' volte affermato da questa Corte, la facile riconoscibilita' dei vizi che esclude la garanzia ex articolo Cass. 23-7-1983 n. 5075).

Nel caso in esame, pertanto, la Corte di Appello, avendo accertato che le piastrelle sono state ritirate in data successiva a quella in cui si e' perfezionato il consenso tra le parti, ha correttamente escluso l'operativita' della norma citata e ritenuto dovuta dalla societa' venditrice la garanzia di cui all'articolo 1490 c.c..

Risulta esatto anche l'ulteriore rilievo della Corte di merito, secondo cui nella specie l'apparenza dei vizi e' valsa solo a far decorrere dai giorno del ricevimento della merce il dies a quo del termine di otto giorni stabilito a pena di decadenza dall'articolo 1495 c.c. per la denuncia, avendo avuto l'acquirente sin da quel momento la possibilita' di accertarsi delle condizioni della merce ricevuta.

Come e' stato puntualizzato dalla giurisprudenza, infatti, in caso di vizi apparenti della cosa venduta, il termine di otto giorni per la denuncia decorre dal giorno di ricevimento del bene, mentre per gli altri vizi, ovvero per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa, tale termine decorre dal momento della scoperta, che ricorre allorche' il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio (Cass. 30-8-2000 n. 11452).

La Corte territoriale, pertanto, ha correttamente inquadrato la questione sul piano giuridico, dando poi atto, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, che la societa' venditrice non ha mai eccepito la tardivita' della denuncia dei vizi per decorso dell'indicato termine di otto giorni.

2) Col secondo motivo la ricorrente lamenta vizi di motivazione.

Rileva che la Corte di Appello, pur partendo da premesse corrette sullo svolgersi dei fatti e sulla effettiva sussistenza di un comportamento "pregnante" tenuto dalla Vi. Ar. , nella persona del suo amministratore delegato Ma. , ha emesso una decisione contraddittoria e del tutto priva di motivazione, che non da conto p delle ragioni della ritenuta inapplicabilita' alla fattispecie dell'articolo 1491 c.c.. Sostiene, inoltre, che non e' vero che la societa' venditrice ha riconosciuto l'esistenza di vizi della fornitura, e che nella specie non puo' porsi questione riguardo alla tempestivita' o meno della contestazione dei pretesi vizi, in quanto le difese svolte dalla ricorrente sono incompatibili con l'esistenza o meno di un termine, stante l'intervenuta accettazione della merce da parte dell'acquirente, avvenuta in coincidenza col ritiro, dopo accurata verifica.

Anche tali censure si rivelano prive di pregio, avendo il giudice del gravame esposto gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.

3) Col primo motivo di ricorso incidentale la Vi. Ar. s.r.l. deduce vizi di motivazione.

Rileva che la Corte di Appello ha condannato la societa' De. Ba. alla restituzione della somma di euro 3.832,11 pagata per effetto della provvisoria esecutorieta' del decreto ingiuntivo. Fa presente, peraltro, che il predetto importo costituisce l'acconto versato dalla Vi. Ar. s.r.l., di cui quest'ultima ha chiesto il rimborso fin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e non ha nulla a che vedere con l'ulteriore somma pagata p dall'acquirente a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Chiede, pertanto, la correzione dell'errore in cui e' incorsa la Corte di merito, nel senso che, oltre alla restituzione di quanto pagato a seguito di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, venga disposta la restituzione all'acquirente anche dell'importo di euro 3.832,11 corrisposto a titolo di acconto.

Il motivo e' infondato.

Secondo quanto esposto dalla stessa resistente nella parte narrativa del controricorso, sia con la citazione in opposizione che con l'atto di appello la Vi. Ar. ha chiesto solo la restituzione della somma di lire 7.420.000 (corrispondente ad euro 3.832,11) versata a titolo di acconto prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, e non anche degli ulteriori importi corrisposti a seguito della concessione della provvisoria esecuzione di tale provvedimento. E' evidente, pertanto, che la Corte di Appello, nel condannare la societa' opposta alla restituzione della somma di euro 3.832,11, per mero errore, inidoneo a comportare la cassazione della sentenza impugnata, ha dato atto che trattavasi d'importo pagato in forza della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo. Tale errore non comporta di certo la possibilita' per la ricorrente di ottenere la condanna della venditrice anche alla restituzione delle somme corrisposte in aggiunta all'acconto iniziale, trattandosi di domanda non proposta nel giudizio di merito.

4) Col secondo motivo la Vi. Ar. s.r.l. lamenta la violazione o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e articolo 116 c.p.c., nonche' l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene che la Corte di Appello ha errato nel ritenere non dimostrati i danni subiti dalla societa' acquirente in conseguenza dell'inadempimento della venditrice. Deduce che tali danni risultano "per tabulas" dalla differenza tra i prezzi indicati nella commissione a firma s.r.l. Ar. Pi. alle voci SG.AN.RO. Dorica Verde 10x10, SG.AN. Dorica Verde 10x10, SG.RO. Dorica Verde 10x10, B.C. di ciascuna pagina e le medesime voci riportate nella fattura di cui al decreto ingiuntivo opposto. Rileva, inoltre, che in ogni caso andava rifuso il danno conseguente al discredito commerciale della mancata fornitura, ai sensi dell'articolo 1226 c.c..

11 motivo e' infondato, avendo la Corte di Appello dato atto, con motivazione priva di vizi logici e facendo corretta applicazione dei principi dettati in tema di ripartizione dell'onere probatorio, che la societa' acquirente non ha provato ne' chiesto di provare di aver subito danni per i vizi delle piastrelle vendutele.

5) Col terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. e del 2000 n. 127, articolo 14 avendo il giudice di appello liquidato le spese generali su diritti ed onorari in misura inferiore a quella prevista dal menzionato decreto ministeriale, gia' in vigore alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (24-8-2004).

La censura e' meritevole di accoglimento.

Il rimborso ed. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, che spetta automaticamente al professionista nella misura determinata per legge, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi quest'ultima ritenere implicita in quella di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (Cass. 10-1-2006 n. 146).

Nella specie, le spese generali relative al giudizio di appello vanno riconosciute nella percentuale del 12,50% degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti di procuratore, essendo applicabile, ratione temporis, il Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127. Ha errato, pertanto, il giudice di appello nel quantificare tali spese nella misura del 10%.

Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, nel cassare sul punto la sentenza impugnata, puo' decidere nel merito, determinando le spese generali del giudizio di appello nella percentuale prevista per legge.

6) Dato l'esito del presente giudizio, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle relative spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale; rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, determina le spese generali limitatamente al giudizio di appello nella percentuale del 12,50%. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

 

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