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In tema di leasing automobilistico l'utilizzatore può essere chiamato a rispondere in caso di furto

In tema di leasing automobilistico, la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l’acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull’eventuale indennità dovuta dall’assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore non assume la qualità di assicurato, giacché a suo favore non è stipulata l’intera polizza, ma può pretendere di percepire l’indennizzo in luogo dell’utilizzatore-contraente assicurato. (Fonte Lex 24, Il sole 24 ore)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 31 marzo 2015, n. 6452



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria - rel. Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15400-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS), rep. n. 20925;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS) gia' (OMISSIS) SPA in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. (OMISSIS) in qualita' di legale rappresentante e Dott. (OMISSIS) in qualita' di legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

(OMISSIS) S.P.A. (gia' (OMISSIS) S.P.A. conferitaria della (OMISSIS) SPA) (OMISSIS) in persona del procuratore Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS) SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1461/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/10/2010, R.G.N. 808/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r..

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Nel luglio 2004 (OMISSIS) conveniva in giudizio la (OMISSIS) S.p.A., la (OMISSIS) S.r.l. e la (OMISSIS) S.p.A., chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di euro 8425,00 (poi ridotta ad euro 1860,62) oltre accessori, a titolo di indennizzo assicurativo e rimborso oneri contrattuali, in relazione al furto di un'autovettura da lui detenuta in leasing.

Con sentenza n. 201/06 l'adito tribunale di Palermo - per quanto qui ancora rileva - rigettava la domanda dell'attore, ritenendo valida ed efficace, in quanto specificamente sottoscritta, la clausola n. 13 del contratto di leasing che poneva il rischio del furto dell'auto a carico dell'utilizzatore.

Interposto gravame dal (OMISSIS), veniva emessa la sentenza n. 1461 del 27 ottobre 2010 con la quale la corte di appello di Palermo - ritenuta la natura traslativa del leasing in oggetto, e la conseguente non vessatorieta' della suddetta clausola contrattuale in quanto conforme all'articolo 1523 c.c., nella analoga fattispecie della vendita con riserva della proprieta' - confermava, sebbene con motivazione differente, la prima decisione.

Avverso questa sentenza viene dal (OMISSIS) proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali resistono con controricorso (OMISSIS) spa (gia' (OMISSIS) spa) ed (OMISSIS) spa (conferitaria dell'azienda di (OMISSIS) spa); nessuna attivita' difensiva e' stata svolta da (OMISSIS) srl. (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) lamenta - ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - omessa pronuncia da parte della corte di appello sul suo primo motivo di gravame, con il quale egli aveva lamentato l'omessa pronuncia da parte del tribunale sulla sua domanda di nullita', ex articolo 1469 bis c.c., (poi Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33), della clausola contrattuale n. 13 di inversione del rischio. Ancorche' la corte di appello avesse poi respinto tale domanda, la mancata pronuncia del tribunale sul punto doveva comunque rilevare ai fini delle spese di lite.

p. 1.2 Il motivo e' infondato.

La corte di appello da atto (sent. pagg.3-4) tanto della domanda del (OMISSIS) (da questi introdotta in primo grado con la memoria integrativa ex articolo 183 c.p.c., comma 5) di dichiarazione di nullita' della clausola n. 13 del contratto di leasing per asserito contrasto con l'articolo 1469 bis c.c. e segg., quanto della sua espressa reiezione da parte del tribunale. Reiezione motivata dal primo giudice sul rilievo che, indipendentemente dal problema della qualificazione giuridica del leasing in oggetto, la clausola in questione non poteva ritenersi invalida o inefficace, perche' specificamente approvata per iscritto dal (OMISSIS).

La corte di appello ha a sua volta valutato tale domanda di nullita' della clausola contrattuale, giungendo anch'essa a ritenerla infondata; sebbene in forza di un ragionamento diverso da quello seguito dal tribunale, perche' basato non gia' sulla sua specifica sottoscrizione da parte del (OMISSIS), bensi' sulla sua obiettiva non vessatorieta' in quanto meramente riproduttiva del principio desumibile dall'articolo di cui all'articolo 1523 c.c., applicabile all'ipotesi (quale doveva ritenersi quella di specie) di leasing traslativo.

Ne discende dunque che: - non sussiste omessa pronuncia, ne' da parte del tribunale (sulla domanda di nullita') ne' da parte della corte di appello (sul motivo di gravame relativo); - la corte di appello ha sostitutivamente esaminato la domanda, addivenendo ad una pronuncia di merito che, per quanto correttiva in fatto e diritto della corrispondente valutazione gia' offerta dal tribunale, e' purtuttavia stata anch'essa di rigetto.

Sul piano della lamentata violazione procedurale, pertanto, la censura si basa su un presupposto che non trova riscontro nella concretezza della fattispecie; nemmeno sotto il residuale profilo delle spese di lite, dal momento che la corte di appello ha tenuto ferma la compensazione delle spese di primo grado, ponendo quelle di secondo grado effettivamente a carico del (OMISSIS); ma in ragione dell'esito complessivo della lite e della sua totale (e confermata) soccombenza anche sulla domanda asseritamente pretermessa.

p. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso il (OMISSIS) deduce - ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - violazione dell'articolo 1469 bis c.p.c. e segg., articoli 1526, 1325 c.c. e segg., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; per avere la corte di appello erroneamente qualificato come traslativo il leasing in oggetto, nonostante che la sostanziale coincidenza tra il prezzo di riscatto contrattualmente stabilito (euro 4544,82) ed il valore residuo della vettura al momento del furto, come riconosciuto dalla compagnia assicuratrice e da quest'ultima corrisposto alla societa' concedente (euro 4766,67), deponesse - al contrario - per un leasing di godimento; con conseguentemente non applicabilita', nella specie, dell'articolo1526 c.c..

p. 2.2 La censura e' infondata.

La distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo costituisce ormai diritto vivente (come riconosciuto dallo stesso ricorrente), e la correlativa qualificazione giuridica nel caso concreto e' rimessa insindacabilmente (salvo che sussista incongrua motivazione o violazione dei canoni ermeneutici) al giudice di merito (Cass. 12317/05; Cass. 24214/06; Cass.18195/07, ed altre). Al giudice di merito, nella suddetta alternativa, e' fatto carico in particolare di accertare se i beni concessi in leasing abbiano esaurito le potenzialita' di cui erano capaci nel periodo di durata del contratto; di verificare il rilievo giuridico ed economico del patto di opzione per le parti; di stabilire se i canoni versati abbiano costituito il corrispettivo del godimento dei beni e siano stati corrispondenti al valore di consumazione economica degli stessi, ovvero abbiano compreso anche una frazione di prezzo.

La qualificazione giuridica da parte della corte di appello, in termini di leasing traslativo, e' dipesa dalla considerazione di tutti questi elementi attraverso i parametri fondamentali del contratto (sent. pagg.5-6): - natura del bene; - durata di 36 mesi; - versamento da parte del (OMISSIS), alla firma, di euro 1726,25 a titolo di anticipo e primo canone; - previsione di ulteriori 35 canoni mensili di euro 141,95 ciascuno per complessivi euro 4986,13; - esercizio dell'opzione mediante pagamento di euro 4544,82.

Ha rilevato la corte di appello che, in ipotesi di riscatto dell'autovettura, il (OMISSIS) avrebbe pagato complessivamente la somma di euro 10.933,21, oltre l'Iva; se invece avesse restituito il mezzo alla scadenza, egli avrebbe corrisposto alla societa' concedente la somma di euro 6.388,39, a fronte di un'autovettura che la societa' concedente aveva acquistato per l'importo di euro 9.468,38. In tale situazione, il convincimento sulla natura traslativa del leasing e' dipesa, tra il resto, dal fatto che il prezzo di opzione era pari a poco meno del 50% del valore a nuovo della vettura; dal che si evinceva che, alla scadenza prevista, il bene manteneva ancora una parte assai consistente del proprio valore commerciale, cosi' da giustificarne il riscatto previa imputazione dei canoni pagati a rate anticipate di prezzo.

Al ragionamento cosi' seguito dalla corte di appello, il ricorrente oppone che il valore di riscatto sarebbe in realta' sostanzialmente coincidente con quello dell'indennizzo assicurativo corrisposto alla societa' concedente a seguito del furto; tale parametro alternativo di raffronto finisce pero' con il confermare la valutazione del giudice di merito, dal momento che il furto si verifico', nel gennaio 2004, pochi mesi prima della scadenza naturale del rapporto (settembre 2004); dal che trova ulteriore conferma che, alla scadenza, la vettura avrebbe mantenuto un apprezzabile valore residuo, sostanzialmente in linea con il corrispettivo di riscatto.

In definitiva, la censura in oggetto non puo' trovare accoglimento ne' sotto il profilo della violazione normativa (dal momento che, ferma restando la qualificazione di leasing traslativo, erano qui in effetti analogicamente applicabili le norme sulla vendita con riserva della proprieta'); ne' sotto quello della carenza motivazionale (atteso che il giudice di merito ha congruamente esplicitato, in maniera confacente ad una completa ricostruzione di tutti i termini economici del rapporto) le ragioni per cui riteneva di qualificare in tal modo il contratto.

p. 3. Con il terzo motivo di ricorso il (OMISSIS) lamenta violazione di legge e carenza motivazionale, per avere la corte di appello -facendo in cio' non corretta applicazione dei criteri legali di interpretazione del contratto ex articolo 1362 c.c. e segg. - ritenuto nella specie applicabili le norme sulla vendita con riserva della proprieta' (articoli 1526 e 1523 c.c.), nonostante che la clausola n. 17 del contratto di leasing espressamente escludesse l'applicabilita' al rapporto in oggetto di tali norme.

Si osserva che il ricorrente non ha soddisfatto l'onere, posto a suo carico, di specificare i criteri ermeneutici, tra quelli di cui all'articolo1362 c.c. e segg., che sarebbero stati violati dal giudice di merito; tale lacuna appare tanto piu' significativa ove si consideri che, richiamandosi alla clausola n. 17 del contratto di leasing (a fronte di censure sempre rivolte nei confronti di altra clausola, la n. 13), il (OMISSIS) finisce con l'invocare una disciplina degli obblighi dell'utilizzatore in ipotesi di risoluzione del contratto (anche a seguito del furto del bene: lettera f) assai piu' gravosa per lui rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'articolo 1526 cit..

In ogni caso, la corte di appello non ha qui applicato l'articolo 1526, bensi' l'articolo 1523 c.c.; cio', avendo ravvisato i presupposti per l'applicazione analogica, nella specie, di tale disposizione; a sua volta conseguente alla suddetta e qui intangibile qualificazione giuridica di leasing traslativo.

p. 4.1 Con il quarto motivo di ricorso il (OMISSIS) deduce ulteriore violazione - ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, - per avere la corte di appello applicato nella specie una disposizione (l'articolo 1526 c.c.) relativa all'inadempimento dell'utilizzatore; mentre, nel caso di specie, si trattava di caso fortuito o forza maggiore, con conseguente nullita' della clausola di inversione del rischio che disciplinava tale ipotesi.

p. 4.2 Ribadito che non puo' piu' porsi in discussione che si verta nella specie di leasing traslativo, va qui richiamato il principio per cui la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiche' si limita a regolare la responsabilita' per la perdita del bene in conformita' della disciplina legale desumibile - in via analogica - dall'articolo 1523 c.c., sulla vendita a rate con riserva della proprieta' (Cass. n. 21301 del 14/10/2011; Cass. n. 6369 del 03/05/2002).

Dal punto di vista operativo, il passaggio del rischio a carico dell'utilizzatore attribuisce al concedente, in ipotesi di furto fatto oggetto di copertura assicurativa, il diritto di percepire l'indennita' dovuta dall'assicuratore: "in tema di leasing automobilistico, la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennita' dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore non assume la qualita' di assicurato, giacche' a suo favore non e' stipulata l'intera polizza, ma puo' pretendere di percepire l'indennizzo in luogo dell'utilizzatore - contraente assicurato" (Cass. n. 20743 del 26/10/2004).

Nel caso concreto, poi, la corte territoriale ha osservato che la (OMISSIS) spa - percepito l'indennizzo assicurativo in forza dell'appendice di vincolo - aveva detratto interamente tale importo dalle somme dovutele per contratto dal (OMISSIS); al quale venne infatti da essa richiesto in via riconvenzionale il solo importo a saldo di euro 441,69 (domanda che il tribunale, con statuizione non gravata, dichiaro' inammissibile perche' tardiva).

Tale decurtazione dal dovuto contrattuale dell'utilizzatore depone definitivamente - come ritenuto dalla corte di appello u' per la non debenza della ulteriore somma pretesa dal (OMISSIS); ponendosi in linea con l'orientamento di legittimita' secondo cui: "(...) in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtu' dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento". (Cass. n. 11706 del 20/05/2009, citata anche nella sentenza impugnata).

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi delDecreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento a favore delle societa' controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione che liquida, per ciascuna, in euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
 

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