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Inadempimento gestore telefonico - mancata fruizione servizio ADSL - risarcimento danno

Le anomalie di funzionamento del collegamento ADSL, tali da impedire la fruizione del relativo servizio, integrano un’ ipotesi di grave inadempimento, da parte del gestore telefonico, del contratto di utenza. Questo è quanto stabilito dal Giudice di Pace di Monza che, con sentenza del 06/03/2007, ha accolto la domanda di risoluzione di un contratto di utenza telefonica e la relativa condanna del gestore al risarcimento del danno per l’illegittima sospensione del servizio, promossa da un consumatore che lamentava continue interruzioni alla linea ADSL determinate da difetti di funzionamento del modem fornito dalla Compagnia. Il giudicante ha ritenuto sussistenti profili di responsabilità a carico del gestore, anche tenuto conto del mancato rispetto, da parte della stessa, dei termini previsti dall’art 3.3. del contratto per la riparazione dei guasti. Dichiarata la risoluzione del contratto inter partes, il G.d.P. ha condannato la compagnia telefonica alla restituzione dei canoni mensili corrisposti dall’utente per il periodo di mancata fruizione del servizio, nonchè al risarcimento del danno per l’illegittima sospensione dello stesso n pendenza del procedimento di conciliazione, e dalla stessa reiterata ancora prima della conclusione del procedimento medesimo.



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Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza: Giudice di Pace di Monza, sez. I civile, 6 marzo 2007 SENTENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 31.10.2006 l’Avv. M. M., in proprio, ha convenuto in giudizio avanti l’intestato Ufficio la Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore (in prosieguo, per brevità, Wind), per sentire, in principalità, condannare la medesima –previa declaratoria di risoluzione del contratto di servizio telefonico stipulato inter partes- al pagamento, in favore del predetto attore ed a titolo risarcitorio, della somma di € 510,34 (imputata ai canoni corrisposti dal 18.10.03 al 12.08.06), con esclusione degli importi non contestati, oltre al pagamento dei canoni successivi sino alla sentenza, o della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L’Avv. M. ha chiesto, altresì, la condanna di Wind al risarcimento dei danni derivati dalla sospensione del servizio dalla medesima effettuata in pendenza del tentativo di conciliazione promosso ante causam –danni da determinarsi in via equitativa-, nonché degli ulteriori danni conseguenti alla sospensione del servizio ADSL dal dì del predetto tentativo di conciliazione sino alla sentenza –danni da determinarsi, del pari, equitativamente -, oltre la declaratoria giudiziale di non debenza delle somme residue, rispettivamente di € 675,90 (relativa alla fattura 18.12.05, detratta la somma già versata di € 52,42, non contestata in quanto relativa al traffico di telefonia fissa), e di € 653,59 (relativa alla fattura 18.02.06, detratto anche in questo caso il pagamento della somma non contestata di € 98,59), per inadempimento della convenuta. In subordine, l’attore ha richiesto dichiararsi non dovute le predette somme per indebito arricchimento ex art.2041 c.c., e conseguentemente determinarsi le somme spettanti all’operatore telefonico in base al volume del traffico medio del periodo precedente e di quello successivo all’emissione delle contestate fatture, nonché non dovuta la somma pretesa da Wind di € 40,00, in considerazione dell’offerta di restituzione del modem, con rifusione delle spese del procedimento, nonché di quelle sostenute per l’attivazione della procedura conciliativa, instaurata ante causam. Parte attrice instava, altresì, in via istruttoria, per l’ammissione di CTU. L’Avv. M., infatti, a) ha assunto di avere stipulato con Wind, in data 11.03.03, un contratto di telefonia fissa e ADSL ad uso domestico, relativo alla propria abitazione, il quale prevedeva il pagamento di un canone di abbonamento ADSL Superlight mensile di € 21,58 (al netto dell’IVA), oltre al canone di € 5,00 al bimestre per l’uso del modem ADSL fornito dal gestore telefonico in comodato d’uso, e di avere quindi provveduto ad installare il predetto modem attenendosi alle istruzioni contenute nella confezione; b) ha esposto che il collegamento ADSL è regolarmente funzionato nei mesi di giugno e luglio 2003, mentre dal 29.08.03 sino al 18.09.03 la linea telefonica era risultata interrotta, e non si potevano ricevere e/o effettuare chiamate esterne, né utilizzare (in entrata e in uscita) il servizio di posta elettronica oppure accedere ad Internet, e che, a seguito di reclamo, Wind aveva provveduto ad accreditare sulla fattura successiva, a titolo di indennizzo per il disagio subito, l’importo di € 26,98; c) ha dedotto che, peraltro, anche successivamente la linea ADSL non aveva funzionato in modo regolare e continuo, mantenendosi il collegamento stesso soltanto per un periodo non superiore a cinque minuti, dopodichè la linea “cadeva” ed era quindi necessario collegarsi nuovamente; d) ha precisato che, dopo avere contattato nuovamente il servizio assistenza Wind, ed avere da questo appreso che l’interruzione era probabilmente da imputare ad una dispersione del segnale all’interno dell’appartamento (essendo il computer collegato ad una linea derivata interna), poiché, nonostante richieste, Wind non aveva inviato tecnici in loco ai fini di una verifica della linea, si era trovato costretto ad utilizzare il collegamento ADSL pressochè esclusivamente per l’invio e la ricezione della posta elettronica al proprio indirizzo di posta elettronica, e di avere quindi provveduto ad installare un router, potendo collegarsi regolarmente alla linea ADSL soltanto da quel momento; e) ha lamentato che, peraltro, i conti telefonici inviati da Wind successivamente all’installazione del router (avvenuta nell’ottobre 2005) recavano un importo superiore rispetto a quelli precedenti, e di avere riscontrato, attraverso l’analisi del dettaglio chiamate del traffico internet, che il collegamento ADSL era risultato sempre attivo 24 ore su 24, in quanto come appreso soltanto ex post- la caratteristica tecnica del router era quella di rimanere sempre connesso, anche nel momento in cui il computer era spento; f) ha contestato le fatture emesse da Wind in data 18.12.05 e 18.02.06 (quelle, cioè, emesse in relazione al periodo di funzionamento del router), in quanto la stessa non aveva fornito un servizio idoneo di collegamento ad Internet, e l’installazione del router era stata effettuata per risolvere gli inconvenienti descritti, “senza sapere che ciò avrebbe comportato un collegamento permanente” - precisando al riguardo di avere provveduto ad inviare al gestore telefonico due distinti reclami (rispettivamente in data 16.01.06, per la fattura 18.12.05, e in data 17.03.06, per la fattura 18.02.06), con i quali comunicava di avere unicamente corrisposto, in quanto riconosciuta, la somma relativa al traffico di telefonia fissa e di avere presentato al Corecom Lombardia istanza di conciliazione-, e ha altresì denunciato la sospensione del servizio attuata da Wind in pendenza della predetta istanza (sospensione inizialmente disposta con decorrenza dal 10.06.06, interrotta da Wind nel luglio 2006 a seguito di provvedimento del Corecom, nuovamente effettuata da Wind nel settembre 2006, prima ancora della definizione del procedimento di conciliazione, e a tutt’oggi in corso nonostante il pagamento, da parte dell’attore, delle fatture successive a quelle contestate). Parte attrice ha, inoltre, riferito, che il tentativo di conciliazione non ha avuto esito, e ha prodotto documentazione. All’udienza 09.01.07 è comparso l’attore, il quale ha insistito nelle deduzioni e conclusioni di cui all’atto di citazione; la convenuta Wind, pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita, sicchè della stessa è stata dichiarata la contumacia. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto documentale, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni –autorizzando parte attrice al deposito di note conclusive all’udienza dello 01.02.07, successivamente differita ex officio al 13.02.07; in tale udienza, l’attore, comparso personalmente, ha depositato memoria conclusiva e precisato le conclusioni come riportate in epigrafe, e, su richiesta dello stesso, la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve premettersi che le anomalie di funzionamento lamentate dall’Avv. M. in relazione al contratto di utenza telefonica stipulato inter partes (doc. 1 fasc. attoreo) sono obiettivamente documentate, e le stesse, nella realtà storica così come emergente per tabulas, inducono il giudicante, nel merito, a ravvisare un’ipotesi di inadempimento contrattuale del gestore telefonico. Dalla documentazione prodotta in giudizio, infatti, si evince che Wind (la quale ha fornito il modem ADSL, installato dall’attore: c.f.r. doc. 2 fasc. attoreo), pur tempestivamente informata dall’Avv. M. dell’impossibilità, per lo stesso e la propria famiglia, di fruire regolarmente e continuativamente della connessione Internet, non solo ha mancato di ottemperare a quanto previsto dall’art. 3, punti 1) e 2) del contratto, in ordine alla “segnalazione guasti” –punti concernenti, rispettivamente, l’informativa di Wind al cliente circa lo stato di avanzamento della pratica, e il termine di riparazione del guasto da parte del gestore-, ma risulta avere, altresì, concretamente disatteso gli oneri stabiliti dalla Carta di Servizi Wind ai punti 1.2 e 1.5, laddove la stessa Wind espressamente si impegna, da un lato, ad “offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo e senza interruzioni”, e, dall’altro lato, nell’ipotesi di interruzioni, “ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre la durata delle irregolarità ed arrecare al cliente il minor disagio possibile” (c.f.r. doc. 44 fasc. attore). Dalla documentazione versata in atti può ritenersi comprovato che le lamentate interruzioni alla linea ADSL (iniziate sin dal 29.08.03 e progressivamente succedutesi con sempre maggiore frequenza) erano imputabili al modem fornito da Wind, poiché, a seguito della sostituzione - effettuata dallo stesso Avv. M.- del predetto modem con il router (c.f.r. doc. 20 fasc. attore) il collegamento ADSL è divenuto efficiente; deve altresì aggiungersi, per quanto concerne i profili di responsabilità di Wind nel caso di specie, che la stessa ha espressamente riconosciuto il mancato rispetto dei termini previsti dall’art 3.3. del contratto per la riparazione dei guasti, indennizzando all’Avv. M. –successivamente al reclamo da questi proposto l’importo di € 26,98, secondo quanto previsto dall’art. 16.2 del contratto telefonico (docc. 4-5 fasc. attore). Il convincimento del giudicante viene altresì rafforzato dal comportamento processuale della convenuta Wind, la quale ha omesso di partecipare alle udienze e di apprestare difese di sorta; al riguardo è noto che l’obbligo del Giudice di verificare d’ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. 1.4.1995, n.3222; Cass. 13.07.1991, n.7800). Acclarato, dunque, l’inadempimento contrattuale di Wind, deve essere accolta la richiesta di risoluzione del contratto formulata dall’Avv. M., considerata l’importanza dell’inadempimento stesso avuto riguardo all’interesse dell’utente. Tale accoglimento deriva, infatti, dalla valutazione operata dal giudicante –in applicazione dei principi generali sanciti dalla giurisprudenza in materia di inadempimento (c.f.r. Cass. Civ., II, 7 febbraio 2001, n.1773)- alla stregua di un duplice criterio, 1) applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l’inadempimento di una parte (il gestore di telefonia) ha inciso in modo apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità –si vedano, a tale proposito, i canoni regolarmente versati dall’attore a seguito del contratto di abbonamento ADSL e dallo stesso richiesti in restituzione per l’utilizzo di una strumentazione manifestatasi, in corso d’uso, inadeguata-, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente –si veda, al riguardo, l’impossibilità di accedere con regolarità ad Internet-), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale; 2) completandosi, poi, l’indagine mediante la considerazione di ulteriori elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di Wind, la quale, da un lato, non ha offerto evasione alle reiterate richieste di assistenza avanzate dall’Avv. M., né ha provveduto ad una tempestiva riparazione dei guasti lamentati; dall’altro lato, ha proceduto in ben due occasioni alla sospensione del servizio in pendenza del procedimento conciliativo promosso dall’Avv. M. (c.f.r. docc.33-38, 41): sospensione che l’odierno attore, nell’atto introduttivo del presente procedimento, ha riferito a tutt’oggi perdurare. Riservato al prosieguo l’esame delle doglianze dell’Avv. M. sotto il profilo della lamentata sospensione del servizio da parte di Wind, in virtù della dichiarata risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda attorea di condanna del gestore telefonico alla restituzione della somma complessiva di € 542,24 (Iva inclusa), corrispondente ai canoni ADSL Superlight mensili corrisposti dallo stesso attore dalla fattura del 18.10.2003 sino alla fattura del 7.10.2006 (docc. 6-16, 19, 22-25 fasc. attore) , e cioè, dal periodo 01.08.03-01- 01.08.06, fatta salva l’esclusione delle fatture contestate 18.12.05 e 18.02.06, oltre i canoni maturandi sino alla sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; non si ritiene, invece, di accedere alla richiesta rivalutazione monetaria, in quanto gli interessi già determinano un risarcimento forfettario del danno. D’altro canto, Wind non può reclamare nella propria integralità gli importi esposti nelle fatture 18.12.05 (doc. 18 fasc. attore) e 18.02.06 (doc. 22 fasc. attore), rispettivamente di € 728,32 e di € 752,28, poiché il traffico nelle stesse registrato è dipeso dalla circostanza (comprovata in causa) che l’Avv. M., in considerazione della mancanza di assistenza tecnica da parte gestore di telefonia, si è trovato nella necessità di installare un router, senza essere adeguatamente informato del fatto che la predetta installazione comportasse un collegamento permanente ad Internet (dal quale, in effetti, risultava derivare il traffico “anomalo”). Ora, con riferimento alle indicate fatture risulta che l’Avv. M. ha corrisposto a Wind gli importi non contestati, rispettivamente di € 52,42 (doc. 27 fasc. attore) e di € 98,59 (doc. 32 fasc. attore), relativi al traffico di telefonia fissa, e ciò deve ritenersi legittimo, alla luce di quanto disposto dall’art. 8.3 del contratto, ove viene espressamente previsto che, in caso di contestazione delle fatture da parte del cliente, quest’ultimo può attivare, per la parte di fattura contestata, la procedura di reclamo, effettuand regolarmente il pagamento per la parte rimanente.La legittimità ex contractu del versamento parziale effettuato dall’odierno attore comporta, pertanto, l’accoglimento della domanda dello stesso sotto l’ulteriore profilo della non riconoscibilità degli importi residui, rispettivamente di € 675,90 in relazione alla fattura 18.12.05, e di € 653,59 in relazione alla fattura 18.02.06, esposti da Wind sotto la voce “traffico Internet ADSL”, assorbendo tale statuizione qualsiasi ulteriore richiesta attorea sul punto, formulata anche in via subordinata. Si passi, a questo punto, al vaglio della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti della convenuta Wind per la sospensione del servizio disposta in pendenza del tentativo di conciliazione, e reiterata dallo stesso gestore di telefonia precedentemente alla definizione della procedura conciliativa Al riguardo, osserva questo Giudice che la facoltà di sospendere l’erogazione del servizio da parte del gestore telefonico è prevista dall’art.12 del contratto, richiamato dall’art.8.5, con riferimento alle ipotesi di pagamento parziale delle fatture da parte del cliente e “fatta salva la ipotesi di contestazione parziale della fattura”; l’art.12.5 del testo contrattuale prevede, poi, che “per gli importi non pagati, e per i quali non sia stata attivata dal cliente una procedura di reclamo ai sensi del successivo art.19, Wind potrà eventualmente rivalersi sulle somme anticipate dal cliente a titolo di deposito cauzionale”. La lettura delle norme contrattuali induce dunque chi scrive ad escludere la possibilità di sospensione del servizio da parte di Wind sia nelle ipotesi di contestazione parziale delle fatture, sia in quelle di pendenza di una procedura di reclamo, e dunque deve ritenersi illegittima la procedura sospensiva adottata dalla odierna convenuta, tanto più se si considera che tale sospensione risulta essere stata reiterata (precisamente, in data 13.09.06) pur a seguito di provvedimento temporaneo della Regione Lombardia n.3/06, datato 12.07.06, a seguito del quale il Corecom aveva disposto che l’operatore provvedesse alla riattivazione del servizio interessanti le utenze telefoniche dell’Avv. M. “sino alla conclusione della procedura conciliativa” –procedura conclusasi il 28.09.06 con verbale di mancata conciliazione (docc. 38 e 43 fasc. attore). Wind dev’essere pertanto condannata al versamento, in favore dell’attore e per il titolo che precede, dell’ulteriore somma –che si ritiene di liquidare in via equitativa- di € 300,00, a titolo di risarcimento dei danni derivati all’utente a seguito dell’illegittima sospensione del servizio effettuata da Wind in pendenza del procedimento di conciliazione, e dalla stessa reiterata ancor prima della conclusione del procedimento medesimo, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, e con esclusione della richiesta rivalutazione monetaria, poiché gli interessi già determinano un risarcimento forfetario del danno. Nulla si dispone in ordine alla somma asseritamente pretesa da Wind di € 40,00, in quanto la stessa non risulta provata. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, nei limiti dell’attribuito, come in dispositivo, con la precisazione che non vengono peraltro riconosciute né le spese stragiudiziali richieste dall’attore –non essendo le stesse provate ai sensi dei criteri ex artt.2043 e 1223 c.c., e non rientrando comunque nella previsione dell’art.91 c.p.c. (Giudice di Pace Torino, 17.06.1999)-, né il rimborso forfettario 12,50% ex art.14 L.P., esposto in nota, in quanto lo stesso non risulta oggetto di espressa richiesta da parte del professionista in sede di conclusioni, come da orientamento giurisprudenziale cui il giudicante ritiene di aderire (Cass. 17.08.04, n.16065). Sentenza esecutiva ex art.282 c.p.c. P.Q.M. il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: accerta e dichiara l’inadempimento della convenuta contumace Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, e, per l’effetto, in accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione del contratto telefonico stipulato tra le parti in data 11.03.03; condanna la convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione, in favore dell’attore, della somma complessiva di € 542,24 (Iva inclusa), corrispondente ai canoni ADSL Superlight mensili dallo stesso corrisposti dalla fattura del 18.10.2003 sino alla fattura del 7.10.2006, oltre i canoni maturandi sino alla sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo, con esclusione della richiesta rivalutazione monetaria; dichiara non dovuti gli importi residui, rispettivamente di € 675,90 in relazione alla fattura 18.12.05, e di € 653,59 in relazione alla fattura 18.02.06, esposti da Wind sotto la voce “traffico Internet ADSL”, assorbendo tale statuizione qualsiasi ulteriore richiesta attorea sul punto, anche in via subordinata; condanna la convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.A. al pagamento, in favore dell’attore, dell’ulteriore somma –liquidata in via equitativa- di € 300,00, a titolo di risarcimento dei danni derivati a seguito della illegittima sospensione del servizio effettuata dalla convenuta in pendenza del procedimento di conciliazione, e dalla stessa reiterata ancora prima della conclusione del procedimento medesimo, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, e con esclusione della richiesta rivalutazione monetaria. Nulla si dispone in ordine alla somma di € 40,00, in quanto la stessa non risulta provata. Condanna la convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.A. alla rifusione delle spese di lite, che, nei limiti dell’attribuito, vengono liquidate in complessivi € 904,48 di cui € 87,48 per anticipazioni, € 487,00 per diritti e spese imponibili ed € 330,00 per onorari, oltre Iva e Cpa di legge, con esclusione delle spese stragiudiziali e del rimborso forfettario 12,50% ex art.14 L.P. Sentenza esecutiva ex art.282 c.p.c. Così deciso in Monza lo 06.03. 07.

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