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Interpretazione art. 366 bis c.p.c. e formulazione motivi ricorso in cassazione

Con sentenza n. 7258 del 26/03/2007, le  Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, hanno dettato i criteri interpretavi dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Le SS.UU., hanno stabilito che la prescrizione introdotta dalla norma de qua - in forza della quale, a pena di inammissibilità, ciascun motivo di impugnazione deve concludersi con la formulazione di un quesito di diritto – non può essere interpretata nel senso che il quesito stesso possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso. Detta interpretazione, infatti, secondo la Corte, si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma che ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto.
Ne consegue, pertanto, che il quesito deve essere espressamente formulato, pena l’inammissibilità del ricorso.

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