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L'acquirente dell'auto che fa riparare la macchina senza avvisare il venditore deve essere risarcito

In considerazione del modesto valore delle controversie soggette alla giurisdizione equitativa e dell'intenzione del legislatore di approntare per esse una metodica decisionale celere e, per quanto possibile, vicina alla giustizia del caso singolo, deve ritenersi che la categoria dei principi informatori della materia - vincolanti per il giudice di pace a seguito della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale - si riferisce ai canoni fondamentali che ispirano la disciplina di un istituto. Nella specie, la S.C., - in relazione alla vendita di un'auto usata che aveva presentato improvvisi guasti, fatti riparare dall'acquirente senza informare il venditore - ha confermato la sentenza del giudice di pace, resa secondo equità, che aveva condannato il venditore al rimborso, escludendo che tra i principi informatori della materia possa rientrare l'obbligo per il consumatore di informare sempre e comunque il venditore prima di eseguire la riparazione, obbligo previsto dall'art. 1519-quater cod. civ., applicabile "ratione temporis" alla controversia (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 marzo 2009, n. 7372).



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 11912/2006 proposto da:

SM. AU. DI. SM. AN. SM. EN. &. AB. AN. SNC, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore SM. AM., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato BONELLI BENITO, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIOINI FABRIZIO;

- ricorrente -

contro

MA. MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell'avvocato MEUCCI MARINA, rappresentato e difeso dall'avvocato CIARROCCA ANTONIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 289/2005 della GIUDICE DI PACE di SANT'ELPIDIO A MARE, depositata il 30/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2008 dal Consigliere Dott. D'ASCOLA PASQUALE;

udito l'Avvocato BONELLO Fernando, con delega depositata in udienza dell'Avvocato CHIOINI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l'Avvocato CIARROCCA Antonio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 novembre 2005, notificata l'8 febbraio 2006, il giudice di pace di Sant'Elpidio a Mare accoglieva la domanda proposta da Ma.Ma. avverso la snc Sm. Au. corrente in (OMESSO) e condannava guest'ultima al pagamento della somma di euro 388,00. Il giudicante riteneva dovuta la garanzia per vizi in relazione alla vendita di un autoveicolo "usato", che aveva presentato un guasto improvviso durante un viaggio e che era stato riparato presso la piu' vicina officina, senza preventivamente avvertire il venditore.

La Sm. au. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 7 aprile 2006, affidandosi a due motivi. Ma. ha resistito con controricorso. Inizialmente trattata in camera di consiglio a seguito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., la causa e' stata discussa in pubblica udienza, dopo il deposito di memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo lamenta erronea applicazione del principio di equita' di cui all'articolo 113 c.p.c., e vizi di motivazione.

Richiamando l'articolo 1519 quater c.c., ora trasfuso nel codice del consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 2005), ma in vigore al tempo della decisione, il ricorrente sostiene (pag. 4 ricorso) che la sentenza (resa secondo equita' in relazione al valore controverso) non ha tenuto conto dei principi "regolatori" in tema di vendita di beni di consumo, perche' dal combinato disposto degli articolo 3, 5 e 10 della norma citata emergerebbe "l'obbligo per il consumatore di informare sempre e comunque il venditore prima di eseguire la riparazione, in modo da consentirgli di gestire il reclamo e di proporre il rimedio,

esercitando la facolta' di scelta tra la riparazione del bene o la sua sostituzione".

Corte cost. n. 206 del 2004 ha ritenuto che "La sola funzione che alla giurisdizione di equita' puo' riconoscersi, in un sistema caratterizzato dal principio di legalita' a sua volta ancorato al principio di costituzionalita', nel quale la legge e' dunque lo strumento principale di attuazione dei principi costituzionali, e' quella di individuare l'eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia piu' adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva: principi che non potrebbero essere posti in discussione dal giudicante, pena lo sconfinamento nell'arbitrio". Ha pertanto stabilito che il testo dell'articolo 113 c.p.c., andava "ricondotto a legittimita' costituzionale attraverso la limitazione della discrezionalita' del giudice, nella determinazione della regola del caso concreto, entro i confini dei principi informatori della materia".

Nella specie questa Corte ritiene che la questione posta dalla ricorrente esuli dalla nozione di principi informatori della materia come intesa dal giudice delle leggi e interpretata nel diritto vivente. In considerazione del modesto valore delle liti soggette alla giurisdizione equitativa e dell'intenzione del legislatore di approntare per esse una metodica decisionale celere e per quanto possibile vicina alla giustizia del caso singolo, la categoria dei principi informatori della materia ricomprende quei canoni fondamentali che ispirano la disciplina di un istituto. Nel caso del contratto di vendita potrebbe rientrare tra essi l'istituto della garanzia per vizi, regolato dalle azioni edilizie di risalente concezione e assoggettato a specifici adattamenti nella legislazione successiva. Il principio indicato dal ricorrente, mutuato non a caso da una norma di conio recente, non esprime una disciplina generale, che deve ispirare l'istituto per preservarlo da snaturamenti, arbitri o bizzarrie dei giudici di equita') ma una specifica disciplina di dettaglio dell'istituto. Essa potrebbe trovare tante altre soluzioni alternative sia nella legge sia attraverso il filtro giurisdizionale, senza per questo ledere il suo fondamento, che risiede appunto nella possibilita' per il compratore di ottenere tutela contro gli inadempimenti del venditore per vizi occulti del bene acquistato. Il primo motivo va quindi rigettato.

Con il secondo motivo la societa' ricorrente censura ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la motivazione della sentenza, ritenuta del tutto mancante o apparente o insanabilmente contraddittoria. Deduce che dalla sentenza: a) non si evincerebbe perche' i pezzi di ricambio e i liquidi utilizzati dal riparatore fossero conseguenza diretta dell'avaria all'autoveicolo e quale sarebbe stata detta avaria, attesa la varieta' delle sostituzioni ("kit distribuzione", "cinghia alternatore", termostato, etc.) esposte in fattura. B) non sarebbe chiaro il giorno in cui si sarebbe verificato il guasto ed eseguita la riparazione, probabilmente diversi.

Il motivo e' infondato. La sentenza ha ricostruito le vicende relative al manifestarsi repentino del malfunzionamento del veicolo e all'intervento riparatore; ha dato conto della denuncia dei vizi entro due mesi dalla scoperta secondo quanto pattuito in contratto e ha ritenuto che i pezzi di ricambio e i liquidi erano congrui e indispensabili "alla luce della testimonianza" escussa. Non sussiste quindi, con tutta evidenza, il difetto di motivazione, che nelle sentenze emesse dal giudice di pace secondo equita' e' deducibile in cassazione soltanto sotto il profilo della mancanza di essa o della sua enunciazione meramente apparente. Nel caso in esame invece la sentenza ha dato conto delle ragioni per cui un determinato comportamento e' apparso meritevole di tutela e ha reso individuabile la regola, comunque non metagiuridica, sulla base della quale e' stata assunta la decisione. (Cass. 6593706; 2281/06)

Segue da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna di parte soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 500,00, di cui euro 100,00, per esborsi e euro 400,00, per onorari, oltre accessori di legge.

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