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L'acquirente di un qualsiasi bene ha diritto in qualità di proprietario a una completa utilizzazione di esso secondo la sua destinazione contrattuale, e, quindi, anche a quelle modalità di uso soltanto potenziali

L'acquirente di un qualsiasi bene ha diritto in qualità di proprietario a una completa utilizzazione di esso secondo la sua destinazione contrattuale, e, quindi, anche a quelle modalità di uso soltanto potenziali, posto che una restrizione in tal senso, in contrasto con il principio generale della piena esplicazione del diritto del compratore sulla cosa acquistata, potrebbe avere fondamento soltanto in una eventuale pattuizione intercorsa tra le parti. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 15 ottobre 2007, n. 21588)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GE. VU. &. C. S.N.C., in persona dell'Amministratore Unico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PACINI 25, presso lo studio dell'avvocato PICCIONE SALVATORE, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FE. PA. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE FLAMINIO 26, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BALDI, difeso dall'avvocato GHIDELLI ROMANO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 20/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 16/01/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/11/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;

udito l'Avvocato PICCIONE Salvatore difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20.1.1994 il Presidente del Tribunale di Mantova ad istanza della S.r.l. (successivamente S.p.a.) Fe. Pa. emetteva decreto di ingiunzione a carico della S.n.c. Ge. di. Il. e. C. (successivamente Ge. di. Vu. St. e. C.) per il pagamento della somma di lire 6.031.318 oltre accessori a titolo di saldo del corrispettivo per la fornitura di un trattore tosaerba (OMESSO).

La Societa' ingiunta proponeva opposizione a tale decreto assumendo che la parte di prezzo rimasta impagata non ammontava a lire 6.031.318, come dedotto dalla ricorrente, ma alla meta' di tale importo, avendo l'esponente pagato cinque delle sei rate di lire 3.015.658 ciascuna nelle quali era stato frazionato il pagamento del prezzo; a giustificazione del mancato saldo eccepiva l'inadempimento della controparte, che aveva consegnato un tosaerba privo delle caratteristiche promesse, omettendo inoltre di trasmettere un manuale di istruzioni ed il certificato di origine.

La societa' opposta si costituiva in giudizio contestando il fondamento della opposizione di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale di Mantova con sentenza del 15.7.1998 respingeva l'opposizione.

A seguito di impugnazione da parte della S.n.c. Ge. di Vulcano Stefano e C. cui resisteva la societa' Fe. Pa. la Corte di Appello di Brescia ha rigettato il gravame.

La Corte territoriale ha anzitutto ritenuto insussistente la prova del dedotto pagamento, da parte dell'appellante, di una quinta rata del prezzo oltre alle quattro gia' riconosciute dalla controparte; in particolare ha escluso la configurabilita' di una quietanza nei documenti allegati al fascicolo dell'appellante, consistenti in delle comunicazioni date dalla banca in ordine all'adempimento del mandato a riscuotere ad essa conferito, ed ha rilevato sulla base della prova testimoniale espletata che la "disposizione di pagamento" di lire 3.015.658, erroneamente emessa per la scadenza del 15.7.1993, era stata sostituita con altra a scadenza 31.7.1993 e regolata con assegno postdatato di pari importo, e che all'acquirente era poi stata inviata per errore la disposizione riguardante l'errata scadenza del 15.7.1993).

Il Giudice di Appello ha poi escluso che la mancata consegna da parte della venditrice del certificato di origine relativo al trattore tosaerba costituisse un comportamento contrattualmente inadempiente, posto che il certificato menzionato necessario per la immatricolazione quale trattore agricolo del bene compravenduto e per acquisire la sua idoneita' alla circolazione su strada, era irrilevante nella specie alla stregua della destinazione contrattuale del tosaerba e della condizione soggettiva della societa' acquirente, nel cui oggetto sociale non era compreso lo svolgimento di attivita' agricola.

Per la cassazione di tale sentenza la S.n.c. Fe. Pa. ha resistito con controricorso; la ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 2730 - 2732 - 2733 e 2735 c.c. nonche' vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso di poter configurare come quietanza la documentazione prodotta dell'esponente riguardante le comunicazioni rese dalla banca a tal fine incaricata in ordine all'adempimento al mandato a riscuotere ad essa conferito dalla societa' Fe. Pa.; invero, premesso che l'unica attestazione dell'avvenuto pagamento delle somme di denaro dovute dall'acquirente quali rate del prezzo di vendita del trattore tosaerba era costituita dalle disposizioni di pagamento che la banca avrebbe dovuto consegnare al debitore a fronte dell'incasso delle somme indicate nelle disposizioni stesse, era evidente che la banca agiva quale rappresentante del creditore e che quindi le disposizioni di pagamento configuravano atti di quietanza attestante l'avvenuta estinzione dell'obbligazione.

La ricorrente quindi sostiene che, attese le preclusioni in ordine alla prova contraria previste dall'articolo 2732 c.c. per la confessione stragiudiziale, erroneamente era stata ammessa dal Giudice di primo grado la prova per testi dedotta dalla controparte; del resto le deposizioni rese non avevano assolutamente chiarito in quali circostanze si sarebbe determinato il preteso errore da parte della Fe. Pa. sia nel fissare una scadenza di pagamento non prevista dagli accordi contrattuali sia nello spedire alla Ge. la disposizione di pagamento con data 15.7.1993 ritirata dalla banca.

La censura e' infondata.

Il Giudice di Appello, rilevato che la documentazione allegata dall'appellante consisteva in delle comunicazioni date dalla banca a tal fine incaricata in ordine all'adempimento del mandato a riscuotere ad essa conferito, ha negato ad esse valore confessorio in quanto non provenienti dal soggetto titolare del rapporto obbligatorio alla cui estinzione il pagamento doveva essere diretto; tale convincimento e' pienamente condivisibile, posto che la confessione deve provenire da colui che ha la disponibilita' del diritto controverso, e quindi, oltre che dal titolare dal diritto cui i fatti ammessi si riferiscono, soltanto dal suo rappresentante.

Orbene e' evidente che nella fattispecie non e' stata provata la sussistenza, quanto alla suddetta banca, di un suo potere di rappresentanza della societa' Fe. Pa., potere che avrebbe dovuto avere la sua fonte in una procura; infatti e' emersa l'esistenza soltanto di un mandato a riscuotere intercorso tra la banca e l'attuale controricorrente, inidoneo come tale ad integrare gli estremi di una rappresentanza della Fe. Pa. da parte del suddetto istituto di credito.

Pertanto, una volta escluso che la sopra richiamata documentazione bancaria avesse natura confessoria, correttamente il Giudice di Appello ha ritenuto l'insussistenza di preclusioni all'ammissibilita' della prova per testi articolata dalla quale era emerso che la disposizione di pagamento di lire 3.015.658 erroneamente emessa per la scadenza del 15.7.1993 era stata sostituita con altra a scadenza 31.7.1993 di pari importo, e che all'acquirente era stata poi inviata per errore la disposizione riguardante l'errata scadenza del 15.7.1993 invece di quella emessa in sua sostituzione, circostanza quest'ultima che spiegava il fatto che la Ge. non era in possesso dal documento bancario riguardante il pagamento del 31.7.1993.

Si e' quindi in presenza di un accertamento di fatto sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, cosicche' e' agevole osservare che la ricorrente in proposito tende inammissibilmente a prospettare una ricostruzione della vicenda in oggetto (ovvero il dedotto pagamento di una quinta rata del prezzo di vendita del trattore tosaerba) diverso ed a se' piu' favorevole di quella delineata dal giudice di merito.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 1477 c.c., comma 3, e Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 110 nonche' vizio di motivazione, assume che erroneamente il Giudice di Appello ha escluso che la mancata consegna del certificato di origine del trattore tosaerba costituisse un inadempimento contrattuale della venditrice; la societa' Ge. assume che il suddetto certificato era necessario per ottenere il rilascio della carta di circolazione, e che quindi l'obbligo di consegnare il certificato di origine avrebbe dovuto essere adempiuto dalla venditrice indipendentemente da una specifica menzione di tale obbligo nel Contratto e dalla utilizzazione che l'acquirente avrebbe potuto fare di tale documento.

La ricorrente aggiunge che, anche volendo interpretare l'articolo 1477 c.c., comma 3 secondo i criteri prospettati dalla Corte territoriale, la statuizione impugnata sarebbe comunque errata e contraddittoria, posto che la mancata disponibilita' del documento menzionato rendeva praticamente incommerciabile il bene acquistato; inoltre, poiche' l'articolo 110 C.d.S. comprende tra i soggetti abilitati ad ottenere la Carta di circolazione per le macchine agricole anche l'impresa che effettui lavorazioni agromeccaniche, e poiche' tra le attivita' previste nell'oggetto sociale della Ge. era contemplata anche la gestione di alberghi e soprattutto la gestione di impianti sportivi, doveva concludersi che anche l'esponente ai sensi del citato articolo del Codice della Strada avrebbe avuto la possibilita' di ottenere la Carta di circolazione per il trattore in questione.

La censura e' fondata.

Il Giudice di Appello ha escluso che la mancata consegna da parte della venditrice del certificato di origine riguardante il trattore tosaerba configurasse un comportamento contrattualmente inadempiente ai sensi dell'articolo 1477 c.c., comma 3, atteso che tale certificato, necessario per la immatricolazione quale trattore agricolo del bene suddetto e per acquisire la sua idoneita' alla circolazione su strada, era irrilevante nella specie sulla base della destinazione contrattuale del tosaerba e della condizione soggettiva della societa' acquirente, nel cui oggetto sociale non era compreso lo svolgimento di attivita' agricole.

Tale convincimento non puo' essere condiviso.

Premesso che ai sensi dell'articolo 1477 c.c., comma 3, il venditore e' obbligato tra l'altro a consegnare all'acquirente i documenti relativi all'uso della cosa venduta, ovvero afferenti al suo pieno godimento, nella fattispecie e' incontestato che il certificato di origine del trattore tosaerba era necessario per ottenere la sua immatricolazione quale trattore agricolo e per acquisire la sua idoneita' alla circolazione su strada.

In proposito la sentenza impugnata ha ritenuto l'irrilevanza della mancata consegna dell'acquirente di tale certificato in quanto il tosaerba in questione era suscettibile di un uso in luoghi privati pienamente rispondente alla utilita' per la quale era stato realizzato, atteso che il suo impiego nell'agricoltura ed il connesso spostamento da un fondo all'altro attraverso la via pubblica era soltanto eventuale, e considerato che l'oggetto sociale della Ge. non contemplava una attivita' che comportasse l'uso del bene quale veicolo autorizzato alla circolazione su strada.

Orbene tale assunto e' frutto di una non corretta individuazione dell'ambito di operativita' dell'obbligo sopra richiamato previsto dall'articolo 1477 c.c., comma 3.

Infatti l'acquirente di un qualsiasi bene ha diritto in qualita' di proprietario ad una completa utilizzazione di esso secondo la sua destinazione contrattuale, e quindi anche a quelle modalita' di uso soltanto potenziali, posto che una restrizione in tal senso, in contrasto con il principio generale della piena esplicazione del diritto del compratore sulla cosa acquistata (fatti salvi ovviamente i limiti imposti dall'ordinamento giuridico) potrebbe avere fondamento soltanto in una eventuale pattuizione intercorsa tra le parti, nella specie non emergente dall'esame della sentenza impugnata.

Pertanto il rilievo del Giudice di Appello secondo cui, poiche' l'oggetto sociale della Ge. escludeva la possibilita' che quest'ultima svolgesse una attivita' agricola, non sussisteva un interesse dell'attuale ricorrente ad utilizzare il tosaerba per cui e' causa quale veicolo autorizzato alla circolazione stradale (atteso per altro verso che ai sensi dell'articolo 110 C.d.S., comma 2 la societa' acquirente era priva dei requisiti soggettivi per ottenere l'immatricolazione a proprio nome del bene suddetto quale trattore agricolo in grado di circolare su strada) trascura di considerare la possibile futura modifica dell'oggetto sociale della Ge. con il conseguente concreto interesse di quest'ultima a disporre di un tosaerba quale veicolo autorizzato alla circolazione su strada.

E' quindi evidente che l'assunto della sentenza impugnata comporta l'ammissibilita' di una compressione del diritto della societa' acquirente a tutte le possibili utilizzazioni legittimamente consentite dal tosaerba in questione, ivi comprese quelle soltanto eventuali all'atto dell'acquisto del bene, e che tale convincimento non e' sorretto da adeguato e logico supporto argomentativo; anzi sotto tale profilo l'ulteriore rilievo del Giudice di Appello secondo cui il preteso interesse della Ge. all'uso del tosaerba quale veicolo autorizzato alla circolazione su strada non risultava evidenziato nel Contratto di compravendita non puo' essere condiviso in quanto in contrasto con il diritto dell'acquirente al pieno godimento del bene di cui e' divenuto proprietario in tutte le sue legittime modalita' di estrinsecazione secondo la sua destinazione contrattuale, ivi comprese quelle soltanto potenziali.

Inoltre e' evidente che il mancato rilascio del certificato di origine e dunque l'impossibilita' di ottenere l'immatricolazione del tosaerba quale trattore idoneo alla circolazione stradale dispiega i suoi innegabili riflessi pregiudizievoli, cosi' come dedotto dalla ricorrente, sulla sua commerciabilita', avuto riguardo alla maggiore difficolta' per tale ragione in ordine alla sua eventuale alienazione a terzi.

In accoglimento quindi del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia.

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