Contratti: Guide e Consulenze Legali

Chiedi un contratto

Redigiamo il tuo contratto sulle tue esigenze
in 48 ore a soli 98 euro!

L'adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatore puo' dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata

L'adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatore puo' dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo; il requisito in parola assolve infatti al fine di richiamare l'attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicche' esso puo' reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalita' idonee a garantire tale attenzione (Cass. n. 21816 del 2009; Cass. n. 5733 del 2008; Cass. n. 2077 del 2005).

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 febbraio 2012, n. 2970



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - rel. est. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.T.P. (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante ing. L. (OMISSIS), rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dall'Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

C.AV.E.T. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante ing. (OMISSIS), rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall'Avvocato prof. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1201 della Corte di appello di Bologna, depositata il 9 ottobre 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2012 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall'Avv. (OMISSIS) per la societa' ricorrente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La A.T.P. (OMISSIS) s.r.l. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il (OMISSIS), lamentando un inadempimento del contratto di appalto stipulato tra le pari in data (OMISSIS) e chiedendo che fosse accertata l'illegittimita' del recesso della controparte e che questa fosse condannata all'adempimento ed al pagamento dell'indennita' prevista dall'articolo 19 del contratto. Il Tribunale dichiaro' la societa' attrice decaduta dall'azione proposta, rilevando che la stessa non aveva promosso il giudizio entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'altra parte di rifiuto della istanza di arbitrato, termine previsto a pena di decadenza dall'articolo 18 delle condizioni generali di contratto che, essendo stato approvato specificatamente per iscritto dall'istante, era pienamente efficace.

Interposto gravame, con sentenza n. 1201 del 9 ottobre 2009 la Corte di appello di Bologna confermo' integralmente la decisione impugnata, osservando che la clausola contrattuale applicata era valida per essere stata specificatamente approvata per iscritto dall'appellante insieme ad altre clausole, richiamate per numero e per titolo, tutte di contenuto vessatorio, e, sotto altro profilo, che la clausola in questione non era nulla in quanto, stabilendo un termine di decadenza e non di prescrizione, si sottraeva al divieto di derogabilita' posto dall'articolo 2936 cod. civ. ed era tale, quanto al suo oggetto, da non rendere eccessivamente difficile, con riferimento al termine in essa previsto, l'esercizio del diritto, a mente dell'articolo 2965 cod. civ., considerato che essa presupponeva la presentazione dell'istanza di arbitrato, vale a dire la predisposizione di un atto che, contenendo gia' l'esposizione delle domande e dei fatti costituitivi delle stesse, era sostanzialmente sovrapponibile al successivo atto di citazione in giudizio. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 22 marzo 2010, ricorre la societa' A.T.P., affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso il (OMISSIS). Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Parte ricorrente ha depositato in udienza note scritte di replica alle conclusioni del Procuratore generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'articolo 1341 c.c., comma 2, assumendo che la Corte di appello ha errato nel ritenere valida la clausola contrattuale contenente la decadenza dall'azione in ragione della sua sottoscrizione cumulativa, sul presupposto che tutte le clausole richiamate avessero natura vessatoria. Tali, in particolare, non potevano ritenersi le clausole contrattuali disciplinati il corrispettivo, i tempi di esecuzione del contratto e le penali e la risoluzione del rapporto e, tra le condizioni generali, quella attinente alla documentazione ed al criterio di prevalenza, di conoscenza delle condizioni di esecuzione, in materia di inadempienze, penalita' e risoluzione del contratto, garanzie responsabilita' verso terzi e obbligo di riservatezza. Ne deriva che, interessando il richiamo cumulativo clausole miste, alcune vessatorie ed altre no, non poteva considerarsi rispettato nel caso di specie l'onere della specifica approvazione per iscritto, tenuto conto del principio, piu' volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validita' ed efficacia, ai sensi dell'articolo 1341 c.c., comma 2, di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate. Il mezzo e' fondato.

La Corte bolognese ha dichiarato la validita' ed efficacia della clausola in tema di risoluzione delle controversie contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla committente (articolo 18) affermando che il requisito di forma della sua specifica approvazione per iscritto, richiesto a pena di nullita' dall'articolo 1341 c.c., comma 2, era stato osservato per avere il contraente sottoscritto in calce al contratto una dichiarazione di accettazione che faceva espresso riferimento sia a tale clausola, indicandola con il numero ed il titolo, che ad alcune clausole contrattuali e ad altre condizioni generali, tutte di carattere vessatorio.

Questa conclusione non merita di essere condivisa.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio pienamente condivide, il principio che l'adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatore puo' dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo; il requisito in parola assolve infatti al fine di richiamare l'attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicche' esso puo' reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalita' idonee a garantire tale attenzione (Cass. n. 21816 del 2009; Cass. n. 5733 del 2008;Cass. n. 2077 del 2005). Piu' specificatamente, con riferimento all'ipotesi in cui la distinta sottoscrizione richiami piu' condizioni generali di contratto, questa Corte ha affermato che l'adempimento in parola puo' ritenersi realizzato soltanto nel caso in cui tutte le clausole richiamate siano vessatorie, mentre il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validita' ed efficacia, ai sensi dell'articolo 1341 c.c., comma 2, di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate (Cass. n. 16417 del 2009; Cass. n. 4452 del 2006; Cass. n. 13890 del 2005).

La Corte di appello ha disatteso tali principi.

Dalla stessa lettura della sentenza impugnata risulta che la sottoscrizione della clausola in discorso e' avvenuta cumulativamente mediante richiamo sia a clausole del contratto, che ad altre condizioni generali. Gia' tale dato appare invero sufficiente a ritenere non rispettato l'adempimento della specifica approvazione per iscritto, tenuto conto che il richiamo misto di clausole vessatore e di clausole contrattuali, vale a dire di disposizioni non predisposte unilateralmente da una parte, ma, in quanto contrattuali, da entrambi i contraenti, non assolve alla funzione di fermare l'attenzione del contraente sul contenuto ed il significato della clausola vessatoria. La decisione di secondo grado appare inoltre errata con riferimento all'affermazione che il richiamo cumulativo alle condizioni generali integrerebbe nel caso di specie il requisito di forma richiesto dalla legge in considerazione del rilievo che tutte le clausole richiamate sarebbero vessatorie. In particolare, e' quest'ultima considerazione ad apparire non condividibile. Ed infatti tra le condizioni generali richiamate la stessa Corte indica l'articolo 4, comma 2 (criteri di prevalenza), che in caso di prescrizioni alternative o discordanti, rimette alla committente la facolta' di ordinare quella da eseguire, l'articolo 6 in tema di conoscenza delle condizioni di esecuzione e dei corrispettivi, l'articolo 22, comma 4 in tema di garanzie, l'articolo 23, in materia di responsabilita' verso terzi, e l'articolo 29, circa l'obbligo di riservatezza gravante sul contraente, clausole che non hanno invece carattere vessatorio, dal momento che regolano facolta' ed aspetti del rapporto diversi da quelli presi in considerazione dall'articolo 1341 c.c., comma 2, la cui tipologia, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha carattere tassativo. Risulta pertanto anche in questo caso disatteso il principio sopra richiamato, che esclude che possa valere come specifica approvazione per iscritto il richiamo in blocco da parte del contraente delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall'altra parte, nel caso in cui tale rinvio comprenda anche clausole non vessatorie. Per queste ragioni, il primo motivo di ricorso va accolto. Gli altri motivi, che lamentano, sotto il medesimo ed altri profili, la mancata declaratoria di nullita' della clausola che prevede il termine di proposizione dell'azione in giudizio, si dichiarano assorbiti.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa e' rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, che si adeguera', nel decidere, ai principi di diritto sopra enunciati e provvedera' anche alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

INDICE
DELLA GUIDA IN Contratti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2046 UTENTI