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L'assunzione da parte dell'appaltatore dell'impegno di emendare l'opera dai difetti riscontrati fa sorgere una nuova obbligazione

L'assunzione da parte dell'appaltatore dell'impegno di emendare l'opera dai difetti riscontrati si configura come proposta di novazione dell'originaria obbligazione che si perfeziona con l'accettazione del committente e configura pertanto una nuova e distinta obbligazione sempre di garanzia, svincolata dai termini di decadenza e soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. E' quanto statuito dal Tribunale di Roma che ha aderito all'indirizzo maggioritario espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia.

Tribunale Roma Sezione 11 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2009, n. 21588



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice della undicesima sezione civile, dott. Cecilia De Santis, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22300/2004 del Ruolo Generale

Tra

Condominio di via (omissis), Roma, nella persona dell'Amministratore pro - tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via (omissis), presso lo studio dell'Avv. Al.De. che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

Attore

E

Ed. S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via (omissis), presso lo studio dell'Avv. Al.Ma.Mo. che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di risposta

Convenuta

Oggetto: risarcimento danni

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto notificato il 9/3/04 il Condominio di via (omissis), Roma, ha citato dinanzi all'intestato Ufficio Ed. S.r.l. e, con riguardo al contratto di appalto 10/3/99 per lavori di manutenzione e ristrutturazione dello stabile condominiale, lavori con gravi difetti descritti in dettaglio e successivo impegno per la loro eliminazione assunto ai primi del mese di marzo 2000 dal legale rappresentante di controparte, non adempiuto, ha chiesto accertarsi l'obbligo della convenuta di eliminazione dei vizi di esecuzione dei lavori appaltati, l'inadempimento a tale obbligo, dichiararsi la risoluzione per fatto e colpa della convenuta al contratto perfezionatosi nei primi giorni del marzo 2000, con la sua condanna al risarcimento dei danni pari al costo dei lavori per l'eliminazione dei difetti per Euro 25.000 o la diversa somma di giustizia da liquidare al valore attuale oltre interessi ed al risarcimento dei danni per il ritardo da determinare in via equitativa.

Si è costituita in contraddittorio Ed. S.r.l. che ha contestato la negligente esecuzione dei lavori, di cui taluni indicati da controparte non eseguiti perché non previsti nel capitolato mentre gli altri erano stati effettuati in conformità del contratto e capitolato secondo le regole dell'arte, in assenza di rilievi da parte del D.L. anche ai sensi dell'art. 1662 c.c., oltre ad eccepire la tardività della denuncia ex art. 1667 c.c., anteriore alla data del sopralluogo dei primi giorni del marzo 2000 mentre la lettera con l'elenco dei difetti era datata 27/10/00, avendo il D.L. rilasciato un certificato di. regolate esecuzione dei lavori, contestando infine la natura novativa dell'ipotetica nuova obbligazione contrattuale, concludendo in via pregiudiziale per la declaratoria di prescrizione e decadenza ex art. 1667 comma secondo c.c. del Condominio dall'azione proposta e, nel merito, per il rigetto della domanda.

Nel corso del giudizio è stata assunta prova testimoniale, dato atto della mancata risposta del legale rappresentante della convenuta all'interrogatorio formale deferito dall'attore, disposta Ctu sui lavori.

Con produzione di atti conferenti la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26/5/09 con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

In primo luogo deve darsi atto che nelle conclusioni precisate nell'apposita udienza il difensore dell'attore non ha riproposto la domanda di risoluzione dell'accordo intercorso tra le parti ai primi del mese di marzo 2000, da intendersi pertanto abbandonata, ferma quella di risarcimento del danno inerente l'allegato inadempimento da parte della convenuta al suddetto accordo.

Vanno altresì respinte le eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza sollevate dalla convenuta ai sensi dell'art. 1667 comma terzo c.c., tenuto conto che l'esito dell'istruttoria orale ha confermato l'assunto attoreo circa l'accordo intervenuto tra il legale rappresentante della convenuta e l'allora Amministratore del Condominio nel sopralluogo effettuato anche alla presenza del D.L. Geom. Me., che ha testimoniato in tal senso, di alcuni condomini e di un inquilino, tale il teste Ci., in cui sono stati riscontrati una serie di difetti nei lavori di cui all'appalto commissionato alla convenuta e a cui era seguito l'impegno della stessa tramite il suo legale rappresentante, accettato dall'Amministratore, per l'eliminazione degli stessi (cfr. deposizione testi Me. e Ci. trascritte nel verbale dell'udienza 13/1/06).

In tale univoco contesto probatorio, la relativa circostanza è da ritenere per ammessa come ficta confessio ai sensi dell'art. 232 c.p.c. a fronte della mancata risposta del legale rappresentante della società all'interpello deferito sul punto dalla controparte.

Ne consegue che in base alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, richiamata anche dal Condominio, in tal caso l'assunzione da parte dell'appaltatore dell'impegno di emendare l'opera dai difetti riscontrati si configura come proposta di novazione dell'originaria obbligazione che si perfeziona con l'accettazione del committente e configura pertanto una nuova e distinta obbligazione sempre di garanzia, svincolata dai termini di decadenza e soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. ex multis Cass. Civ. 7216/95; 10364/97; 23461/04).

In ordine al merito, la domanda dell'attore è fondata e va accolta nei limiti dell'accertamento effettuato dal Ctu nel contraddittorio con i due consulenti di parte, che hanno firmato il relativo verbale senza alcun rilievo sulle conclusioni del primo.

Rispetto all'elenco dei difetti contenuti in citazione e riportati nei punti da 1 a 5 della sua relazione (cfr. pag. 6 ss. perizia 20/6/07 Arch. Te.), il Ctu ha infatti accertato che solo quelli descritti sub 5) e consistenti nella presenza di lesioni capillari nei frontalini dei balconi dovute al rigonfiamento dei ferri delle armature delle strutture in c.a. per presenza di ossidazione dei ferri stessi, possono essere ricondotti ad un'esecuzione non a regola d'arte dell'impresa in relazione alle opere riguardanti i balconi, descritte sub 3) nel capitolato allegato all'originario contratto di appalto (cfr. doc. 1 prodotto con la citazione), aventi ad oggetto proprio l'apertura delle cavillature esistenti sui frontalini dovute alla ruggine ed il trattamento tecnico dei ferri arrugginiti, conclusioni del Ctu rispetto a cui non sono conferenti le osservazioni riportate dalla difesa convenuta negli atti conclusivi in cui sono riportati brani della Ct di parte, redatta due anni prima di quella d'ufficio e prodotta dalla convenuta con la memoria istruttoria, in quanto non finalizzate a confutare tecnicamente l'accertamento del Ctu, all'epoca inesistente.

Non avendo l'impresa adempiuto all'obbligo assunto anche per i frontalini di eliminazione dei relativi difetti, l'attore ha diritto al risarcimento del relativo danno rappresentato dal controvalore dei lavori necessari al ripristino dei manufatti (descritti dal Ctu a pag. 8 della sua relazione), quantificato in complessivi Euro 6.800,00, comprensivi del nolo del braccio telescopico o ragno, esclusa IVA.

Il capitale, rappresentativo di un'obbligazione di valore, deve essere rivalutato secondo i noti Indici Istat per le famiglie di impiegati e operai dal 20/6/07, data di deposito della relazione, alla data odierna per Euro 308,85 in base al coefficiente 1,0454, dovuti complessivi Euro 7.108,85.

Va altresì considerato che secondo i criteri dettati per i debiti di valore da Cass. Civ. S.U. n. 1712/95, al creditore di un debito di valore è dovuto il risarcimento del danno da lucro cessante per il ritardo nel pagamento della somma liquidata e rivalutata e nel liquidare tale parte di danno, anche col ricorso a presunzioni ed al notorio, il giudice può liquidare interessi in misura inferiore al tasso legale, dovendo escludersi la liquidazione automatica degli interessi in misura legale sulla somma rivalutata perché si finirebbe per rivalutare gli stessi interessi, che si devono riferire all'originario debito di valore anteriormente alla sua rivalutazione e, in difetto di specifica allegazione da parte dell'attore, è da presumere che la somma spettante, non rivalutata, se tempestivamente restituita sarebbe stata impiegata nell'acquisto di titoli di Stato che, notoriamente, hanno reso nel periodo trascorso dall'insorgere del credito, una media del 2% annuo. La convenuta deve essere pertanto condannata a pagare all'attore Euro 7.108,85 oltre interessi al 2% annuo sul capitale di Euro 6.800,00 dal 28/10/00 (data di ricevimento della a.r. 27/10/00 con cui l'Amministratore sollecitava l'intervento della ditta al rispetto dell'accordo, in difetto di allegazione oltre che di prova sul termine per il suo adempimento) alla data di pubblicazione della sentenza e sulle distinte somme come sopra determinate - per la conversione con la presente pronuncia del debito di valore in debito di valuta - spettano interessi di legge dalla comunicazione della sentenza alla controparte sino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta nella misura indicata nel dispositivo in favore del difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, mentre quelle di Ctu, liquidate con decreto n. 13 - 16/7/07, vengono definitivamente poste a carico del Condominio per la metà in relazione al fatto che solo uno dei diversi vizi denunciali è risultato dipendente dall'opera dell'impresa, per il rimanente a carico della convenuta senza ripetizione, come chiesto dall'attore, in difetto di prova del relativo esborso.

P.Q.M.

ogni contraria istanza disattesa:

- accoglie la domanda proposta dal Condominio di via (omissis), Roma, nei confronti di Ed. S.r.l. che per l'effetto condanna al pagamento in suo favore di Euro 7.108,85 oltre interessi al 2% su Euro 6.800,00 dal 28/10/00 alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali come indicati in motivazione dalla comunicazione della sentenza;

- condanna Ed. S.r.l. a pagare in favore dell'Avv. Al.De., antistataria, le spese processuali per Euro 3.760,05, di cui Euro 172,29 per esposti; Euro 1.387,76 per diritti; Euro 2.200 per onorari oltre accessori di legge;

- pone definitivamente le spese di Ctu, liquidate con decreto n. 13 - 16/7/07, a carico del Condominio di via (omissis), Roma, per la metà e per il rimanente a carico di Ed. S.r.l.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 2009.

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2009.

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