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L'azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza dei requisiti relativi ad una sproporzione "ultra dimidium", ad uno stato di bisogno del contraente danneggiato ed a un approfittamento di esso da parte dell'altro contraente

L'azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza dei requisiti relativi ad una sproporzione "ultra dimidium", ad uno stato di bisogno del contraente danneggiato ed a un approfittamento di esso da parte dell'altro contraente. L'azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza dei requisiti di una sproporzione "ultra dimidium" fra le reciproche prestazioni del contratto, di uno stato di bisogno del contraente danneggiato e di un approfittamento di esso da parte dell'altro contraente: per stabilire se risultino integrati gli estremi della lesione nella compravendita di un immobile occorre, da un lato, far riferimento al valore che esso presumibilmente avrebbe avuto in una comune contrattazione al tempo della stipulazione e, dall'altro lato, tener presente che anche una semplice difficoltà economica o una contingente carenza di liquidità possono integrare lo stato di bisogno, purché siano in rapporto di causa ed effetto con la determinazione a contrarre, e che non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, occorrendo unicamente che, dall'istruzione della causa, emerga una situazione tale da consentire di ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre. (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 marzo 2007, n. 5133)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 2 settembre 2011, n. 18040



- Leggi la sentenza integrale -

 REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente 

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere 

Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere 

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere 

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BR. MA. LU. (OMESSO) in proprio e nella qualita' di unica erede di BR. GI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPELLO ALBERTO;

- ricorrente -

contro

DU. ST. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CUNTBERTI LUDOVICO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1045/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l'Avvocato ROMANELLI Guido, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato ARDIZZI Alessandro, con delega depositata in udienza dell'Avvocato PANARITI Paolo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Br. Ma. Lu. e Br. Gi. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Mondovi', Du. St. chiedendo che fosse rescisso il contratto di compravendita immobiliare concluso tra le parti in data (OMESSO) e che fosse, conseguentemente, annullato il correlato impegno di rilascio di parte dell'immobile ceduto.

Costituitosi in giudizio, il Du. chiedeva il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rilascio dell'appartamento sito al secondo piano dell'immobile alienato e del vano autorimessa a piano terra, oltre al risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo degli immobili, da rilasciare a far data dal (OMESSO).

Con sentenza 6.5.2000 il Tribunale di Mondovi' rigettava le domande degli attori, accogliendo quelle riconvenzionali proposte dal convenuto.

Avverso tale decisione proponeva appello Br. Ma. Lu. , in proprio e quale erede di Br. Gi. , nelle more deceduto; resisteva l'appellato chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza in data 28.1.2005 la Corte d'Appello di Torino respingeva l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali e di C.T.U. Tale sentenza era impugnata con ricorso per cassazione dalla Br. sulla base di due motivi illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c..

Resisteva con controricorso Du. St. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente lamenta:

1) erronea applicazione dell'articolo 1448 c.c. - Motivazione apparente, illogica ed irrazionale, laddove la Corte di merito aveva escluso la sussistenza dello stato di bisogno che pure sarebbe stato desumibile, oltreche' dalla lesione "ultra dimidium" del prezzo pattuito dai fatti posti a sostegno dell'approfittamento;

in particolare, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, la pattuizione del pagamento rateale del prezzo, il mutuo ipotecario per lire 65.000.000 richiesto dai Br. in data 11.10.1990, lo slittamento; di alcuni mesi, della stipulazione dell'atto notarile a cui era ancorato il pagamento di parte del prezzo, "il richiamo ai lavori di sistemazione della vecchia casa paterna", la situazione di sofferenza del conto corrente dei Br. , costituivano, sul piano logico, circostanze rilevanti per ipotizzare lo stato di bisogno e la carenza di denaro liquido al momento in cui i Br. avevano alienato l'immobile;

2) violazione ed erronea applicazione degli articoli 244 e 245 c.p.c., non essendo stati ammessi dal primo giudice e dalla Corte di appello, perche' ritenuti irrilevanti, i capitoli di prova n. 10) e 11) che avrebbero consentito di provare sia lo stato di bisogno con riferimento alla circostanza che Br. Gi. si era rivolto all'Agenzia Immobiliare in (OMESSO), al cui titolare aveva esposto la necessita' di vendere l'immobile "per problemi economici" (cap. n. 10) e sia che tale Ba. Lu. aveva mutuato ai Br. la somma di lire 20.000.000, "maggiorata di interessi in regione del 15%, con l'impegno di cedergli, in caso di mancata restituzione del debito, la loro ex casa di abitazione" (cap. n. 11). Entrambi i motivi sono infondati in quanto implicano un diverso esame delle circostanze di fatto, poste a fondamento della decisione impugnata, a fronte di una motivazione sul punto aderente all'istruttoria espletata ed immune da vizi logici o giuridici.

In particolare la Corte territoriale, pur dando atto della oggettiva sussistenza della sproporzione "ultra dimidium" tra il valore di mercato dell'immobile in questione,pari a lire 375.000.000 ed il prezzo, pari a lire 170.000.000, indicato nella scrittura privata di vendita del 5.5.92 e nel relativo successivo atto notarile del (OMESSO), ha escluso, sulla base delle prove acquisite, che i venditori Br. si fossero determinati a vendere l'immobile de quo per una situazione di difficolta' economica evidente e che detta sproporzione tra il valore commerciale del bene ed il prezzo pattuito per il suo acquisto fosse sufficiente, da sola, a fondare presuntivamente l'esistenza del requisito dello stato di bisogno. Al riguardo i giudici di appello evidenziavano, fra l'altro, con riferimento a quanto dedotto dagli appellanti, che dalle dichiarazioni testimoniali di Bl.An. non era emerso se vi fossero state o meno rate di mutuo scadute e non pagate dai signori Br. ; che dall'estratto conto bancario prodotto dall'appellante risultava che al 2.7.91 il saldo contabile del conto corrente di Br. Gi. , acceso presso la Ca. Ru. ed. Ar. di. Pi. , era attivo; che la previsione contrattuale di una forma di pagamento rateale per la cessione del compendio immobiliare ed il richiamo nel contratto di vendita ai lavori, in corso, di sistemazione della vecchia casa paterna, non valevano a provare lo stato di bisogno dei Br. ; che il ricorso degli stessi al mutuo ipotecario era stato precedente di oltre un anno alla scrittura privata di compravendita e che dall'ottenimento del prestito, fino alla vendita, era emersa l'esistenza di una sola rata di mutuo pagata con ritardo di circa un mese. Sulla base di tali rilievi ed accertamenti in fatto e' stato-, correttamente ritenuta superflua l'indagine sull'approfittamento dello stato di bisogno da parte del Du. , considerato che l'azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza dei requisiti relativi ad una sproporzione "ultra dimidium", ad uno stato di bisogno del contraente danneggiato e ad un approfittamento di esso da parte dell'altro contraente (Cass. n. 5133/2007).

La motivazione esposta nella sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici ed errori di diritto, non consente, in sede di legittimita', un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie poste a fondamento della decisione.

Spetta, infatti, solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllandone la concludenza e l'attendibilita' e scegliendo, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in contestazione.

Il secondo motivo di ricorso e' inammissibile in quanto con esso si contesta la mancata ammissione dei capitoli di prova sub 10) ed 11) perche' ritenuti irrilevanti dal giudice di appello al fine di provare lo stato di bisogno. Sul punto la sentenza impugnata ha richiamato la motivazione esposta nell'ordinanza collegiale in data 8.11.2002 e la ricorrente non ne ha riportato il contenuto limitandosi a contrapporre una propria difforme valutazione sulla rilevanza di detti capitoli, esulante dal sindacato di legittimita' in quanto comportante un nuovo autonomo esame delle circostanze delibate, precluso nel giudizio di cassazione.

Il ricorso, alla stregua di quanto osservatola rigettato. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.000,00 di cui euro 200,00 per spese.

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