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L'esercizio dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., che trova applicazione anche con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, nonché in presenza di contratti collegati

L'esercizio dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., che trova applicazione anche con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica (cfr. Cass., 10/1/1981, n. 213), nonché in presenza di contratti collegati (v. Cass., 17/3/2006, n. 5938; Cass., 28/5/2003, n. 8467. V. anche Cass., 11/3/1981, n. 1389; Cass., 5/6/1984, n. 3397), prescinde dalla responsabilità della controparte, atteso che come posto in rilievo in dottrina è meritevole di tutela l'interesse della parte a non eseguire la propria prestazione senza ricevere la controprestazione, al fine di evitare di venire ad essere posta in una situazione di diseguaglianza rispetto alla controparte. E ciò pure allorquando il mancato adempimento della prestazione dipende dalla sopravvenuta relativa impossibilità per causa non imputabile al debitore (cfr. Cass., 16/2/2006,. n. 3440; Cass., 22/10/1982, n. 5496; Cass., 6/2/1979, n. 794. E già Cass., 29/10/1962, n. 3076). Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza sentenza 19 ottobre 2007, n. 21973.



- Leggi la sentenza integrale -

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 18/11/92, la società Total Italia s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Milano in data 23/10/92 su richiesta della società S.G.S. (Società Generale di Sorveglianza) s.p.a. (poi Serveaurora s.r.l.), con cui le si ingiungeva di pagare la complessiva somma di £ 60.000.000, convenendo la medesima e la società Cementir - Cementerie del Tirreno s.p.a. - avanti al Tribunale di Milano, ove instava per la revoca del provvedimento monitorio, assumendo non essere tenuta al corrispettivo in favore della prima e l'insussistenza del danno lamentato dalla seconda, nonché per la rifusione di quanto tenuta a pagare a quest'ultima per danni conseguenti alla interrotta fornitura di carbone depositato in Gaeta, presso il deposito della Società Generale di Sorveglianza - S.G.S. - s.p.a., gestito dalla società Antetomaso Trasporti s. r. 1.
Con sentenza del 24/6/1999 il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la Total Italia s.r.l. a corrispondere alla S.G.S. s.p.a., divenuta Serveaurora s.r.l., l'importo di £ 60.000.000, con gli interessi dalla domanda, e la Cementir s.p.a. a pagare alla Total Italia s.r.l. £ 65.627.402, non avendo la prima subito, e comunque provato, alcun danno. Interposto gravame, in via principale dalla società Cementir s.p.a., ed in via incidentale dalla Total Italia s.r.l. e dalla Serveaurora s.r.l. (già S.G.S. s.p.a.), con sentenza del 4/3/2003 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello principale e quello incidentale della Total ' Italia s.r.l., confermando la condanna della Cementir a pagare alla Total l'importo di £ 65.627.402 - atteso che nessun credito risarcitorio poteva la prima opporre alla seconda in compensazione volontaria ex art. 10 del contratto; e, in accoglimento di quello della Serveaurora s.r.l. in liquidazione (già S.G.S. s.p.a.), respingeva l'opposizione proposta dalla società Total Italia s.r.l., per l'effetto confermando l'emesso decreto ingiuntivo. Con condanna di quest'ultima e della Cementir s.p.a. al pagamento delle spese di lite del grado. Avverso la suddetta decisione della corte di merito la società Cementir s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. Resistono con controricorso la società Serveaurora s.r.l. in liquidazione (già S.G.S. s.p.a.) e la società Total Italia s.p.a. (nuova denominazione della Total Fina Elf Italia s.p.a., quale incorporante della Total Italia s.r.l.), che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi.

Motivi della decisione
Con il I motivo la ricorrente principale Cementir s.p.a. denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1228, 1218 e 1256 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Si duole che la corte di merito, dopo avere «correttamente individuato la "pacifica preordinazione dei rapporti obbligatori intercorsi tra l'Antetomaso s.r.l. e la S.G.S. e tra questa e la Total all'esecuzione del contratto di somministrazione fra la stessa Total e la Cementir", con conseguente applicazione dell'art. 1228 c.c.», abbia «inopinatamente escluso ogni responsabilità dei predetti soggetti (ossia Total, SGS e Antetomaso) in forza degli artt. 1218 e 1256 c.c., in quanto ha ritenuto ricorrere nei confronti dell'ultimo e diretto obbligato, l'Antetomaso Trasporti S.r.l., tutti gli estremi della forza maggiore determinata da divieto dell'autorità, estendendo conseguentemente tale causa giustificativa e liberatoria sia alla SGS che alla Total».
Lamenta non essersi erroneamente tenuto conto che per la produzione dell'effetto estintivo del factum principis è indispensabile che l'ordine o il divieto dell'autorità sia configurabile come un fatto completamente estraneo alla volontà dell'obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, dovendo invero escludersi che la subdepositaria Antetomaso Trasporti s.r.l. abbia nel caso contribuito a determinare le condizioni del provvedimento di sequestro nella specie adottato dai CC. di Gaeta, «per aver stoccato nel deposito di cui aveva la gestione quantità eccessive di carbone rispetto alle capacità del bacino, con conseguente inquinamento del suolo e dell’aria».
Il motivo è infondato.
Va anzitutto premesso che la corte di merito ha ravvisato la sussistenza nel caso di un collegamento negoziale tra: a) un contratto di somministrazione di carbon fossile di origine sudafricana -da consegnarsi presso il deposito di Gaeta della S.G.S. s.p.a., gestito dalla società Antetomaso Trasporti s.r.l.-, stipulato tra la società Total Italia s.r.l. e la società Cementir s.p.a.; b) un contratto di deposito, intercorrente tra la Total Italia s.r.l.e la S.G.S. s.p.a.; c) un contratto di subdeposito, corrente tra la S.G.S. s.p.a. e la Antetomaso Trasporti s.r.l.
Deve quindi sottolinearsi che in relazione al ed. factum principis, quale atto della pubblica autorità costituente impedimento della prestazione contrattuale nella misura in cui viene ad incidere su un momento strumentale o finale della relativa esecuzione, deve ritenersi sussistente la responsabilità del debitore laddove il medesimo vi abbia colposamente dato causa (cfr., con riferimento alla vendita di bene immobile privo di licenza di abitabilità per difformità dal progetto approvato, Cass., 1/12/1977, n. 5231. Diversamente v. peraltro Cass., 11/1/1982, n. 119. V. anche Cass., 23/5/1967, n. 1118), ovvero -trattandosi in particolare di atto amministrativo illegittimo - non abbia posto in essere un adeguato sforzo diligente volto ad ottenerne la revoca o l'annullamento (cfr. Cass., 12/6/1973, n. 1706. V. anche 8/11/2002, n. 15712; Cass., 23/2/2000, n. 2059).
Vale d'altro canto porre in rilievo che - come questa Corte ha già avuto modo di affermare -1'accertamento del caso fortuito o della forza maggiore determinante una situazione cogente rispetto al non adempimento di un'obbligazione comporta apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il cui convincimento si sottrae, se congruamente motivato ed immune da errori logici e giuridici, al sindacato in sede di legittimità (v. Cass., 13/11/1974, n. 3602. V. anche Cass., 28/5/1975, n. 2189; Cass., 13/4/1989, n. 1774).
Orbene, nel debitamente valutare il comportamento del debitore alla stregua delle risultanze di causa, dopo aver osservato che «il sequestro 9.8.91, e cioè il factum principis che vietò la prestazione in favore della Cementir, appare controproducente e del tutto sviato rispetto all'azione che obbligato e autorità amministrativa stavano compiendo ed agli interessi pubblici (salute, ambiente, ecc.) che si stavano perseguendo», e che i «CC di Gaeta, ... da un lato agirono di loro iniziativa, "non potendo il Pm intervenire tempestivamente", dall'altro ipotizzarono, per giustificare la misura, una improbabile violazione dell'ordinanza 12.7.91 ... e una marginale contravvenzione in materia di scarichi idrici ... ma soprattutto posero sotto sequestro l'impianto indiscriminatamente, impedendo sia l'entrata che l'uscita di carbone, e quindi involontariamente (e cionondimeno indebitamente e inappropriatamente), ostacolarono il necessario e auspicabile svuotamento del deposito e quindi impedirono il necessario e auspicabile svuotamento del deposito e quindi impedirono anche i prelievi da parte della Cementir che a quello svuotamento avrebbero contribuito» (tant'è che, rinvestito con pronta e motivata istanza di dissequestro, il PM ... autorizzò la ripresa dell'uscita del carbone fino a totale svuotamento del sito e quindi revocò immediatamente il "factum principis" ...» ), la corte di merito è pervenuta, dandone congrua motivazione», ad escludere che nel caso al ravvisato factum principis abbia «in qualche modo dato causa l'obbligato Antetomaso s.r.l.», la quale pure «aveva ingenerato la situazione dannosa e pericolosa», cui stava peraltro «facendo fronte secondo le prescrizioni dell'autorità comunale».
Tale giudice ha altresì escluso che «all'obbligato Antetomaso s.r.l.» possano essere «addebitati ... i motivi burocratico-amministrativi (delega per l'esecuzione alla Squadra di PG presso la Procura anziché ai CC di Gaeta) che impedirono alla ordinanza del P.M., adottata fin dal 12.8.91, di riaprire il deposito “in uscita” in quella stessa data, quando alcun danno era stato ancora patito dalla Cementir (che prese a rifornirsi di olio combustibile solo il 12.8.91)».
Con il II motivo la ricorrente principale denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1463 e 1256 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Lamenta che la corte di merito non ha considerato che l'effetto liberatorio del factum principis comporta la conseguente estinzione anche delle obbligazioni della SGS e della Total, sicché sia il contratto di subdeposito intercorrente tra l'Antetomaso Trasporti s.r.l. e la SGS, sia il contratto di deposito tra la SGS e la Total, come pure il contratto di somministrazione corrente tra la Total e la Cementir, andavano tutti dichiarati risolti per impossibilità sopravvenuta con effetto ex tunc.
Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel contratto di somministrazione, corrispondendo alla prestazione continuativa del somministrante una prestazione periodica dell'utente, la risoluzione del contratto opera secondo il principio affermato dall'art 1458 c.c., con gli effetti retroattivi della risoluzione, ad eccezione peraltro delle prestazioni già effettuate (v. Cass., 19/3/1980, n. 1824). Con l'ulteriore conseguenza (nel caso peraltro non rilevante) che nel periodo dalla risoluzione alla naturale scadenza del contratto non è configurabile un credito del somministrante in dipendenza di quell'impegno (v. Cass., 5/2/1988, n. 1259; Cass., 21/3/1985, n. 2069).
A tale stregua, stante il ravvisato collegamento negoziale, meccanismo, espressione dell'autonomia contrattuale prevista all'art. 1322 c.c., attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa, e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio (v. Cass., 5/6/2007, n. 13164; Cass., 20/4/2007, n. 9447; Cass., 27/3/2007, n. 7524; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 16/3/2006, n. 5851; Cass., 12/7/2005, n. 14611).
Collegamento nella specie invero non già genetico - con incidenza cioè dell'uno in ordine alla formazione dell'altro (come avviene ad esempio tra contratto preliminare e contratto definitivo) - bensì funzionale - con interdipendenza finalizzata al soddisfacimento dell'interesse globalmente perseguito con la complessiva operazione assumente (giusta la relativa intepretazione, spettante al giudice del merito: Cass., 5/6/2007, n. 13164; Cass., 27/3/2007, n. 7524; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 28/6/2001, n. 8844), specifica ed autonoma rilevanza rispetto alla causa - parziale - dei singoli contratti, sì che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, comportante, nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, la reciproca influenza tra i contratti collegati (anche) sul piano dell'efficacia (cfr. Cass., 16/2/2007, n. 3645; Cass., 28/6/2001, n. 8844; Cass., 25/8/1998, n. 8410; Cass., 28/3/1977, n. 1205), a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto (v. Cass., 16/3/2006, n. 5851; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 17/12/2004, n. 23470; Cass., 24/3/2004, n. 5941), la corte di merito ha ritenuto che la liberazione dell'Antetomaso Trasporti s.r.l. ha comportato la conseguente liberazione, «via via risalendo, della SGS e della Total, da qualsivoglia obbligazione di risarcimento», ferme restando anche per queste ultime, con logica correlazione alle sorti della vicenda delle interdipendenti obbligazioni trovanti fonte nei contratti collegati, le prestazioni eseguite.
Con il III motivo la ricorrente principale denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Si duole che la corte di merito l'abbia condannata alla rifusione delle spese di giudizio anche in favore della SGS, nei cui confronti non aveva invero spiegato domande né la medesima ne aveva proposte nei suoi confronti.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come emerge dalle rassegnate conclusioni, in sede di gravame di merito l'allora appellante ed odierna ricorrente non ha invero formulato domande a carico della S.G.S. s.p.a., non potendo invero come tale valorizzarsi nemmeno l'inciso «previo accertamento dell'inadempimento in cui è incorsa la medesima Total Italia S.r.l. per fatto della S.G.S. e dell'Antetomaso», contenuto nella domanda dalla medesima viceversa spiegata nei confronti della Total.
Né d'altro canto la Serveaurora s.r.l. (già S.G.S. s.p.a.) ha per parte sua proposto domanda nei confronti della Cementir s.p.a., limitandosi a chiedere, «in riforma dell'impugnata sentenza» emessa in prime cure, la conferma del «decreto ingiuntivo n. 33947 emesso dal Tribunale di Milano ... per il pagamento della somma di L. 60.000.000 ... a favore di Società Generale di Sorveglianza Spa, ora Serveaurora Srl in liquidazione, ed a carico di Total Italia Spa».
La condanna in questione risulta allora in effetti priva di fondamento, e la censura va pertanto accolta.
Con il primo motivo la ricorrente incidentale Total Italia s.p.a. denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1460 c.c. e 653 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Si duole non essersi tenuto conto che, dipendendo la chiusura del deposito di carbone sia dalla società Servoaurora - come ritenuto dal giudice di primo grado - che da factum principis, in ogni caso non aveva ricevuto la prestazione in suo favore. Sicché legittimamente aveva trattenuto ex art. 1460 c.c. dai pagamenti da effettuarsi in favore della Total un importo più o meno corrispondente a quanto non pagatole dalla Cementir per il mancato servizio da rendersi presso il deposito di Gaeta.
Lamenta che, a tale stregua, non essendo il credito esigibile al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, lo stesso doveva pertanto debitamente essere revocato, con conseguenti riflessi in tema di interessi e spese.
Con il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1463 e 1256 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Lamenta che, ritenuta la chiusura del deposito di carbone de quo dipendente da factum principis, erroneamente non sia stata ritenuta estinta anche la propria obbligazione di pagamento della società Servoaurora, non avendo quest'ultima comunque effettuato la sua prestazione.
Con conseguente esclusione della debenza da parte sua della somma oggetto di ingiunzione, e compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati.
L'esercizio dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., che trova applicazione anche con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica (cfr. Cass., 10/1/1981, n. 213), nonché in presenza di contratti collegati (v. Cass., 17/3/2006, n. 5938; Cass., 28/5/2003, n. 8467. V. anche Cass., 11/3/1981, n. 1389; Cass., 5/6/1984, n. 3397), prescinde invero dalla responsabilità della controparte, giacché come posto in rilievo in dottrina è meritevole di tutela l'interesse della parte a non eseguire la propria prestazione senza ricevere la controprestazione, al fine di evitare di venire ad essere posta in una situazione di diseguaglianza rispetto alla controparte. E ciò pure allorquando come nella specie il mancato adempimento della prestazione dipende dalla sopravvenuta relativa impossibilità per causa non imputabile al debitore (cfr. Cass., 16/2/2006,. n. 3440; Cass., 22/10/1982, n. 5496; Cass., 6/2/1979, n. 794. E già Cass., 29/10/1962, n. 3076).
L'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale nonché di quelli del ricorso incidentale comporta la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie, e dei suesposti principi farà applicazione, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte, riunisce i ricorsi; accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione Corte d’Appello di Milano.

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