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L'inattività del promissario acquirente legittima la richiesta di risoluzione con diritto a trattenere la caparra

L'inattività del promissario acquirente legittima la richiesta di risoluzione con diritto a trattenere la caparra. In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, ed in fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita, laddove il curatore del sopravvenuto fallimento del promissario acquirente agisca nei confronti del promittente venditore per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme da lui incassate a titolo di caparra ed al risarcimento dei danni, deve ritenersi ammissibile, da parte del convenuto, quale mero fatto impeditivo delle avverse domande ed estintivo della descritta obbligazione di restituzione. (Fonte: Diritto e Giustizia.it)

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 19 marzo 2015, n. 5523



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27378 - 2008 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), vedova (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

Nonche' da:

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del Curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, anche condizionato;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), vedova (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 307/2008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/2015 dal Consigliere Dott. CRISTIANO MAGDA;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega orale avv. (OMISSIS), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), che nel gennaio del (OMISSIS) aveva stipulato un contratto preliminare con il quale si era obbligata ad acquistare entro il luglio successivo un appartamento sito in (OMISSIS) di proprieta' di (OMISSIS), alla quale aveva versato, a titolo di caparra, la somma di cento milioni delle vecchie lire, nell'aprile del ‘93 convenne in giudizio la promittente venditrice per sentir pronunciare una sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo non concluso. La (OMISSIS) si costitui' ed eccepi' che, poiche' la (OMISSIS) non aveva chiesto di stipulare il rogito entro il termine essenziale pattuito nel preliminare, ella aveva notificato alla controparte una dichiarazione di recesso; chiese pertanto, in via riconvenzionale, di accertare che il preliminare si era sciolto per l'inadempimento dell'attrice, con conseguente suo diritto a trattenere la caparra ai sensi dell'articolo 1385 c.c., comma 2.

La causa, interrotta a causa della morte di (OMISSIS), fu riassunta dal Fallimento della stessa, dichiarato entro l'anno dal decesso. Nell'atto di riassunzione il curatore manifesto' la propria volonta' di sciogliersi dal preliminare e chiese la condanna della (OMISSIS) alla restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra. Il giudice di primo grado, con una prima sentenza non definitiva, accerto' che il contratto si era sciolto; quindi, con la sentenza definitiva, dichiaro' che la (OMISSIS) aveva legittimamente esercitato il recesso ed aveva diritto a trattenere la caparra. L'appello proposto contro quest'ultima decisione dal Fallimento di (OMISSIS) e' stato accolto dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza del 21.2.08. La corte territoriale ha escluso che la sentenza non definitiva, non impugnata, costituisse giudicato in ordine all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del preliminare ai sensi della L.F., articolo 72, ma ha rilevato che, poiche' la volonta' manifestata dal curatore aveva avuto l'effetto di risolvere il contratto sin dall'origine, l'esame della domanda riconvenzionale svolta dalla (OMISSIS) doveva ritenersi precluso ed ha pertanto condannato la convenuta/appellata a restituire alla procedura la somma ricevuta a titolo di caparra.

La sentenza e' stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Il Fallimento di (OMISSIS) ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, con il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato per tre motivi, cui la (OMISSIS) ha a sua volta resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In ordine logico, deve essere innanzitutto esaminato il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale il Fallimento sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, la sentenza non definitiva di primo grado, non impugnata, costituisce giudicato in ordine all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del preliminare ai sensi della L.F., articolo 72, comma 4, (nel testo, applicabile ratione temporis al caso di specie, non ancora novellato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, n. 5). Il motivo e' infondato.

La lettura della prima parte della sentenza, laddove il tribunale ha rilevato che il curatore aveva manifestato la volonta' di sciogliersi dal contratto ed ha, subito dopo, affermato che il contratto, per l'appunto, si era sciolto, potrebbe in effetti condurre a tale conclusione.

Occorre, tuttavia, dare un significato compiuto alla decisione, atteso che la declaratoria di avvenuto scioglimento del contratto ai sensi della L.F., articolo 72, era idonea a definire la controversia: pertanto, se davvero il primo giudice avesse inteso limitarsi - puramente e semplicemente - a prendere atto del legittimo esercizio da parte del curatore della facolta' riconosciutagli dalla norma, risulterebbe priva di senso l'emissione di una sentenza non definitiva, accompagnata dalla contestuale pronuncia di un'ordinanza per il prosieguo dell' istruttoria in ordine alle domande della (OMISSIS) volte a far constare l'inadempimento della (OMISSIS) e, conseguentemente, il suo diritto a recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 1385 c.c., comma 2, ed a trattenere la caparra. L'accertamento contenuto nella sentenza non definitiva deve allora ritenersi meramente condizionale, ovvero subordinato alla verifica della legittimita' del recesso della convenuta/appellata, anch'esso idoneo a determinare (ed in data anteriore al Fallimento) lo scioglimento di diritto del vincolo contrattuale: lo stesso dispositivo della sentenza, nel quale il giudice si e' limitato a dichiarare sciolto il contratto, senza premettere di aver accolto la domanda del curatore e senza richiamare la L.F., articolo 72, depone, del resto, per l'implicita rimessione al definitivo della soluzione della questione.

Peraltro, poiche' l'esistenza del giudicato deve potersi desumere dal dispositivo della posto in correlazione con la motivazione che lo sorregge, l'unica possibile interpretazione alternativa della decisione non definitiva e' quella operata dalla corte territoriale, secondo la quale il primo giudice avrebbe affermato la coesistenza delle due distinte ipotesi di scioglimento del contratto previste dalla L.F. articolo 72, e dall'articolo 1385 c.c.: ma anche in tal caso, per l'insanabile contraddizione insita in tale dictum, dovrebbe escludersi che sulla pronuncia possa essersi formato il giudicato. 2) Con l'unico motivo di ricorso (OMISSIS), denunciando violazione dell'articolo 1385 c.c., e L.F., articolo 72, deduce che la corte d'appello ha fatto errata applicazione della giurisprudenza di legittimita' da essa stessa richiamata, posto che, se il contratto preliminare si e' sciolto ai sensi dell'articolo 1385 c.c., e la condizione risolutiva si e' gia' perfezionata al momento della dichiarazione di fallimento, il curatore non puo' piu' esercitare il diritto di sciogliersi dal contratto.

Il motivo e' fondato.

E' infatti evidente che la facolta' del curatore di sciogliersi dal contratto non compiutamente eseguito, secondo quanto previsto dalla L.F., articolo 72, presuppone che il contratto medesimo sia ancora pendente alla data di dichiarazione del fallimento.

Nel caso di specie e' invece pacifico che la promittente venditrice aveva esercitato il proprio diritto di recesso, ai sensi dell'articolo1385 c.c., comma 2, ben prima della dichiarazione di fallimento della promissaria acquirente. Ne consegue che, non risultando controversa fra le parti neppure la legittimita' di tale recesso, accertata dal primo giudice in ragione dell'omesso rispetto da parte della (OMISSIS) del termine pattuito per il pagamento del prezzo e per la stipula del definitivo, la corte territoriale avrebbe dovuto respingere l'appello del curatore in base al semplice rilievo che alla data del fallimento il preliminare dedotto in giudizio non poteva ritenersi ancora pendente, in quanto la fattispecie risolutiva di diritto contemplata dalla norma appena citata si era perfezionata sin dal 10.4.93, data in cui la dichiarazione di recesso della (OMISSIS) era pervenuta alla controparte (cfr. Cass. nn. 5298/013, 10101/95).

E' appena il caso di aggiungere, ancorche' la questione non risulti dibattuta fra le parti, che l'accertamento dell'intervenuta risoluzione era stato richiesto dalla promittente venditrice anteriormente alla dichiarazione di fallimento della promissoria acquirente e che pertanto tale domanda, che va piu' correttamente qualificata in termini di eccezione riconvenzionale volta a paralizzare l'avversa pretesa, era opponibile alla procedura (Cass. n. 5298/013 cit.).

Le considerazioni sin qui svolte risultano assorbenti degli argomenti difensivi illustrati dal Fallimento nel controricorso (impropriamente prospettati dalla parte, vittoriosa sul punto in appello, in via di ricorso incidentale condizionato).

All'accoglimento del ricorso principale consegue la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte puo' decidere nel merito e respingere l'appello proposto dal Fallimento di (OMISSIS) contro la sentenza definitiva di primo grado.

L'inusuale andamento della vicenda processuale giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio d'appello e di quelle del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'appello proposto dal Fallimento di (OMISSIS) contro,a sentenza definitiva di primo grado; compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio d'appello e del presente giudizio di legittimita'.
 

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