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La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, non è soggetta al limite di durata quinquennale
Pubblicata il 30/01/2018
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30660
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9573/2014 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1820/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 23.6.2006, accolse parzialmente la domanda proposta da (OMISSIS) s.r.l. (di seguito (OMISSIS)) nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. (di seguito, (OMISSIS)), dichiarando la risoluzione per inadempimento del contratto corrente tra le parti - avente ad oggetto la somministrazione di prodotti della (OMISSIS), con diritto di esclusiva della (OMISSIS) per la rivendita sul mercato libico - e condannando la stessa (OMISSIS) al risarcimento del danno subito dalla societa' attrice, frattanto fallita, in misura pari ad Euro 117.494,00, oltre accessori.
Sia la (OMISSIS) che la curatela del Fallimento (OMISSIS) appellarono detta sentenza, ma la Corte d'appello di Catania, con sentenza non definitiva del 8.9.2009, ritenne irritualmente proposto dalla prima il gravame, delibando solo l'appello della (OMISSIS), poi definito con sentenza del 21.10.2011. Tuttavia, questa Corte, su ricorso della (OMISSIS), casso' la decisione non definitiva con sentenza n. 10301/2012, rinviando alla Corte d'appello di Catania perche' venissero riesaminati entrambi i gravami, essendosi determinata la automatica caducazione di tutti i provvedimenti successivi, compresa la sentenza definitiva del 21.10.2011.
La Corte etnea, nuovamente adita, con sentenza del 24.10.2013, rigetto' quindi l'appello della (OMISSIS) e, accogliendo l'appello incidentale della curatela (OMISSIS), ridetermino' il danno subito da quest'ultima in Euro 512.471,87, oltre accessori, con relativa condanna dell'appellante principale, anche alla rifusione delle spese di lite.
(OMISSIS) ricorre ora per cassazione, affidandosi ad almeno sei motivi. La curatela (OMISSIS) resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 - Con il primo motivo, deducendo "Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 214 e 216 c.p.c.", si censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che il disconoscimento della (OMISSIS) riguardo al documento su cui la (OMISSIS) fonda la propria pretesa ("Contratto pii esclusiva"), come da verbale d'udienza del 22.1.1990, non fosse stato validamente reso, e cio' perche' detto disconoscimento sarebbe affetto da genericita' e carente di "articolata dichiarazione" di diversita' della firma risultante dal documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti coloro che hanno il potere di impegnare la persona giuridica che opera il disconoscimento.
Sostiene in proposito la ricorrente che il proprio difensore, all'udienza del 21.1.1990, dichiaro' testualmente: "La difesa della (OMISSIS) contesta e disconosce a tutti e per tutti gli effetti (...) in particolare il contratto di esclusiva 11/5/1981 (...) siccome non emessi dalla (OMISSIS) o comunque da persona non responsabile della stessa". Secondo la (OMISSIS), detta dichiarazione e' assolutamente priva di genericita', perche' e' indubbio che essa ha contestato con chiarezza come richiesto dalla giurisprudenza di legittimita' - la genuinita' del documento, il che comporta l'incontestabile validita' del disconoscimento. Inoltre, quanto alla questione della "articolata dichiarazione", la ricorrente rileva che la giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello (Cass. n. 12719/1997, Cass. n. 3620/2010) e' maturata riguardo a disconoscimenti operati da realta' imprenditoriali particolarmente complesse (come ad es. gli istituti di credito), e non puo' essere invece applicata riguardo a societa' di modeste dimensioni, come essa (OMISSIS), in cui il potere rappresentativo normalmente spetta in via esclusiva agli amministratori, tanto piu' che la formula utilizzata in concreto ("... non emessi dalla (OMISSIS) o comunque da persona non responsabile della stessa") non puo' che riferirsi - oltre che al legale rappresentante p.t. - a tutti gli eventuali altri soggetti dotati di potere rappresentativo, come risultanti dal registro delle imprese, e quindi certamente identificabili.
La sentenza impugnata, quindi, sarebbe erronea perche', a fronte di un valido disconoscimento effettuato dalla (OMISSIS), ha ritenuto utilizzabile il documento disconosciuto, sebbene la (OMISSIS) non avesse avanzato rituale istanza di verificazione.
1.2 - Con il secondo motivo, con cui si deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1414 c.c.", si censura la decisione impugnata per aver ritenuto nuova - e quindi improponibile dinanzi al giudice del rinvio l'eccezione di simulazione della scrittura apparentemente formata in data 11.5.1981.
Rileva al contrario la (OMISSIS) che la questione venne da essa "adombrata" gia' in seno al ricorso per cassazione poi accolto da questa Corte, e si fonda comunque su una dichiarazione resa dalla stessa (OMISSIS), contenuta a pag. 4 dell'atto introduttivo del giudizio, secondo cui il testo della detta scrittura "non rispecchiava esattamente il contenuto dell'accordo", ma serviva soltanto ad accreditare presso le eventuali controparti libiche la disponibilita', in capo alla (OMISSIS), di prodotti (OMISSIS), quale titolare di un'esclusiva contrattuale, in realta' inesistente.
La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto di cio', stante la natura di "giudizio chiuso" della fase di rinvio, sebbene la questione fosse rilevabile d'ufficio e deducibile per la prima volta in Cassazione, gli effetti di cui all'articolo 1414 c.c., essendo assimilabili al regime della nullita'.
1.3 - Con il terzo motivo, deducendo "Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362 c.c. e segg. e articolo 2596 c.c.", si censura altresi' la qualificazione giuridica del rapporto tra le parti effettuata dal giudice d'appello, che l'ha considerato come "concessione di vendita in esclusiva", cosi' discostandosi dalla valutazione operata dal primo giudice, che vi aveva invece riscontrato i caratteri della somministrazione.
Secondo la ricorrente, entrambe le parti hanno invece sempre qualificato detto rapporto come fattispecie di acquisto allo scopo di rivendita; pertanto, anche la qualificazione da ultimo operata sarebbe erronea, perche' difettano tutte le caratteristiche che solitamente connotano i rapporti di concessione, quali le clausole che prevedono l'ingerenza nella sfera decisionale del rivenditore o il coordinamento unitario della fase distributiva, e lo stesso (contestato) patto di esclusiva, che cosi' come congegnato non sembra escludere la c.d. "vendita passiva". La Corte avrebbe quindi effettuato la trasformazione di un rapporto occasionale di fornitura in un rapporto di cooperazione stabile, caratterizzato dall'inserimento della (OMISSIS) in una inesistente rete di concessionari della (OMISSIS).
La questione della qualificazione del rapporto, secondo la ricorrente, assume particolare rilevanza circa l'applicabilita' o meno del disposto dell'articolo 2596 c.c.. Infatti, la Corte etnea ha ritenuto che non possa porsi un problema di forma del patto di non concorrenza ove esso acceda ad un contratto per il quale non e' prevista la forma scritta, sicche' l'intera pattuizione contrattuale sarebbe soggetta alla liberta' formale.
Ne' del resto - prosegue la (OMISSIS) - la statuizione della Corte potrebbe trovare riparo sotto quella risalente giurisprudenza secondo cui non occorrerebbe la forma scritta del patto di non concorrenza ove esso acceda ac un contratto tipico. Al contrario, ove si abbia riguardo al criterio della causa in concreto, detta forma sarebbe indispensabile a prescindere dalla tipicita'/atipicita' del contratto, occorrendo pur sempre una valutazione sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti. Ed in ogni caso, la stessa giurisprudenza ribadisce la necessita' dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 2596 c.c., pur quando il patto acceda a contratto tipico, ove esso sia dotate di autonomia causale (v. Cass. n. 1238/2000, in tema di somministrazione), come nella specie (ed ammesso che il documento, disconosciuto, sia ciononostante utilizzabile).
Trattandosi, quindi, di clausola soggetta al disposto dell'articolo 2596 c.c., poiche' detto patto non puo' avere durata eccedente il quinquennio, ne deriva che il preteso inadempimento del diritto di esclusiva sarebbe avvenuto comunque in epoca (1987) successiva alla scadenza del patto stesso e sarebbe quindi del tutto insussistente, con ogni conseguenza sulla pretesa risarcitoria. Ne' si porrebbe alcun problema di novita' della questione, come pure ritenuto dalla Corte, trattandosi di nullita', rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
1.4 - Con il quarto motivo, deducendo "Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1325, 1362 c.c. e segg. e articolo 1418 c.c.", si censura ancora la decisione per avere la Corte ulteriormente errato nel non cogliere le lacune funzionali dello schema negoziale concernente l'esclusiva, in quanto privo di alcuna previsione di corrispettivo sia per il concedente che per l'esclusivista. Non si sarebbe quindi di fronte ad un contratto commutativo o di scambio, ma di un contratto nullo, perche' privo di causa.
1.5 - Con il quinto motivo, deducendo "Omesso esame di profilo decisivo, oggetto di controversia tra le parti", si contesta l'utilizzo della C.Testo Unico espletata nel precedente giudizio d'appello in mancanza di diverse osservazione delle parti, avendo essa (OMISSIS) contestato il metodo seguito dal consulente perche' erroneo, ed essendosi quindi opposta all'utilizzo di detta relazione.
1.6 - Con il sesto motivo, infine, deducendo la "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c.", ci si duole della erronea statuizione sulle spese, quale conseguenza della erroneita' della decisione.
2.1 - Il primo motivo risulta nel complesso infondato.
La Corte etnea ha ritenuto che il disconoscimento del documento datato 11.5.1981, denominato "contratto di esclusiva", fosse del tutto generico e privo della necessaria articolazione, poiche' il soggetto disconoscente e' una persona giuridica, richiamando la giurisprudenza secondo cui "Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perche' sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversita' della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralita' di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono piu' sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente" (Cass. n. 3620/2010; Cass. n. 12179/1997).
In proposito, sostiene la ricorrente che detto insegnamento sarebbe propriamente calzante per le persone giuridiche dotate di articolata organizzazione interna, ma non anche per quelle di minore dimensione, come essa (OMISSIS). Ne deriverebbe che, con la dichiarazione resa a verbale d'udienza del 22.1.1990 dal proprio legale, l'odierna ricorrente abbia inteso tout court negare che il documento del 11.5.1981 sia in alcun modo ad essa riferibile.
Ritiene la Corte, in proposito, di dover dare continuita' all'insegnamento di Cass. n. 3620/2010, sopra riportato, di cui la Corte del merito ha fatto corretta applicazione, avendo accertato che, dalla formula adottata dalla (OMISSIS) (v. par. 1.1), non puo' evincersi affatto se il disconoscimento concernesse l'identificazione del sottoscrittore, o l'esistenza dei poteri rappresentativi in capo al sottoscrittore, o ancora l'autografia dell'apparente sottoscrittore. Del resto, l'argomento concernente la riferibilita' del superiore insegnamento a persona giuridica complessa sul piano organizzativo non convince, perche' - a prescindere dalla dimensione della persona giuridica c le opera il disconoscimento - la necessaria articolazione richiesta dall'articolo 214 c.p.c., mantiene la sua ragion d'essere, occorrendo chiaramente specificare (seppur senza ricorrere a formule sacramentali) se si contesta la propria scrittura, la propria sottoscrizione, o l'esistenza dei poteri rappresentativi in capo al sottoscrittore. Cio' che, avuto riguardo proprio ad una struttura organizzativa relativamente semplice, come quella di una s.r.l., si traduce in un altrettanto semplice - e proprio per questo nient'affatto inesigibile - onere di articolazione del disconoscimento, ex articolo 214 c.p.c..
3.1 - Deve ora esaminarsi, nell'ordine logico delle questioni, il terzo motivo, che e' da ritenersi inammissibile.
In proposito, va preliminarmente evidenziato che l'accertata infondatezza del primo motivo potrebbe di per se' parzialmente travolgere il motivo in esame, perche' l'utilizzabilita' del documento del 11.5.1981, recante il "contratto di esclusiva", supererebbe il problema della necessaria forma scritta ad probationem, richiesta dall'articolo 2596 c.c., norma invocata dalla (OMISSIS) a sostegno della propria tesi. Tuttavia, la circostanza che detto documento sia pienamente utilizzabile non consente di superare l'ulteriore problema della durata ultraquinquennale del patto di esclusiva, sicche', anche ella luce della motivazione adottata dalla Corte d'appello sul punto, si rende necessario l'esame integrale del motivo, occorrendo comunque stabilire se correttamente sia stata esclusa l'applicabilita' dell'articolo 2596 c.c., al caso sub judice.
Infatti, la Corte del merito ha anzitutto ritenuto che il disconoscimento del documento datato 11.5.1981, contenente il patto di esclusiva, fosse stato invalidamente effettuato dalla (OMISSIS), perche' generico, sicche' detto documento e' pienamente utilizzabile; quindi, dopo aver qualificato il rapporto tra le parti come "concessione di vendita in esclusiva", ne ha evidenziato l'atipicita' e la sua natura di contratto quadro o normativo; ha poi rilevato che, anche a voler ritenere inutilizzabile detto documento, non puo' trovare applicazione l'articolo 2596 c.c., come preteso dalla (OMISSIS), ne' in relazione alla (necessaria) forma scritta del patto di esclusiva, ne' in relazione alla durata massima quinquennale della limitazione della concorrenza, e cio' perche' il patto in questione e' accessorio al complessivo regolamento contrattuale, come sopra qualificato, per il quale non e' richiesta una particolare forma. La liberta' formale cui e' soggetto il contratto tra le parti, quindi, secondo la Corte etnea, si estende anche al patto di esclusiva, conformemente a risalente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 13623/1991).
Aggiunge poi la Corte che del patto di esclusiva e' stata data prova testimoniale, riportata nella sentenza di primo grado, non oggetto di specifica contestazione, con la conseguenza che l'esistenza del detto patto deve ritenersi comunque pienamente provata.
3.2 - Questa essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, risulta evidente che la Corte del merito ha ravvisato la prova della sussistenza del patto di esclusiva sia nel documento del 11.5.1981, invalidamente disconosciuto, sia nelle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado, non contestate, da quanto e' dato evincersi dagli atti, con specifico motivo d"appello (ne' tantomeno con autonomo motivo in questa sede).
3.3 - Ora, si voglia qualificare il contratto come "concessione di vendita" (come ha fatto la Corte del merito) o come pura "rivendita" (come pretenderebbe la ricorrente), i termini della questione non cambiano: in entrambi i casi, e avuto riguardo ai beni da commercializzare (rubinetterie), si tratta comunque di contratti non formali, per cui correttamente la Corte etnea - argomentando per l'ipotesi in cui il documento del 11.5.1981 non fosse utilizzabile perche' validamente disconosciuto - ha fatto applicazione del principio giurisprudenziale affermato da Cass. n. 13623/1991, recentemente confermato da Cass. n. 21729/2013, in tema di somministrazione, secondo cui "La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, in virtu' del principio generale di liberta' delle forme negoziali, deve avere la medesima forma prevista per il contratto cui accede e non soggiace all'operativita' dell'articolo 2596 c.c., che impone tale forma, "ad probationem", per il patto che limita la concorrenza"; e ancora: "La clausola di esclusiva inserita in uri contratto di somministrazione, non e' soggetta al limite di durata quinquennale previsto dall'articolo 2596 c.c., per gli accordi limitativi della concorrenza, a meno che non possa qualificarsi come un autonomo patto, nel qual caso pero' il limite temporale di validita' del patto di non concorrenza non si estende alla durata del contratto di somministrazione".
Da quanto precede, e' evidente che gli argomenti evocati dalla ricorrente circa la tipicita'/atipicita' del contratto e la teoria della causa in concreto non sono affatto pertinenti, perche', a prescindere dalla qualificazione de contratto (si tratti di "concessione di vendita" o mera "rivendita", che non richiedono forma scritta), e ferma l'utilizzabilita' del piu' volte citato documento de 11.5.1981, il patto di esclusiva in questione soggiacerebbe al disposto di cui all'articolo 2596 c.c., solo nel caso in cui potesse escludersi la sua natura di pattuizione accessoria al rapporto tra le parti.
3.4 - Non e' quindi casuale che la ricorrente, nello stesso terzo motivo - per l'ipotesi in cui il ripetuto documento datato 11.5.1981 fosse ad essa riferibile e quindi utilizzabile, il che e' dato ormai definitivamente acquisito - tenti di recuperare una autonomia causale del "contratto di esclusiva" in questione, il che giustificherebbe l'applicabilita' dell'articolo 2596 c.c., in sintonia con la stessa giurisprudenza di legittimita' (Cass. n. 1238/2000). La funzione di detta pattuizione, secondo la (OMISSIS), si esaurisce nel regolamento del rapporto di concorrenza, senza che possa ipotizzarsi alcun collegamento negoziale col parallelo rapporto (fornitura, concessione o vendita che sia) tra le parti, contrario di quanto invece ritenuto dalla Corte del merito.
In proposito, quest'ultima ha poi rilevato la novita' della questione della durata ultraquinquennale della clausola, perche' non dedotta con l'originario appello della (OMISSIS); la ricorrente sostiene invece di averla introdotta sia con il primo che con il secondo ricorso per cassazione e che comunque si tratta di nullita' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Ora, puo' anche convenirsi con la ricorrente sul fatto che la questione della durata del patto coinvolga profili di nullita' e che quindi possa, in teoria, affrontarsi anche in questa sede, salva la formazione del giudicato interno sul punto. Senonche', ritiene la Corte come siano ravvisabili almeno tre profili di inammissibilita' della censura in esame.
Il primo, perche' il contenuto del "contratto di esclusiva" non viene riportato nel ricorso, neanche per riassunto. In tali condizioni, sembra evidente come non si possa comunque apprezzare l'autonomia di un patto o la sua dipendenza causale da altro negozio (e quindi, il preteso erroneo apprezzamento da parte del giudice del merito, tradottosi nella violazione delle norme rubricate), non essendo sufficiente la mera produzione documentale del contratto (sub doc. 3), perche' cio' costringerebbe la Corte ad una indebita e selettiva ricerca degli argomenti a sostegno della tesi della ricorrente.
Il secondo, perche' costituisce consolidato principio della giurisprudenza di legittimita' quello secondo cui "Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puo' rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se' coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove e' sottratto al sindacato di legittimita', dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non e' conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio corvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita' e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (cosi', da ultimo, Cass. n. 9097/2017).
Sotto il profilo in esame, quindi, gli argomenti spesi in proposito dalla (OMISSIS) si risolvono in una mera ricostruzione offerta dalla stessa ricorrente circa la natura e il contenuto dell'accordo, inammissibile in questa sede, tanto piu' che, a ben vedere, manca del tutto, sul punto, qualsivoglia esplicita critica rispetto al ragionamento seguito dalla Corte del merito circa l'accessorieta' del patto. Infatti, "Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso l vizio o i vizi dedotti" (di recente, Cass. n. 4293/2016).
Non puo' poi non rilevarsi (il che concerne il terzo profilo di inammissibilita' della censura in esame) che l'argomento dell'autonomia causale, in assenza di graduazione nella proposizione dei motivi, e' logicamente incompatibile col quarto motivo, ove invece si afferma - come s'e' detto - la stessa assenza di causa del "contratto di esclusiva": e' evidente che, se causa del patto non c'e', non si puo' al contempo sostenere (senza alcun vincolo di subordinazione tra le domande) la sua autonomia causale.
4.1 - Va ora esaminato il secondo motivo, che e' in parte inammissibile ed in parte infondato.
La Corte d'appello ha ritenuto che l'eccezione di simulazione proposta dalla (OMISSIS) con l'atto d'appello in riassunzione fosse "nuova". La ricorrente afferma invece che essa era stata in realta' "adombrata" con il proprio ricorso per cassazione e invoca comunque l'affermazione testuale di pag. 4 dell'atto di citazione (OMISSIS) (secondo cui il testo datato 11.5.1981, contenente la clausola di esclusiva, "non rispecchiava esattamente il contenuto dell'accordo"), per sostenere la rilevabilita' d'ufficio della questione in quanto de facto introdotta nel giudizio.
In proposito, ferma la tardivita' dell'eccezione (come sostanzialmente riconosciuto dalla (OMISSIS) allorche' afferma di averla "adombrata" per la prima volta in seno al primo ricorso per cassazione), va da un lato rilevato che la diversita' di contenuto tra il tenore testuale dell'accordo in questione e le concrete modalita' di svolgimento del rapporto tra le parti e' stata spiegata dalla Corte d'appello nel senso che l'esecuzione in concreto verificatasi altro non e' che l'espressione di una nuova volonta' contrattuale che, in quanto posteriore, ha finito col modificare la volonta' iniziale delle parti, cosi' conferendo al rapporto stesso un nuovo contenuto negoziale. Detti argomenti non sono stati specificamente criticati dalla ricorrente (che si limita a bollarli come "vere e proprie acrobazie interpretative"), con la conseguenza che la censura in esame si rivela inammissibile perche' non coglie la ratio decidendi. Dall'altro lato, l'affermazione della (OMISSIS) contenuta nell'atto introduttivo (e sopra riportata) non implica affatto alcun riconoscimento (o confessione) della pretesa simulazione, potendo ipotizzarsi anche plurime alternative sul suo significato; in ogni caso, non e' sostenibile - come pretenderebbe la ricorrente - la equiparazione tra simulazione del contratto e sua nullita', al fine di recuperare la rilevabilita' d'ufficio della questione anche nel giudizio di rinvio, giacche' e' noto che la simulazione del contratto attiene propriamente al piano dell'efficacia e non a quello dell'invalidita'. La censura e' pertanto anche infondata, tenuto anche conto della natura "chiusa" del giudizio di rinvio, in cui non e' consentito introdurre nuovi temi d'indagine e di decisione (con specifico riferimento alla simulazione del contratto, v. Cass. n. 456/2000).
5.1 - Il quarto motivo e' inammissibile.
A parte la sua incompatibilita' logica con il terzo motivo (v. par. 3.4), manca ogni critica alla decisione della Corte d'appello circa il percorso argomentativo seguito per affermare la causalita' dell'accordo di esclusiva e la sua sinallagmaticita': la (OMISSIS) si limita anche qui ad una mera contrapposizione dialettica, evidenziando cio' di cui la Corte non avrebbe tenuto conto (mancata previsione di corrispettivo a favore del concedente il diritto di esclusiva e a favore dell'esclusivista per gli affari conclusi o da lui promossi), ma senza censurare cio' di cui invece essa ha tenuto conto.
6.1 - Infine (la sesta censura non e', infatti, un vero e proprio motivo di ricorso), anche il quinto motivo e' inammissibile.
Viene denunciata, secondo la nuova formulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), quella che, all'evidenza, e' una pretesa violazione di legge processuale (utilizzabilita' o meno della C.Testo Unico gia' svolta nel precedente giudizio d'appello). Il preteso vizio denunciato dalla (OMISSIS), quindi, non si fonda in realta' su alcun "fatto" (nell'accezione datane da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), tanto e' vero che, nella stessa rubrica, si fa riferimento alla omissione di un "profilo". Il preteso vizio denunciato, quindi, non essendo un fatto storico il cui esame in ipotesi sia stato omesso dal giudice d'appello, esula del tutto dallo schema di cui alla norma processuale prima citata.
7.1 - In definitiva, il ricorso e' rigettato. Le spese del giudizio di legittimita', liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), puo' darsi atto dell'applicabilita' del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre le spese forfetarie in misura del 15%, gli esborsi liquidati in Euro 200,00, e gli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), si da' atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.