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La delibera A.E.E.G. n. 200/99, ove disciplina che l'Ente erogatore del servizio debba prevedere una modalità di pagamento gratuito della bolletta, non ha tuttavia la capacità di integrare i contratti già esistenti ai sensi della menzionata disposizione codicistica

Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell'Autorita' per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), si puo' concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l'integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso articolo 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'articolo 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorita' a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta - non la consenta - la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 27 giugno 2012, n. 10730



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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile

Ordinanza 27 giugno 2012, n. 10730
Integrale

CONTRATTO - EFFETTI
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso 7705/2011 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS) - Societa' con unico azionista, soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di (OMISSIS) SpA nella qualita' di procuratore della (OMISSIS) SPA in persona del proprio procuratore, nonche' (OMISSIS) SPA - Societa' con unico azionista, soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di (OMISSIS) SpA nella sua qualita' di beneficiaria del ramo d'azienda della (OMISSIS) SpA in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 472/2010 del TRIBUNALE di BENEVENTO - Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il 27/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2012 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che e' stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

"Con sentenza del 9/10/2010 il Tribunale di Benevento respingeva il gravame interposto dalla societa' (OMISSIS) s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P. Benevento di accoglimento della domanda proposta dal sig. (OMISSIS) di sua condanna al risarcimento del danno da quest'ultimo lamentato consistente negli "ingiusti oneri" sopportati per il pagamento dell'energia elettrica erogatagli tramite bollettini postali, in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'(OMISSIS) alla Delib. n. 200 del 1999, articolo 6, comma 4, con cui l'Autorita' per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica di "offrire al cliente almeno una modalita' gratuita di pagamento della bolletta".

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa' (OMISSIS) s.p.a., in proprio e quale procuratrice speciale della societa' (OMISSIS) s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi.

L'intimato non ha svolto attivita' difensiva.

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della Legge n. 481 del 1995, articolo 2, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia "difetto di motivazione" su punto decisivo della controversia, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione della Legge n. 481 del 1995, articolo 2, comma 12, lettera h), in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1339 c.c., in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo denunzia insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 6 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.c., articoli 1223, 1175, 1375 c.c., articolo 40, 41 c.p., in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I primi 5 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha gia' avuto ripetutamente modo in casi analoghi di affermare, il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell'Autorita' per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), si puo' concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l'integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso articolo 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'articolo 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorita' a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta - non la consenta - la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore.

Si e' tuttavia escluso che la prescrizione di cui alla Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, articolo 6, comma 4, abbia comportato la modifica o l'integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all'epoca della sua adozione, e conseguentemente l'integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell'articolo 1339 c.c., sicche' l'azione di responsabilita' per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011, n. 27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).

Orbene, il giudice dell'appello ha disatteso il suindicato principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il lamentato inadempimento.

Dell'impugnata sentenza s'imporra' pertanto la cassazione in relazione, con assorbimento del restante motivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa potra' essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., con il rigetto della domanda originaria della (OMISSIS) la cui infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo subordinato concernente il preteso inadempimento dell'obbligo di informazione, giacche' l'esclusione della integrazione del contratto da parte della delibera in argomento in ragione della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per la mancata insorgenza di un siffatto obbligo";

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che vanno pertanto accolti i primi 5 motivi di ricorso, assorbito il 6, e che non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa puo' essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., con l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda originaria della (OMISSIS);

considerato che le spese del giudizio di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell'efficacia della norma della nota deliberazione e' stata decisa in modi opposti;

ritenuto che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi 5 motivi di ricorso, assorbito il 6, e decidendo la causa nel merito, accoglie l'appello e rigetta la domanda originaria della (OMISSIS). Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 600,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.
 

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