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La denuncia dei vizi della merce acquistata può essere fatta anche a mezzo telegramma

La denuncia dei vizi della merce acquistata può essere fatta anche a mezzo telegramma, idoneo ad interrompere il termine di prescrizione purché lo stesso contenga, oltre la denuncia della scoperta dei vizi, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi nei confronti della società destinataria del telegramma stesso, con l'effetto sostanziale di costituirla in mora.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 3 agosto 2010, n. 18035



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8894/2005 proposto da:

IO. D'. AN. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato LAMBIASE PASQUALE;

- ricorrente -

contro

NO. EU. DO. SNC (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore NU. LU. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell'avvocato CASTALDO CIRO, rappresentato e difeso dall'avvocato PESCE ANTONIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 81/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23-3-1998 Io. D'. An. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Nola la s.n.c. Nu. Eu. Do. e, premesso di avere acquistato da quest'ultima in data (OMESSO) 33 porte interne in massello, oltre ad alcune porte blindate, assumeva che, dopo aver effettuato il pagamento, aveva verificato in sede di installazione, a seguito di alcune scalfitture superficiali del legno, che questo, pur essendo di noce, era rigenerato e non era invece a massello.

L'attore chiedeva quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ed alla riduzione del prezzo in considerazione della diversa qualita' riscontrata nella fornitura rispetto a quella pattuita, nella misura da determinarsi in corso di causa.

Si costituiva in giudizio la s.n.c. Nu. Eu. Do. chiedendo il rigetto della domanda eccependo che le porte erano state consegnate il (OMESSO), con conseguente estinzione per prescrizione del diritto azionato.

Il Tribunale di Nola (subentrato al Pretore dopo la soppressione delle Preture) con sentenza del 21-3-2003 rigettava la domanda attrice.

Proposto gravame da parte dello Io. D'. cui resisteva la s.n.c. Nu. Eu. Do. la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 18-5-2005 ha rigettato l'impugnazione, rilevando che la domanda introdotta dall'appellante, diretta ad ottenere la riduzione del prezzo per mancanza delle qualita' promesse ovvero essenziali per l'uso, doveva essere inquadrata nell'ambito dell'articolo 1495 c.c., comma 3, decorrente dalla consegna, era ormai spirato al momento dell'introduzione del giudizio.

Avverso tale sentenza lo Io. D'. ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui la s.p.a. Nu. Po. (gia' s.n.c. Nu. Eu. Do. ) ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo formulato il ricorrente, deducendo violazione degli articoli 1495, 1497, 2934 e 2943 c.c., nonche' vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte non avendo considerato - come pure dedotto nel secondo motivo di appello - che, premesso come fatto pacifico l'avvenuta consegna della merce in data (OMESSO), l'esponente nello stesso giorno della fortuita scoperta dei vizi ((OMESSO)) aveva inviato un telegramma alla Ditta Nu. con il quale aveva denunciato "difformita' rispetto massello, noce medio convenuto ordine (OMESSO) materiale porte fornite..." cui la venditrice aveva replicato con telegramma del (OMESSO); quindi, interrotto il termine prescrizionale annuale con il suddetto telegramma, la domanda giudiziale era stata promossa tempestivamente con la notifica dell'atto di citazione il 23-3-1998, ovvero un giorno prima della scadenza dell'anno.

La censura e' fondata nei limiti che saranno ora delineati.

Premesso che dall'esame diretto degli atti risulta che effettivamente lo Io. D'. nell'atto di appello, nel censurare la sentenza di primo grado per aver accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, aveva fatto riferimento al fatto che la scoperta dei vizi della merce suddetta era avvenuta in un momento successivo alla sua consegna, e precisamente in data (OMESSO), e che in quello stesso giorno l'appellante aveva inviato alla societa' venditrice un telegramma con cui la informava della sussistenza dei vizi medesimi, si osserva che la Corte territoriale, nel rilevare che il termine prescrizionale decorreva dalla consegna della merce, avvenuta nella fattispecie oltre un anno prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, non ha fatto alcun riferimento al suddetto telegramma.

Orbene, premesso che in questa sede non e' stata censurata la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il termine prescrizionale previsto dall'articolo 2945 c.c., comma 1).

In proposito quindi in sede di rinvio occorrera' accertare se nel telegramma del (OMESSO) sia contenuta, oltre la denuncia della scoperta dei vizi alla venditrice, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volonta' del titolare del credito di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi nei confronti della societa' destinataria del telegramma stesso, con l'effetto sostanziale di costituirla in mora.

In definitiva quindi il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
 

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