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La garanzia dell'appaltatore in tutti i casi in cui i lavori non siano stati eseguiti secondo le prescrizioni contrattualmente stabilite

La garanzia dell'appaltatore, a fronte delle difformità dell'opera eseguita rispetto al contratto, sussiste in tutti i casi in cui i lavori non siano stati eseguiti secondo le prescrizioni contrattualmente stabilite. L'appaltatore, quindi, non può sottrarsi a tale garanzia e alla responsabilità che ne consegue eccependo che comunque l'opus rispetta l'interesse sostanziale del committente, in quanto attesa la vincolatività del contratto, l'opera che soddisfa l'interesse del committente, al di là dell'ipotesi non dedotta di varianti necessarie, è esclusivamente quella che è descritta nel contratto.



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Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3472
Integrale

Data Udienza: 20/11/2007

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APPALTO PRIVATO - DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORONA Rafaele - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere

Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LE. AN. MA., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che la difende unitamente all'avvocato RODOLFO VALDINA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MI. EL. SAS;

- intimato -

e sul 2 ricorso n. 30789/03 proposto da:

MILLI ELISEO SAS, dell'Amministratore Sig. MI. SA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO BAGIANTI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

LE. AN. MA.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 245/02 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 30/09/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/07 dal Consigliere Dott. Mario BERTUZZI;

udito l'Avvocato VALDINA Rodolfo, difensore della ricorrente che si riporta agli atti;

udito l'Avvocato RIZZO, difensore del resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le. An. convenne dinanzi ai tribunale di Perugia la s.a.s. Mi. El., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento della somma di lire 15.144.085 a titolo di saldo del corrispettivo convenuto per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione e consolidamento di un fabbricato. Sostenne la opponente di avere sospeso il pagamento del prezzo in quanto la ditta appaltatrice era inadempiente alle obbligazioni assunte, non avendo rispettato la clausola del contratto che stabiliva che l'ancoraggio della rete metallica alle murature preesistenti dovesse essere eseguito impiantando 4/6 basi di ferro al metro quadrato. Chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al Pel imi nazione della difformita' denunziata ed al risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio, la societa' Mi. El. contesto' la domanda, sostenendo che la clausola contrattuale invocata dalla committente aveva un contenuto soltanto esemplificativo e non immediatamente obbligatorio e che l'opera era stata eseguita a regola d'arte.

Esaurita l'istruttoria, anche mediante espletamento di c.t.u., il tribunale accolse l'opposizione, revoco' il decreto ingiuntivo e condanno' l'opposta alla eliminazione della difformita', al cui adempimento condiziono' l'esigibilita' del saldo del corrispettivo.

Proposto appello da parte della s.a.s. Mi. El., con sentenza del 30.9.2002 la Corte di Perugia stabili' che la clausola contrattuale invocata dalla opponente aveva un contenuto immediatamente vincolante, che la difformita' riscontrata era effettivamente esistente e che, tuttavia, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente non poteva giustificare la sospensione del pagamento del compenso pattuito, risultando dalla consulenza espletata che l'opera di consolidamento eseguita, nonostante la presenza della difformita' denunziata, era comunque idonea alla funzione cui era destinata. In parziale accoglimento del gravame, rigetto' pertanto la domanda di opposizione avanzata dalla Le. e confermo' la condanna dell'appaltatore alla eliminazione della difformita'.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 12.11.2003, ricorre Le. An. Ma., deducendo due motivi.

Resiste e propone ricorso incidentale, affidato a due motivi, la s.a.s. Mi. El..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. Il primo motivo del ricorso principale denunzia "Violazione delle norme contenute nell'articolo 1460 c.c., con riferimento alle norme articoli 1667 e 1668 c.c.. Difetto di esame su punti decisivi e contraddittorieta' della motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) ", censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima l'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente senza valutare l'onerosita' dell'adempimento richiesto all'appaltatore ai fini della eliminazione della difformita' dell'opera e che la sospensione del pagamento del prezzo era funzionale proprio all'interesse del contraente a vedere adempiuta l'obbligazione della controparte con modalita' tecnicamente corrette ed in un tempo adeguato.

Il secondo motivo del ricorso principale denunzia "Difetto di esame e carenza logica della motivazione sotto altro profilo (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) ", lamentando che la sentenza impugnata, nel pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento, non abbia dato rilievo, nel valutare gli opposti interessi delle parti ed i relativi inadempimenti, alla mala fede dimostrata dall'appaltatore con il suo rifiuto di eseguire l'opera con le modalita' convenute ed all'onerosita' dei lavori richiesti per l'eliminazione della difformita' dell'opera.

Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia "Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all'articolo 1655 c.c. e ss., sull'appalto e articoli 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c., sull'interpretazione del contratto (articolo 360 c.p.c., n. 3). Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla soc. Mi. (articolo 360 c.p.c., n. 5) deducendo l'erroneita' della sentenza impugnata per avere affermato, senza alcuna motivazione, che la clausola contrattuale relativa ad una modalita' di esecuzione dell'opera di consolidamento era immediatamente obbligatoria e vincolante, senza considerare che dal contesto dell'atto, dalla sua lettura logica e sistematica, dalla stessa mancanza in essa di termini o espressioni imperative e dal fatto che l'indicazione del numero degli ancoraggi era tra parentesi essa ricopriva nelle intenzioni delle parti una funzione meramente esemplificativa.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia " Falsa applicazione e/o violazione della norma di cui all'articolo 1668 c.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3) nonche' omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla soc. Mi. (articolo 360 c.p.c., n. 5) ", censurando la sentenza impugnata per avere confermato la condanna dell'appaltatore alla eliminazione della difformita' dell'opera nonostante che il c.t.u. l'avesse dichiarata espressamente irrilevante, accertando che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e nonostante, pertanto, che la riscontrata difformita' non avesse prodotto diminuzione di valore dell'opera ovvero alcun danno alla controparte.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale va esaminato per primo, dal momento che con esso la parte pone in discussione la portata e l'efficacia della clausola del contratto da cui il Giudice di merito ha fatto conseguire l'accertamento della difformita' dell'opera rispetto a quanto stabilito nel contratto ed affronta, pertanto, una questione logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto a quelle introdotte dal ricorso principale e dal secondo motivo del ricorso incidentale.

Il motivo e' infondato.

L'interpretazione della volonta' delle parti risultante dall'atto negoziale costituisce attivita' demandata dalla legge esclusivamente al Giudice di merito, con l'effetto che, come questa Corte ha piu' volte ribadito con orientamento costante, il giudice di legittimita' non puo' procedere ad una nuova interpretazione dell'atto, ma deve limitare il suo intervento alla verifica, sulla base dei vizi dedotti, della corretta applicazione da parte del giudice a quo delle disposizioni di legge in tema di interpretazione del contratto e della sufficienza e congruita' della motivazione adottata (Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 18375 del 2006).

Sulla base di tale premessa, nell'esaminare le censure sollevate, si osserva che la sentenza gravata ha motivato la propria decisione in ordine all'efficacia vincolante della clausola contrattuale che stabiliva la modalita' dell'opera di ancoraggio della rete metallica al muro mediante l'esecuzione di fori in numero da 4 a 6 al metro quadro, facendo espresso e diretto riferimento al testo del contratto, che ha riportato tra virgolette, ed osservando, altresi', che non vi era alcun ragionevole motivo per ritenere che una siffatta specifica indicazione della modalita' esecutiva dell'opera non fosse vincolante per la ditta appaltatrice.

La conclusione cosi raggiunta appare motivata in modo esauriente ed e' senz'altro corretta dal punto di vista dell'applicazione della legge sul l'interpretazione del contratto, che impone di valutare, innanzi tutto, il significato letterale del testo negoziale (articolo 1362 c.c.) (Cass. n. 18180 en. 4176 del 2007).

Per contro privi di consistenza appaiono i rilievi della societa' ricorrente in via incidentale in ordine all'inserimento della clausola in questione tra parentesi ed al principio dell'autonomia dell'appaltatore.

Il primo dato e' invero irrilevante, essendo la parentesi una mera forma espressiva che in alcun modo incide sul contenuto ed efficacia della dichiarazione. Trarre dalla sua presenza la conclusione che la relativa clausola aveva un significato meramente esemplificativo costituisce, invero, un salto logico che non e' giustificato da alcun dato testuale, che certamente, puo' aggiungersi, non sarebbe mancato nel caso in cui l'intenzione delle parti fosse stata effettivamente in tal senso.

Del tutto non persuasivo e' anche il richiamo al principio dell'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua efficacia sul piano organizzativo e dell'esecuzione dell'opera per le modalita' non prefissate dal contratto, fermo restando comunque l'obbligo dell'appaltatore di conformarsi alle regole dell'arte, ma che non puo' evidentemente essere invocato per giustificare la mancata osservanza di precise prescrizioni tecniche stabilite in modo espresso dal contratto.

Del tutto generiche appaiono infine le altre doglianze che lamentano la mancala adozione da parte del giudice di merito di criteri di interpretazione logica e sistematica, non avendo la ricorrente richiamato ne' riprodotto con sufficiente chiarezza, come era invece suo onere in osservanza del principio della autosufficienza del ricorso per cassazione, precisi elementi testuali o fattuali in grado di suffragare il proprio assunto.

4. Il ricorso principale e' fondato nei limiti e nei termini che si preciseranno. L'affermazione della Corte territoriale che, pur riconoscendo che l'appaltatore non aveva esattamente adempiuto l'obbligazione assunta in contratto, eseguendo l'opera con modalita' difformi da quelle stabilite, ha ritenuto fondata la sua domanda di pagamento del saldo del corrispettivo sul presupposto che il suo inadempimento fosse di scarsa gravita', non appare giuridicamente corretta. Essa contrasta, infatti, con il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, secondo cui la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve offrire di eseguire la propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte e' tenuta. L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioe' di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa. Con l'effetto che la sua domanda non puo' essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento e cio' risulti accertato in corso di causa, come per l'appunto avvenuto nel caso di specie, in cui il giudice di merito ha riscontrato che l'opera dell'appaltatore era stata eseguita in parziale difformita' dalle prescrizioni contrattuali che ne determinavano modalita' e le caratteristiche.

Sulla base di tali rilievi, il riferimento alla scarsa importanza dell'inadempimento dell'appaltatore compiuto dalla Corte territoriale per giustificare l'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo e' non solo giuridicamente inesatto, ma altresi' fuorviante. La nozione relativa all'importanza dell'inadempimento e' infatti impiegata dall'articolo 1455 c.c., esclusivamente come limite alla domanda di risoluzione del contratto e non gia' a quella volta ad ottenere il suo adempimento, differenza che ben si spiega con l'esigenza di prevedere, in qualche modo limitandola, l'operativita' del rimedio della risoluzione soltanto nei casi in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il c.d. sinallagma funzionale, atteso che la relativa azione e' diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale, vale a dire a costituire un effetto diverso e contrapposto rispetto a quello della sua esecuzione, che ha gia' ricevuto un assetto di interessi ben definito tramite il regolamento contrattuale.

La diversita' delle due situazioni domanda di risoluzione, da un lato, domanda di adempimento, dall'altro si misura del resto agevolmente proprio dal confronto tra l'articolo 1455 c.c., e l'articolo 1460 c.c., laddove quest'ultimo, nel disciplinare la facolta' del contraente di rifiutare l'adempimento in ragione dell'inadempimento della controparte, richiede che tale rifiuto, per essere legittimo, non debba essere contrario a buona fede, criterio qui da intendersi come buona fede in senso oggettivo in relazione al generale principio dell'esecuzione del contratto secondo buona fede (articolo 1375 c.c.) e che si differenzia dalla nozione di non scarsa importanza dell'inadempimento di cui all'articolo 1455 c.c., dal momento che esso tende a salvaguardare l'interesse positivo all'esatto adempimento del contratto con il solo limite costituito dal mero pretesto o abuso. La parte, pertanto, puo' legittimamente rifiutare di adempiere invocando l'inadempimento della controparte non quando esso riveste una certa gravita', ma purche' il suo rifiuto non sia contrario a buona fede. La gravita' dell'inadempimento, come si e' gia' rilevato, e' infatti un presupposto specificatamente previsto dalla legge per la risoluzione del contratto e trova la ragione della sua previsione proprio nella radicalita' e definitivita' di tale rimedio. L'eccezione di inadempimento e' invece attivabile nel caso di inesattezza qualitativa o quantitativa della prestazione pur se tale differenza non sia tale da giustificare la risoluzione del contratto, atteso che l'esercizio di questa mezzo di autotutela incide soltanto sull'esecuzione contrattuale, sospendendola temporaneamente. Con la conseguenza, quindi, sul piano delle garanzie contrattuali, che l'interesse all'adempimento, da intendersi qui come interesse all'esatto adempimento, e' tutelato, in conformita' al principio della efficacia vincolante del contratto (articolo 1372 c.c.), in maniera piu' intensa rispetto all'interesse alla risoluzione del contratto, non incontrando esso il limite, piu' rigoroso, della non scarsa importanza, ma soltanto quello della buona fede in senso oggettivo. 11 che non significa che la non scarsa importanza dell'inadempimento non possa integrare una di quelle situazioni in presenza delle quali il rifiuto di adempiere possa considerarsi contrario a buona fede, ma evidenzia come in due concetti non siano tra loro identificabili e che, pertanto, una tale affermazione non possa porsi in termini assoluti. Considerazione, questa, che toglie ogni persuasivita' al richiamo operato dalla sentenza de qua alla circostanza che la giurisprudenza abbia operato talvolta la sovrapposizione di tali criteri (cfr. la massima della sentenza di questa Corte n. 669 del 2000, riportata dalla sentenza de qua) al fine di escludere la legittimita' dell'eccezione di inadempimento a fronte di difformita' trascurabili.

A cio' puo' aggiungersi che, con riferimento al contratto di appalto, l'interesse all'esatto adempimento viene salvaguardato dalla legge in maniera ancora piu' pregnante, dovendo a tal fine considerarsi le disposizioni che conferiscono al committente rimedi specifici volti a denunziare le difformita' ed i vizi dell'opera e ad ottenerne l'eliminazione da parte dell'appaltatore (articoli 1667 e 1668 c.c.). Questi particolari mezzi di tutela trovano infatti la loro ragion d'essere nella particolare causa di questo contratto, avente ad oggetto l'esecuzione di un'opera determinata, di cui si presume le parti abbiano indicato in concreto le caratteristiche e proprieta', la cui indicazione esprime e sostanzia un preciso interesse del committente, il quale, nello stabilire le modalita' di esecuzione dei lavori ed i requisiti dell'opera, rappresenta che il proprio interesse non si dirige al conseguimento di un'opera genericamente determinata, ma all'ottenimento dell'opera cosi' come descritta nel contratto.

La Corte di appello ha pertanto errato nel valutare la legittimita' dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente alla luce del criterio della importanza dell'inadempimento, in luogo di quello della buona fede. Nel caso concreto la divergenza dell'opera eseguita da quella commissionata risultava infatti, come riconosciuto dalla stessa sentenza, da un precisa prescrizione contrattuale, che indicava una specifica modalita' di esecuzione dell'opera, alla cui osservanza, per il suo stesso contenuto, non poteva non corrispondere un preciso interesse del committente. Con la conseguenza che il suo rifiuto di pagare l'ultima rata del prezzo non poteva considerarsi contrario al principio della buona fede contrattuale. Per tale ragione il ricorso principale e' accolto.

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale, che contesta la statuizione della sentenza di appello che ha confermato la condanna dell'appaltatore all'adempimento, e' infondato.

La garanzia dell'appaltatore a fronte delle difformita' dell'opera eseguita rispetto al contratto, che, come si e' detto, rientra nell'alveo della responsabilita' e' inadempimento, sussiste in tutti i casi in cui i lavori non siano stati eseguiti secondo le prescrizioni contrattualmente stabilite. Cio' comporta che l'appaltatore non puo' sottrarsi a tale garanzia ed alla responsabilita' che ne consegue eccependo che comunque l'opus rispetta l'interesse sostanziale del committente, in quanto, attesa la vincolativita' del contratto, l'opera che soddisfa l'interesse del committente, al di la' dell'ipotesi non dedotta di varianti necessarie, e' esclusivamente quella che e' descritta nel contratto. La premessa da cui muove la censura, che vale a dire l'appaltatore possa scegliere le modalita' di adempimento che preferisce, disattendendo per tale via le precise indicazioni del contratto, appare pertanto priva di giuridico fondamento.

6. In conclusione, il ricorso principale e' accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; sussistendone le condizioni, la causa e' decisa nel merito e, richiamate le considerazioni svolte, la domanda di opposizione proposta dalla Le. e' accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa, in relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da Le. An. Ma. e revoca il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della s.a.s. Mi. El.; condanna quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.600,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori.


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