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La parte cui il contratto concede la possibilità di recedere ad nutum è tenuta a comportarsi secondo buona fede

Qualora un contratto preveda il diritto di recesso ad nutum in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi, per il semplice fatto che i contraenti hanno previsto espressamente quella clausola in virtù della loro libertà e autonomia contrattuale, dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto. La mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare, infatti, un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Conseguenzialmente, accertato l'abuso, può sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici. Nella fattispecie, la Suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale la quale, relativamente al contratto di concessione di vendita intercorrente tra una nota casa automobilistica e i suoi numerosi concessionari, aveva erroneamente ritenuto che l'espressa previsione contrattuale del recesso ad nutum in favore della casa automobilistica non potesse consentire al giudicante nessun sindacato sull'esercizio di tale facoltà, non essendo necessario alcun controllo causale circa l'esercizio di un potere che rientrava nella libertà di scelta dell'operatore economico in un libero mercato(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 settembre 2009, n. 20106).

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