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La responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'operadeve ritenersi esclusa nel solo caso in cui l'ingerenza e le istruzioni del committente abbiano una continuità ed un'analiticità tali da elidere nell'esecutore ogni facoltà di vaglio

La responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c., deve ritenersi esclusa nel solo caso in cui l'ingerenza e le istruzioni del committente abbiano una continuità ed un'analiticità tali da elidere nell'esecutore ogni facoltà di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma ipso facto in un rapporto di lavoro subordinato e l'appaltatore in nudus minister del committente. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 2 dicembre 2008, n. 28605)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Presidente

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 10209/2004 proposto da:

CL. IM. CO. ED. F. RA. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMIROTTI ROBERTO;

- ricorrente -

contro

MA. SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, COND (OMESSO) in persona dell'Amministratore pro tempore;

- intimati -

sul ricorso 12417/2004 proposto da:

MA. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato LUDINI ELIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOCATI GIUSEPPE;

- ricorrente -

contro

CL. IM. CO. ED. F. RA. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMIROTTI ROBERTO;

- controricorrente -

e contro

COND (OMESSO) in persona dell'Amministratore pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 671/2003 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/03/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2008 dal Consigliere Dott. SCHERILLO Giovanna;

udito l'Avvocato BERTAZZOLI Fabio, con delega depositata in udienza dell'Avvocato TOMIROTTI Roberto, difensore del ricorrente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in data 4.10.1984 il Condominio dell'edificio sito in (OMESSO), convenne davanti al Tribunale di Milano la s.p.a. CL. e la s.r.l. MA. perche' fossero condannate in solido, ovvero in proporzione delle rispettive responsabilita', a pagare la somma di lire 44.118.831 a titolo di risarcimento dei danni causati dai gravi difetti costruttivi dell'edificio condominiale costruito dalla MA. e venduto dalla CL., per unita' separate, a diversi soggetti.

A sostegno della domanda il Condominio espose che nei vani sotterranei dello stabile erano state accertate infiltrazioni di liquame provenienti dalle fosse biologiche, interrate sotto le strade pubbliche che fiancheggiavano l'edificio condominiale.

La societa' CL., costituitasi, chiese il rigetto della domanda eccependo - per quanto ancora rileva - il proprio difetto di legittimazione passiva avendo essa affidato l'appalto per la costruzione dell'opera alla societa' MA., ed avendo poi venduto lo stabile frazionatamente; eccepi', inoltre, che i danni erano addebitatoli allo schiacciamento cagionato dal passaggio delle pesanti macchine adoperate dal Comune di Garbagnate per asfaltare le strade pubbliche soprastanti alle fosse biologiche; in ogni caso chiese di poter chiamare in causa la MA. per essere manlevata, in forza del contratto di appalto, dall'eventuale esito sfavorevole della lite.

La MA., chiamata in causa su autorizzazione del giudice, si costitui' e, negando la propria responsabilita', sostenne di avere costruito le fosse biologiche secondo il progetto ed in base alle istruzioni fornite dalla committente CL..

All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Milano, ritenuta la responsabilita' paritaria di entrambe le convenute (la CL. per avere fornito il progetto senza prevedere accorgimenti in relazione alla collocazione delle fosse biologiche sotto la strada pubblica, e la MA. per l'imperfetta sigillatura delle stesse), con sentenza 23.11.1988, condanno' entrambe, in solido, al risarcimento dei danni in favore del Condominio nella misura di lire 40 milioni.

La decisione, impugnata da entrambe le soccombenti, venne riformata dalla Corte d'appello di Milano che, ritenuta responsabile dei gravi difetti dell'opera soltanto l'appaltatrice MA., con sentenza 15.1.1992, accolse il gravame della CL. assolvendo la detta societa' dalla domanda del Condominio. Nel resto, confermo' la sentenza di primo grado.

Contro la decisione proposero ricorso per cassazione la MA. con due motivi di censura e, in via incidentale, il Condominio con un unico motivo.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13106/95, accogliendo il secondo motivo del ricorso principale (rigettato il primo), nonche' il ricorso incidentale, annullo' la sentenza d'appello rinviando la causa al giudice a quo per nuovo esame.

La Corte Suprema rilevo' il vizio di motivazione da cui era affetta la sentenza impugnata, in quanto il giudice d'appello, nell'individuare le cause dei gravi difetti lamentati dal Condominio, aveva: a) omesso di esaminare il progetto fornito dalla CL. all'appaltatore e, di conseguenza, omesso di mettere in relazione le indicazioni del progetto con la destinazione dell'area soprastante alle fosse, si da poter stabilire l'eventuale concordanza del progetto in questione con la destinazione pubblica o privata dell'area al momento dell'inizio dei lavori; b) omesso di accertare l'incidenza dell'asfaltatura dell'area, con l'inevitabile, connesso, transito di mezzi pesanti, sulla sigillatura degli anelli in cemento armato costituenti le fosse biologiche.

La MA. procedette alla riassunzione della causa davanti alla Corte d'appello di Milano, la quale, all'esito di una nuova CTU, con sentenza n. 671/03, respinse entrambi gli appelli proposti dalle parti contro la sentenza di primo grado, che confermo' integralmente.

Contro la sentenza la societa' CL. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi di censura.

La MA. ha resistito con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su tre motivi di censura illustrati con una memoria difensiva.

Il Condominio non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Va anzitutto disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ed esaminato per primo il ricorso principale, contenente due motivi di censura.

1 - Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' ex articolo 1669 c.p.c., della committente CL., odierna ricorrente.

In particolare, si lamenta che il giudice di rinvio, pur avendo ritenuto responsabile l'appaltatore MA., perche' agendo in piena autonomia e non quale nudus minister della committente, si era discostato dal progetto da questa fornitole, anziche' escludere la responsabilita' della CL., l'ha invece contraddittoriamente affermata proprio in ragione del fatto che aveva fornito il progetto all'appaltatore.

A maggior ragione, prosegue la ricorrente, il giudicante avrebbe dovuto escludere la responsabilita' della committente, posto che aveva ritenuto la responsabilita' dell'appaltatore aggravata dal fatto che questi conosceva la destinazione dell'area soprastante le fosse biologiche.

Lamenta, inoltre, la ricorrente che erroneamente sono stati applicati al caso di specie i principi in tema di responsabilita' del venditore - costruttore, il cui presupposto e' costituito dall'ingerenza nell'esecuzione dei lavori svolti dall'appaltatore, senza accertare in concreto se l'ingerenza vi era stata.

Ed ancora, le circostanze di fatto indicate nella sentenza impugnata per giustificare il giudizio di responsabilita' a carico della ricorrente, e cioe' che la CL., oltre a fornire il progetto, aveva nominato il direttore dei lavori e aveva stipulato un contratto di appalto contenente una speciale clausola secondo cui la MA. era obbligata ad eseguire i lavori sotto la diretta e continua sorveglianza ed assistenza di persone altamente qualificate e di provata capacita' e di gradimento alla direzione lavori e alla committente, non ne implicavano automaticamente la responsabilita', che andava accertata in concreto, tenendo altresi' conto che la suddetta clausola concedeva alla CL. una facolta', ma non poneva a suo carico alcun obbligo di sorveglianza.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 1662 e 1669 c.c.) in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice di rinvio ritenuto la ricorrente responsabile dei gravi difetti dell'opera per il solo fatto di non avere controllato l'esecuzione dei lavori, non considerando: a) che la legge non pone a carico del committente un obbligo di sorveglianza e che un obbligo siffatto e' configurabile soltanto nel caso, che nella specie non ricorreva, di ingerenza nel lavoro dell'appaltatore; b) che l'obbligo di controllo dei lavori spetta al direttore dei lavori, la cui nomina e' un diritto del committente, non gia' fonte di responsabilita' per lo stesso; c) che, a loro volta, anche il progettista e il direttore dei lavori possono essere ritenuti responsabili ex articolo 1669 c.c., soltanto se si sono materialmente ingeriti nel lavoro dell'appaltatore riducendo costui a mero esecutore degli ordini impartiti.

2 - I due motivi, da trattare congiuntamente perche' tra loro connessi e, in parte, anche ripetitivi, vanno entrambi disattesi.

Dalla lettura della sentenza risulta che la CL. e' stata ritenuta responsabile perche', quale venditrice dell'immobile, aveva "fornito all'appaltatore il progetto completo dell'opera", "curato la direzione dei lavori, avvalendosi dello stesso progettista dell'opera" e, grazie ad un'apposita clausola contrattuale, "previsto espressamente che per la sorveglianza dei lavori l'appaltatore doveva avvalersi di persone "di gradimento del direttore dei lavori e della committente", presupposti, questi, che "anche separatamente concorrevano a determinare ex articolo 1669 c.c., la responsabilita' del venditore" (v. sentenza sub 4).

Quindi, contrariamente a quanto si sostiene nei due motivi di ricorso, il fondamento della responsabilita' della CL. non e' stato individuato in un generale ed astratto obbligo di controllo che le incombeva quale committente, bensi' nel piu' ampio ed articolato ruolo rivestito nel caso concreto, che, rendendo a lei riferibile, sotto molti profili, la costruzione dell'opera, la obbligava a tenere una determinata condotta, che invece non era stata punto osservata. In ragione di tale ruolo - si legge, infatti, nella sentenza - la CL. avrebbe dovuto "prontamente rilevare e contestare alla MA. le rilevanti difformita' dell'opera rispetto al progetto", da lei stessa predisposto e fornito all'appaltatore. Invece, si legge ancora nella sentenza, la CL. "aveva accettato l'esecuzione dell'opera senza nulla obiettare, con l'aggravante di essere direttamente a conoscenza che l'area soprastante alle fosse biologiche avrebbe avuto una destinazione pubblica, non esclusa, quindi, quella stradale".

La decisione e' conforme ai principi di diritto relativi alla materia in esame, secondo i quali la natura extracontrattuale della responsabilita' ex articolo 1669 c.c., trova applicazione anche a carico del venditore che per la realizzazione dell'opera non si sia limitato a fare ricorso ad un appaltatore, ma si sia avvalso di un progettista e/o di un direttore di sua fiducia, mantenendo il potere di sorveglianza sullo svolgimento dei lavori, si che la costruzione sia per tali ragioni a lui comunque riferibile (v. ex plurimis: Cass. 4622/2002, nonche' Cass. 13003/2000, richiamata dalla sentenza).

Il giudizio di responsabilita' e' stato formulato non in astratto, come sostiene la ricorrente, bensi' in concreto con puntuali, dettagliati richiami, alle risultanze probatorie, peraltro non tutti specificamente censurati.

Ne' ricorrono i denunciati profili di illogicita' della sentenza.

L'affermazione di responsabilita' della CL. non e' infatti incompatibile con l'affermazione di responsabilita' della MA., essendo diversi e distinti gli addebiti di colpa formulati a carico di ciascuna (omesso controllo per la CL.; difformita' e inadeguatezza dell'opera rispetto al progetto, per la MA.). Inoltre, in presenza di gravi difetti dell'opera, la responsabilita' dell'appaltatore, pur restando distinta ed autonoma, puo' concorrere con la responsabilita' di altri soggetti. Nel caso di specie i soggetti responsabili sono stati correttamente individuati soltanto nelle due predette due societa', in quanto il giudizio riguardava soltanto le posizioni di queste due figure, non anche quelle del progettista e del direttore dei lavori.

Quanto alla "aggravante" di responsabilita' derivante dalla conoscenza della destinazione dell'area soprastante alle fosse biologiche, dalla sentenza risulta chiaramente che essa non e' stata imputata alla MA. (come erroneamente si afferma nel ricorso), bensi', in assoluta coerenza con la ratio decidendi, alla CL. perche', avendo predisposto il progetto, non poteva ignorare la circostanza.

Il ricorso principale va percio' respinto.

3. 1 - Va ora esaminato il ricorso incidentale il quale contiene tre motivi.

Con il primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 384 c.p.c., e articolo 1669 c.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo per non avere il giudice di rinvio osservato i limiti fissati dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione.

Secondo la ricorrente, il giudice di rinvio doveva accertare, con riferimento alla posizione della CL., l'idoneita' del progetto in relazione alla destinazione dell'area soprastante alle fosse biologiche, il che implicava la verifica degli accorgimenti tecnici adottati nel progetto; con riferimento alla posizione della MA., doveva limitarsi, invece, ad accertare quanto richiesto dalla Cassazione, e cioe' soltanto l'incidenza dell'asfaltatura dell'area soprastante alle fosse biologiche sulla sigillatura delle fosse stesse, il che implicava soltanto la verifica della conformita' al progetto dell'opera realizzata dalla MA.. Invece, quanto al primo profilo, il giudice di rinvio aveva esteso l'indagine alla conoscibilita' da parte della MA. della destinazione dell'area, pur non essendo quest'ultimo accertamento richiesto dalla sentenza di annullamento; quanto al secondo profilo, aveva ritenuto carente la soluzione adottata dalla MA., senza prendere in esame il progetto predisposto dalla CL..

2 - Col secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 1669 c.c., per non avere il giudice di rinvio considerato che la MA. aveva agito quale mero esecutore materiale delle prescrizioni della committente che aveva fornito il progetto. In quanto mero esecutore, non era tenuta a verificare il progetto, tanto meno ad accertare quali erano le previsioni urbanistiche e gli accordi tra il committente e il Comune, e ancor meno a conoscere la destinazione dell'area soprastante le fosse settiche.

3 - Con il terzo motivo si denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al giudizio di responsabilita' formulato a carico della MA.. In particolare, si lamenta che la ricorrente e' stata ritenuta direttamente responsabile per essersi discostata dal progetto e dalle previsioni contrattuali, senza fornire alcuna motivazione in ordine al nesso di causalita' tra la fuoriuscita di liquami e le asserite difformita' di esecuzione dell'opera e senza chiarire se la fuoriuscita era dovuta ad inidoneita' del progetto. Inoltre la sentenza ha fatto riferimento alle vibrazioni dovute al passaggio di carichi pesanti, benche' l'indagine commessa dalla Corte di Cassazione riguardasse i difetti di sigillatura delle fosse. Infine, ha fatto riferimento alle previsioni contrattuali e alla convenzione con il Comune, senza tenere conto che nel contratto d'appalto non risultava la destinazione dell'area, la quale, comunque, era destinata a verde pubblico.

4 - Il primo motivo va esaminato insieme con il terzo motivo, che e' connesso e, in parte, anche ripetitivo.

Le censure vanno tutte disattese.

Nel caso di rinvio disposto a seguito di cassazione della sentenza impugnata per vizi della motivazione su punti decisivi della controversia, il potere del giudice di rinvio non e' limitato all'esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma si estende a tutte le facolta' relative all'accertamento e alla valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice di merito, ditalche' egli e' libero di riformulare il giudizio complessivo sulla base di tutti i fatti di causa, anche prescindendo da quelli oggetto del riesame commessogli dalla Cassazione (ex plurimis: Cass. 2605/06).

Nel caso in esame, l'annullamento era stato disposto per vizi di motivazione. Pertanto, il giudice di rinvio, una volta compiuti gli accertamenti disposti dalla sentenza di annullamento, ben poteva riformulare il giudizio di responsabilita' sulla base di tutto il materiale probatorio, libero di utilizzare o meno, i nuovi elementi acquisiti.

Nella specie il giudizio di responsabilita' formulato a carico della MA. appare il frutto del ragionato esame di tutte le risultanze processuali, di cui la sentenza ha indicato diffusamente quelle ritenute significative ai fini della decisione.

I dettagliati - e non specificamente censurati - richiami contenuti nella sentenza alla "descrizione tecnica delle opere" e allo "schema" allegati al contratto di appalto (in cui le fosse erano progettate come "strutture monoblocco a pianta rettangolare in cemento armato con pareti esterne di cm. 15 e con fondo di cm. 25"), nonche' alle "tavole progettuali allegate alla concessione e al contratto di appalto" (da cui risultava che la sede stradale era prevista proprio in corrispondenza dell'area in cui dovevano essere collocate le fosse), e la contrapposta descrizione - anche questa non specificamente censurata - delle fosse biologiche realizzate dalla MA. (consistenti in "segmenti cilindrici" in cemento, con "spessore di 5 cm", sovrapposti l'uno sull'altro "senza sigillatura e senza fondo"), da un lato dimostrano la validita' e completezza dell'indagine relativa all'idoneita' del progetto (questo, infatti, e' stato ritenuto adeguato non solo perche' approvato dal Comune di Garbagnate, al cui regolamento si conformava, ma anche perche', per le sue caratteristiche tecniche, appariva idoneo a sopportare la pressione dei carichi e delle vibrazioni provenienti dall'area soprastante alle fosse biologiche, e quindi alla particolare destinazione a sede stradale dell'area in questione). Dall'altro giustificano ampiamente, anche con riferimento al nesso di causalita', il giudizio di colpa formulato a carico dell'appaltatore, essendo a tal fine sufficienti, senza necessita' di fare ricorso ai nuovi elementi acquisiti in ordine all'incidenza dell'asfaltatura sulla sigillatura delle fosse, gli elementi gia' accertati nei precedenti gradi, da cui risultava palese il duplice profilo di responsabilita' della MA., per essersi la stessa discostata microscopicamente dal progetto e per avere adotttato una soluzione costruttiva che si era rivelata, per le negative conseguenze che si erano determinate allorche' l'area soprastante alle fosse biologiche era stata asfaltata e resa transitabile anche con veicoli (infiltrazioni di liquame nelle autorimesse condominiali causate dall'insufficiente tenuta delle fosse), tecnicamente inadeguata (v. sentenza sub 3, ultima parte).

Entrambi i motivi vanno percio' respinti.

5 - Resta ora da esaminare il secondo, ed ultimo, motivo del ricorso incidentale, che e' infondato anch'esso.

La responsabilita' dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera ex articolo 1669 c.c., e deve ritenersi esclusa nel solo caso in cui l'ingerenza e le istruzioni del committente abbiano una continuita' ed un'analiticita' tali da elidere nell'esecutore ogni facolta' di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma ipsofacto in un rapporto di lavoro subordinato e l'appaltatore in nudus minister del committente (ex plurimis: Cass. 1154/2002).

Nel caso di specie, come diffusamente esposto nella sentenza, la committente CL. non solo non si era ingerita nell'esecuzione dei lavori, ma non aveva neppure esercitato il controllo che si era riservato contrattualmente, e che comunque le incombeva per avere fornito il progetto e nominato il direttore dei lavori, sicche' l'appaltatore non poteva ritenersi nudus minister della committente, avendo eseguito l'opera in completa autonomia, e proprio in ragione di tale autonomia, era chiamato a rispondere della soluzione adottata in difformita' dal progetto.

Anche il ricorso incidentale va, pertanto, respinto.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte:

Riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi compensando le spese.

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