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La responsabilità esclusiva dell'appaltatore nei confronti dei terzi viene meno allorché il committente si sia ingerito nella esecuzione dell'opera imponendogli le sue direttive, dalle quali sia poi derivato il danno

L'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nella esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione, apprestandone i mezzi e curandone le modalità di intervento, comporta - di regola - la di lui responsabilità per i danni arrecati a terzi. Detta responsabilità viene meno allorché il committente si sia ingerito nella esecuzione dell'opera imponendo all'appaltatore le sue direttive, dalle quali sia poi derivato il danno a terzi. Solo in tale caso può ritenersi che l'appaltatore sia divenuto nudus minister del committente, in relazione all'evento dannoso. (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 29 marzo 2007, n. 7755)



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L'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nella esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione, apprestandone i mezzi e curandone le modalità di intervento, comporta - di regola - la di lui responsabilità per i danni arrecati a terzi. Detta responsabilità viene meno allorché il committente si sia ingerito nella esecuzione dell'opera imponendo all'appaltatore le sue direttive, dalle quali sia poi derivato il danno a terzi. Solo in tale caso può ritenersi che l'appaltatore sia divenuto nudus minister del committente, in relazione all'evento dannoso. (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 29 marzo 2007, n. 7755)

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