Contratti: Guide e Consulenze Legali

Chiedi un contratto

Redigiamo il tuo contratto sulle tue esigenze
in 48 ore a soli 98 euro!

La richiesta di accertamento preventivo interrompe il decorso del termine annuale di decadenza per l'esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c.

La proposizione di un giudizio "conservativo" come quello che punta ad acquisire elementi di prova della responsabilità del costruttore-venditore manifesta la volontà di esercitare il diritto ex art. 1669 Cc bloccando il decorso del termine annuale di decadenza. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 20 maggio 2009, n. 11743)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21002/2004 proposto da:

PE. PA. , FE. EM. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320D/4, presso lo studio dell'avvocato MAZZA GIGLIOLA, rappresentati e difesi dagli avvocati JANNARELLI LUIGI, JANNARELLI PASQUALE;

- ricorrenti -

e contro

ED. FE. SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza n. 353/2004 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2009 dal Consigliere Dott. PICCIALLI LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27.12.00 il Tribunale di Foggia, accogliendo per quanto di ritenuta ragione la domanda proposta il (OMESSO) da Pe.Pa. Fr. ed Fe.Em. , nei confronti della societa' "Ed. Fe. s.r.l.", che si era costituita resistendo alla richiesta, diretta all'eliminazione di vizi ed al risarcimento dei danni, relativi ad un appartamento in (OMESSO) costruito e venduto dalla convenuta, condanno' quest'ultima al pagamento in favore degli attori della somma di lire 6.075.000, con interessi dal maggio 1998, oltre al rimborso delle spese di lite.

La societa' proponeva appello articolato su vari motivi, al quale resistevano, costituendosi, il Pe. e la Fe. e l'adita Corte di Bari, con sentenza dei 27.2 - 28.4.04, in accoglimento del gravame dichiarava "prescritto in base alla decorrenza del termine annuale di cui all'articolo 1669 c.c., il diritto degli appellati. A denunciare i vizi di costruzione...", con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, sulla base delle seguenti essenziali considerazioni, ritenute assorbenti rispetto ad ogni altro motivo dedotto: a) il rigetto da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di prescrizione, sul rilievo che gli inconvenienti accertati dal c.t.u. in corso di causa permanessero all'epoca del sopralluogo, non risultava correlato ad alcuna qualificazione giuridica dell'azione; b) dovendo quest'ultima ricondursi all'articolo 1669 c.c. e trovando pertanto applicazione il termine annuale di prescrizione previsto da quella norma, essendo stati i vizi denunciati con una lettera del legale degli attori fin dal 18.11.94, la domanda del 28.10.96 era da ritenersi tardiva; c) a tal proposito la tesi degli attori, di "aver preso coscienza dei difetti solo in corso di causa", era contrastata dal contenuto della citata missiva, "con la quale erano stati denunciati precisi difetti di costruzione".

Contro tale sentenza il Pe. e la Fe. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Illustrati da successiva memoria.

La societa' intimata non ha svolto, in questa sede, attivita' difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell'articolo 112 c.p.c., censurandosi per mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato la qualificazione da parte dei giudici di appello dell'azione in attrice in base all'articolo 1669 c.c., con la conseguente applicazione del termine prescrizionale annuale. Tale qualificazione sarebbe "riduttiva ed errata atteso che gli attori non chiedevano solo la eliminazione dei vizi ma anche il ristoro dei danni conseguenti al ridotto godimento dell'immobile, danni pure riconosciuti e liquidati dal 1 Giudice".

Il motivo non merita accoglimento, considerato che la qualificazione dell'azione compete, sulla base delle ragioni esposte dalla parte istante a fondamento della domanda, al giudice, che non e' vincolato dal nomen iuris dalla stessa eventualmente indicato a sostegno della pretesa, ma solo, agli effetti dell'articolo 112 c.p.c., dalla prospettazione dei fatti dedotti quale causapetendi e dalle richieste in concreto formulate.

Nel caso di specie, come risulta dalla narrativa della sentenza (richiamata e fatta propria dai ricorrenti nella premessa espositiva del ricorso), i coniugi Pe. - Fe. avevano agito nei confronti della societa' costruttrice e venditrice dell'appartamento al fine di conseguirne la condanna "all'esecuzione di opere per eliminare i vizi con risarcimento del danno per il disagio...", cosi' proponendo una domanda chiaramente riconducibile alla previsione di cui all'articolo 1669 c.c., che per costante giurisprudenza di legittimita' configura un'azione di natura extracontrattuale, basata su una presunzione di responsabilita' e prevista, in funzione di interessi anche di natura generale, al fine di garantire la stabilita' e solidita' degli edifici e della altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata; tale azione e' esperibile non solo nei confronti dell'appaltatore, ma pure del venditore dell'immobile, nel caso in cui questi ne sia stato anche il costruttore (v., tra le altre, Cass. n. 12406/01, 13003/00, 3146/98, 8109/97), ed accorda il diritto non solo ad esigere l'eliminazione dei vizi di costruzione, vale a dire alla reintegrazione in forma specifica, ma anche, in alternativa, quello per equivalente pecuniario (v. Cass. 10624/96, 4622/00, 8140/04), che nella specie era stato attribuito dal primo giudice, pretese rispetto alle quali quella, palesemente connessa e consequenziale, diretta a conseguire anche il ristoro degli ulteriori danni, dovuti al mancato o ridotto uso del bene, non da luogo ad un'azione di natura diversa, derivando dal medesimo titolo dedotto, con il conseguente assoggettamento allo speciale termine prescrizionale breve previsto dall'articolo 1669 c.c..

Il secondo motivo di ricorso, deducente violazione e falsa applicazione dell'articolo 1669 c.c., anche in riferimento all'articolo 2943 c.c., contiene tre profili di censura.

Con il primo si sostiene che erroneamente la corte barese avrebbe preso in considerazione, ai fini delle decorrenza del termine prescrizionale, =la missiva in data 18.11.94 del legale di fiducia degli attori, poiche' dal contenuto della stessa, limitata ad elencare i fenomeni di infiltrazioni ed umidita' interessanti lo stabile, non sarebbe stato possibile desumere alcuna consapevolezza dell'origine e delle cause degli inconvenienti e la loro eventuale riconducibilita' a vizi e difetti di costruzione, accertati solo con la successiva consulenza tecnica.

La censura e' infondata, considerato che, come gli stessi ricorrenti ammettono, con la lettera erano state denunciate "infiltrazioni a livello di solaio di copertura ed a livello di solai di calpestio dei piani terra con consistenti macchie di umidita' che rendono poco vivibili ai ambienti interni", vale a dire fenomeni evidenti e rilevanti che, tenuto conto della recente risalenza della costruzione e della localizzazione in corrispondenza di un elemento strutturale della stessa (il solaio suddetto), non potevano che essere ascrivibili a difetti di costruzione dell'immobile, dei quali, dunque, gli attori avevano gia' acquisito quell'apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravita' dei difetti, piu' che nutrire semplici sospetti, richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimita' (v., tra le altre, Cass. n. 81/00, 6092/00), in base alla quale erano gia' in grado di poter invocare - come in effetti hanno fatto con la comunicazione epistolare - la presunzione di responsabilita' gravante ex articolo 1669 c.c. a carico del costruttore, mentre la successiva verifica tecnica in sede giudiziale avrebbe costituito solo la conferma della relativa sussistenza, entita' ed eziologia (v. Cass. n. 9199/01, 4622/02, che sull'analoga questione della decorrenza del termine decadenziale di cui all'articolo 1669 c.c., hanno cassato le decisioni di merito secondo le quali solo con la consulenza tecnica la parte attrice avrebbe acquisito certezza al riguardo).

Con il secondo e subordinato profilo si censura la decisione di appello per non aver tenuto conto che, comunque, il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto, ancor prima che dall'atto di citazione, dal ricorso per accertamento tecnico preventivo, promosso dal condominio e dalla Fe. in proprio, sin dall'(OMESSO); dagli atti relativi, acquisiti al processo fin dal primo grado, avrebbe dovuto desumersi che, in realta', l'azione giudiziaria era stata iniziata con la proposizione di quel ricorso e non, piu' tardi, con la notificazione dell'atto di citazione.

La censura, fondata nei sensi di seguito precisati, va accolta, in quanto confortata confortata dal conforme indirizzo della giurisprudenza di legittimita', secondo il quale la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo comporta l'interruzione del termine prescrizionale ai sensi dell'articolo 2943 c.c., comma 1, in relazione al diritto oggetto della richiesta istruttoria (v. Cass. n. 11087/00, 3045/00, 696/97).

Da tale principio il collegio non ritiene di doversi discostare, tenuto conto che il ricorso per accertamento tecnico preventivo, in quanto diretto ad acquisire elementi di prova in funzione della conferma della fondatezza della pretesa sostanziale dedotta, integra la proposizione di un giudizio "conservativo", come tale rientrante nell'espressa previsione di cui alla citata norma, configurando un'iniziativa processuale con la quale viene inequivocamente manifestata alla controparte la propria volonta' di esercitare il diritto in questione.

Nel caso di specie risulta, dalla narrativa della sentenza impugnata (pag. 5, punto 7), che tra gli altri atti acquisiti dal giudice di primo grado figuravano quelli relativi ad un accertamento tecnico preventivo, instaurato prima del giudizio di merito.

Di tale allegazione, ancorche' contestata dalla parte appellante sul rilievo, tra gli altri, che l'accertamento tecnico fosse stato richiesto solo dal condominio e non anche dalla Fe. , come pur sostenuto da parte degli appellati oggi ricorrenti, non si e' occupata la Corte di merito, cosi' omettendo un accertamento decisivo ai fini della verifica del decorso o meno del termine di prescrizione (la cui interruzione, per principio consolidato dalle Sezioni Unite di questa Corte, va rilevata anche di ufficio, sulla scorta delle acquisizioni documentali in att :v. S.U. n. 15661/05, conf. sez. 1 n. 12401/98).

Non hanno tenuto conto i giudici di appello che, se effettivamente il ricorso de quo fosse stato promosso in data (OMESSO), a tutela del proprio di diritto di proprieta' individuale, anche dalla Fe. , avrebbe nei confronti di quest'ultima utilmente e di nuovo interrotto il termine di cui all'articolo 1669 c.c., avendo fatto seguito entro l'anno alla gia' citata lettera in data 18.11.94, con conseguente sospensione del relativo decorso sino alla conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, segnato dalla comunicazione alla parte del deposito dell'elaborato peritale, a partire dal quale avrebbe dovuto computarsi il nuovo decorsoci fine di stabilire la tempestivita' del successivo dedotto atto interruttivo, costituito dalla domanda giudiziale del 28.10.96.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata su tale punto e, rimanendo assorbito il terzo profilo di censura (contenente doglianze espressamente proposte "ancora piu' subordinatamente" rispetto a quelle precedenti), va disposto il rinvio ad altra sezione della corte di provenienza che provvedera' anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolta censura e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita', ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.

INDICE
DELLA GUIDA IN Contratti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2635 UTENTI