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La sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso non può introdurre varianti al contenuto del compromesso

La sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso non può introdurre varianti al contenuto del compromesso, ancorché riguardanti le sole modalità di esecuzione di una delle prestazioni, dovendo integralmente rispecchiare le previsioni negoziali delle parti quali risultanti dall'interpretazione del preliminare medesimo. (Tribunale Macerata Civile
Sentenza del 26 marzo 2008, n. 208)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MACERATA

Il Giudice Istruttore del Tribunale Ordinario di Macerata, Dott.ssa Marta D'Eramo, in funzione di Giudice monocratico

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in I grado iscritta al N. 239 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi del l'anno 1990, trattenuta in decisione air udienza del 25 ottobre 2007, promossa da:

Pr.Fo. S.p.a. (già Pr.Fo. S.r.l.) con sede in Mo. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Ma., alla via Iv.No. (...) presso e nello studio degli Avv.ti En.Ro. e Gi.Ma.Po., che la rappresentano e difendono, in forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso per sequestro conservativo;

attrice

CONTRO

Ic. di Br.Ga. e Il.Gi. S.n.c., corrente in Ch.di.Tr. (Me) rappresentata e difesa, in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, dell'avv. Al.Va. e con lui elettivamente domiciliata in Ma., alla Galleria de.Co. (...) :

convenuta

OGGETTO: convalida sequestro conservativo - responsabilità contrattuale

CONCLUSIONl DELLE PARTI

Come da verbale di udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30.1.1990 parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società convenuta, per ivi sentir accogliere le conclusioni rassegnate nei propri atti di causa.

Sosteneva, in particolare, che:

- in data 7.8.1986 aveva stipulato con la ditta convenuta un preliminare di compravendita avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in Ch.di.Tr., c.da Co. (...), descritto al N.C.E.U. del Comune di Tr., partita n. 1555, identificabile con l'intera particella n. 17 del foglio 13 consistente in un'area di mq. 2820, composto da due appartamenti per civile abitazione, magazzino, locale deposito, laboratorio ed opificio industriale, al prezzo concordato di £ 400.000.000, da corrispondersi nei termini essenziali ed improrogabili stabiliti agli artt. 4, 5 e 6;

- nonostante la promissoria acquirente fosse stata immessa nel possesso dei beni alla data di sottoscrizione del preliminare, i termini di pagamento previsti in contratto e quelli successivamente concordati tra le parti per mero spirito solidaristico non erano stati rispettati, di talché la stessa aveva accumulato un debito nominale pari a £ 291.000.000 per sorte residua, £ 216.255.527 per interessi maturati e £ 25.200.000 per rimborso I.V.A. su fatture;

- su ricorso della odierna deducente era stato concesso in data 10.1.1990 sequestro conservativo sui beni mobili di appartenenza alla debitrice fino alla concorrenza di £ 100.000.000 eseguito il successivo 19.1.1990, di cui si avanzava in questa sede richiesta di convalida (istanza che non veniva, tuttavia, riproposta dalla odierna deducente in sede di precisazione delle conclusioni), in uno con la declaratoria di intervenuta risoluzione del preliminare di compravendita ripassato tra le parti in data 7.8.1986, di diritto ovvero per grave inadempimento della convenuta, con condanna della stessa al risarcimento del danno. in misura comunque non inferiore a £ 100.000.000.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale contrastava l'avversa domanda sostenendo che:

- alcun inadempimento poteva esserle addebitato in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, stante la previsione contrattuale che consentiva al promissorio acquirente di far fronte al pagamento del corrispettivo facendo intervenire all'atto pubblico un istituto di credito per la costituzione di ipoteche o quant'altro necessario per ottenere affidamenti o mutui:

- essa deducente aveva regolarmente corrisposto un acconto di £ 60.000.000, nonché le prime due rate con scadenza rispettivamente al 31.12.1986 ed al 28.2.1987 per ulteriori £ 80.000.000, fintanto che, intervenuta la necessità di ottenere il previsto mutuo ipotecario per provvedere al pagamento integrale del prezzo ed avviate presso la Bn. le pratiche a tal fine necessarie, in accordo con la promissoria venditrice, in data 28.10.1987 venivano stipulati patti aggiuntivi alla scrittura privata 7.8.1986, con cui quest'ultima si impegnava a ritirare gli effetti cambiari consegnati alla ditta acquirente a garanzia del pagamento, in cambio dell'autorizzazione a trattenere la somma corrispondente dal ricavo netto dell'erogando mutuo;

- ottenuta in data 26.11.1987 la concessione di un mutuo per £ 300.000.000, la promissoria venditrice si rifiutava, tuttavia, di addivenire alla stipula dell'atto pubblico, sostenendo che sarebbe residuata a suo credito la somma di £ 40.000.000 a titolo di interessi, né si determinava a concludere la vendita una volta ottenuta, da parte del promissorio acquirente, la disponibilità da altro istituto di credito a concederle un mutuo di importo più consistente, mentre successivamente concludeva essa stessa con la Bn. un mutuo identico a quello che avrebbe dovuto ottenere la promissaria acquirente, con ciò manifestando evidentemente la propria intenzione di non addivenire alla stipula dell'atto pubblico di compravendita;

- il sequestro conservativo veniva, dunque, richiesto ed ottenuto sulla base di una rappresentazione dei fatti non veritiera, omettendo addirittura di menzionare i patti aggiuntivi del 28.10.1987, con ciò evidenziando un comportamento assolutamente inadempiente a fronte dell'obbligo di collaborazione sancito al punto n. 2 del contratto di compravendita, concretantesi nell'aver impedito alla ditta acquirente di ottenere il mutuo necessario per adempiere alle proprie obbligazioni; la misura concessa andava, dunque, revocata e la domanda respinta nel merito, con condanna della controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c.

Peraltro, con successivo atto di citazione notificato in data 21.3.1995 la Ic. conveniva in giudizio l'odierna parte attrice, al fine di ottenere una sentenza che costituisse valido titolo di trascrizione dell'intervenuto trasferimento in suo favore degli immobili oggetto del preliminare di vendita innanzi descritti ovvero, in subordine, una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto definitivo di compravendita, oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa, previa compensazione di quanto dovutole in esecuzione del preliminare di compravendita e successivi accordi integrativi; costituitasi in giudizio, la ditta Fo. chiedeva il rigetto della domanda e spiegava domanda riconvenzionale volta alla declaratoria dell'intervenuta risoluzione e del preliminare di vendita ripassato tra le parti, con condanna della Ic. al risarcimento del danno ed al rilascio del compendio immobiliare.

Il Giudice, verificata la regolare costituzione delle parti e disposta la riunione dei due giudizi. istruiva la causa con prove orali e documentali; indi, all'udienza del 25.10.2007. cui si perveniva all'esito di numerosi rinvii dovuti all'avvicendarsi di diversi giudici assegnatari, la tratteneva in decisione, concedendo alle parti i termini di giorni quaranta per il deposito di memorie conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento.

La sistematicità nella trattazione delle questioni sottoposte all'attenzione del giudicante impone di procedere, in prima istanza, all'esame della domanda spiegata da parte attrice nel giudizio più remoto, dalla stessa instaurato al fine di vedere convalidato il sequestro conservativo concesso ante causam - da intendersi per implicitamente rinunciata in quanto dalla stessa non espressamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, ma che deve, tuttavia, costituire oggetto della presente statuizione, avendo la controparte insistito per la revoca della misura (vedasi fogli allegati a verbale di udienza 2.3.2005, cui le parti facevano pedissequo richiamo in sede di udienza 25.10.2007) - ed accertata e dichiarata, nel merito, l'intervenuta risoluzione del preliminare che la vedeva promissaria venditrice del compendio immobiliare in premessa descritto, ripassato con la controparte in data 7.8.1986, ipso jure ovvero per suo grave inadempimento, con condanna della stessa al risarcimento del danno.

Si impone a tal fine una dettagliata analisi della documentazione versata in atti.

E' stabilito nel contratto ripassato tra le parti in data 7.8.1986 -il cui tenore letterale induce a ritenere, a tutti gli effetti, quale preliminare di compravendita, dovendo ai fini di tale qualificazione aversi esclusivo riguardo alla volontà effettiva dei contraenti, da intendersi finalizzata al raggiungimento di un accordo di contenuto predeterminato circa la stipula di un successivo contratto volto alla regolamentazione definitiva dell'affare, e non al nomen juris ed alle espressioni letterali utilizzate - che il prezzo convenuto di £ 400.000.000 dovesse essere corrisposto in parte (£ 60.000.000) all'atto della sottoscrizione -che assumeva la valenza di quietanza liberatoria - somma da intendersi quale caparra confirmatoria - e per la restante quota (pari a £ 340.000.000, oltre interessi al tasso indicato sulle somme dovute a decorrere dal 31.10.1986 fino al saldo effettivo) secondo le cadenze indicate sub. 5) dal 31.12.1986 al 31.10.1987, data ultima per la stipula dell'atto pubblico: si legge ancora nella richiamata clausola contrattuale che i termini convenuti dovevano ritenersi essenziali ed improrogabili per il promissario alienante e che il mancato rispetto, da parte del promissario acquirente, che veniva immediatamente immesso nel possesso, dei termini di pagamento convenuti avrebbe determinato la risoluzione ipso jure del contratto, con facoltà del promissario venditore di trattenere la caparra a titolo di risarcimento danni ed obbligo del primo di provvedere alla riconsegna dell'immobile nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della intervenuta risoluzione del contratto.

Con successivo accordo integrativo sottoscritto in data 28.10.1987 le parti convenivano che, a fronte dell'autorizzazione concessa dalla Ie. alla Fo. di accreditare in suo favore il ricavo netto relativo alla erogazione di un mutuo ipotecario concesso dalla Bn. (si veda al riguardo la scrittura privata sottoscritta in pari data dal legale rappresentante Ic., ove è sancito testualmente che l'importo accreditato "costituirà acconto sul prezzo convenuto nel preliminare di vendita, atto che rimane valido ed efficace tra le parti non costituendo l'odierna assunzione di obbligazione aggiuntiva modifica novativa del precedente rapporto), quest'ultima assumeva l'impegno di ritirare le cinque scadenze cambiarie dal 30.11.1987 al 10.2.1988 ivi indicate e di trattenere da tale ricavo le somme relative alle scadenze del 30.8.87 e del 31.10.1987 contemplate nella scrittura privata 7.8.1986; si legge ancora: "le parti si impegnano altresì a considerare il suddetto netto ricavo del mutuo ipotecario fino a concorrenza di altri titoli, esclusi gli effetti cambiari in scadenza al 31.10.1987. di interessi di dilazione, di eventuale I.v.a. a conguaglio delle fatture di cui alle trascrizioni immobiliari, sempre che l'erogazione del mutuo e dell'eventuale anticipo avvenga prima della scadenza di tutti i titoli qui indicati".

Tra la produzione documentale versata in atti risultano, inoltre, di particolare evidenza: missiva 26.11.1987 con cui la Bn. comunicava alla Ic. la possibilità di procedere alla stipulazione del mutuo condizionato solo qualora il venditore, attuale proprietario, si fosse reso disponibile a concedere ipoteca, ferma restando la conclusione dell'atto definitivo di erogazione una volta ottenuta la disponibilità necessaria ad effettuare l'acquisto dell'immobile cauzionale (documento il cui contenuto risulta confermato dal teste Tr.Gi., direttore Bn., il quale riferisce al riguardo che la prassi adottata prevedeva la stipula del mutuo mediante un primo atto finalizzato alla iscrizione dell'ipoteca ed un secondo atto di erogazione e che il trasferimento della proprietà poteva avvenire indifferentemente al momento della conclusione del contratto condizionato o di quello definitivo) : missiva 14.8.1988 con cui il Banco di Si. manifestava alla Ic., la propria disponibilità a dar corso all'istruttoria per la concessione di un finanziamento pari a £ 200.000.000: racc. 28.9.1989 a firma Fo. con cui veniva dichiarata la intervenuta risoluzione di diritto del preliminare di vendita, in forza della richiamata clausola contrattuale, per reiterato inadempimento della controparte agli impegni assunti.

L'intervenuta richiesta di finanziamento ad opera della Ic. ed il mancato raggiungimento di un accordo con i predetti istituti bancari trovano, peraltro, conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi: riferisce, in particolare, il teste Fo.Iv., all'epoca collaboratore della odierna società istante, di aver assistito alle trattative intervenute tra le parti per la erogazione del mutuo in favore della Ic., che veniva successivamente acceso in proprio dalla stessa Fo., in maniera frazionata. su suggerimento dei funzionari Bn., al fine di non far perdere il beneficio alla promissaria acquirente e di agevolarla per il caso in cui avesse voluto procedere all'acquisto del compendio immobiliare in oggetto in maniera parziale o progressiva, ed aggiunge al riguardo che la mancata erogazione del finanziamento alla Ic. trovava causa nel fatto che l'istituto bancario cui la richiesta era stata inoltrata aveva preteso il contestuale trasferimento della proprietà dell'immobile in favore del promissario acquirente, circostanza di cui sostiene di essere al corrente per averla appresa dall'amministratore della Fo. e dai funzionari Bn., mentre i testi La.St., all'epoca contabile Ic., e Br.Si., padre di Br.Ga., si limitano a riferire in proposito, in via del tutto generica, rispettivamente, delle trattative intercorse tra le parti per la stipula del mutuo e della richiesta a tal fine inoltrata dalla promissaria acquirente all'istituto di credito.

Quanto al corrispettivo pattuito, la circostanza dell'intervenuto pagamento delle somme portate dalle fatture versate in atti relative agli acconti di £ 60.000.000, con scadenza al 31.10.1986, di £ 30.000.000 al 31.12.2986 e di £ 50.000.000 al 28.2.1987 viene riferita dal teste Br., il quale precisa che il versamento era avvenuto tramite assegni intestati alla Fo., tutti regolarmente incassati, e che la Ic.. aveva altresì provveduto al pagamento, per non meno di dieci volte, della somma di £ 1.000.000 per ogni effetto cambiario ritirato, andati tutti a buon fine, mentre viene negata dal teste Fo., il quale riferisce al riguardo che la Ic. aveva provveduto ad effettuare un unico versamento dell'importo di £ 60.000.000 all'atto di sottoscrizione del preliminare e che gli effetti cambiari erano stati consegnati personalmente al Segretario di Tr., avendo la Fo. aderito alla richiesta di rinnovo dei titoli al solo fine di evitarne il protesto in danno della Ic.; di alcun rilievo, ai fini della dimostrazione dell'effettivo versamento delle somme indicate dalla promissaria acquirente, paiono infine le deposizioni rese sul punto dai testi Ca.Al., madre di Br.Ga., e La.St., essendosi la prima limitata a riferire di avere personalmente accompagnato la figlia in occasione dei versamenti degli assegni, ma di non avere assistito personalmente alla consegna dei titoli, e l'altro a confermare l'intervenuto rilascio di titoli in favore della Fo. (di cui non risultava, tuttavia, in grado di precisare numero ed importo), alcuni dei quali lenivano incassati ed altri sostituiti.

Posto che. oltre che di evidenza documentale, la circostanza del mancato rispetto, tanto delle pattuizioni contenute nel preliminare di vendita, quanto degli accordi integrativi di cui alla scrittura 28.10.1987, non appare contestata, la verifica da compiersi in questa sede investe, dunque, il profilo della imputabilità del riscontrato inadempimento, valutazione che presuppone un accertamento di ordine preliminare circa la valenza assunta da tali ultime pattuizioni in relazione alla promessa di vendita del 7.8.1986, in seno alla quale, assumendo in quella sede l'impegno testualmente "di mettere a disposizione della Pr.Fo. S.p.a. il netto ricavo del finanziamento impegnandosi a dar mandato irrevocabile alla banca presso cui la pratica di mutuo risulta appoggiata di accreditare direttamente alla S.p.a. Fo. il suddetto netto ricavo", il legale rappresentante della Ic.. dichiarava espressamente che tale importo doveva considerarsi acconto sul prezzo convenuto nel preliminare di vendita, che restava vincolante per le parti, non dovendo detta pattuizione aggiuntiva intendersi quale modifica novativa del precedente rapporto; a fronte di tale impegno, la Pr.Fo. S.p.a. assumeva a sua volta quello di ritirare le scadenze cambiarie al 30.11.1987 (per £ 30.000.000), al 15.11.1987 (per £ 48.000.000), al 31.12.1987 (per £ 40.000.000), al 10.1.1988 (per £ 30.000.000) ed al 10.2.1988 (per £ 28.000.000), di trattenere da tale ricavo netto le somme relative alle scadenze contemplate nella scrittura privata 7.8.1986 del 30.8.1987 e del 31.10.1987, nonché di considerare il suddetto netto ricavo del mutuo ipotecario fino alla concorrenza di altri titoli (esclusi gli effetti cambiari in scadenza al 31.10.1987), di interessi di dilazione, di eventuale I.v.a. a conguaglio delle fatture di cui alle trascrizioni immobiliari testualmente "sempre che l'erogazione del mutuo e dell'eventuale anticipo avvenga prima della scadenza di tutti i titoli indicati".

Orbene, il tenore letterale di tale accordo integrativo consente evidentemente di escludere che a mezzo dello stesso le parti abbiano inteso estinguere le obbligazioni originariamente assunte circa termini e modalità di versamento del corrispettivo della vendita e sostituirne ad esse delle nuove: la compatibilità tra il nuovo assetto di interessi delineatosi a seguito della intervenuta modifica del preliminare e l'attuazione del rapporto originario ben può desumersi, infatti, oltre che dall'assenza dell'animus novandi, quale si evince dalla dichiarazione resa nella medesima sede dal promissorio acquirente, dall'espresso riferimento, operato in seno a tale accordo integrativo, alle due ultime scadenze contemplate nel preliminare di vendita, mentre del tutto neutra appare a tal fine la circostanza che la promittente venditrice abbia contestualmente assunto l'obbligazione di ritirare le scadenze cambiarie indicate (successive ai termini di pagamento contemplati nel preliminare) e di considerare il ricavo netto del mutuo fino alla concorrenza di altri titoli, di interessi di dilazione e dell'I.v.a. eventualmente dovuta a conguaglio di fatture, al cui riguardo non risulta, peraltro, specificato se trattasi di titoli inerenti o estranei alla compravendita in oggetto.

Difettano, dunque, nella specie i requisiti dell'animus novandi, da intendersi quale inequivoca e comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, ossia il mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, che caratterizzano la fattispecie descritta all'art. 1230 c.c., dovendo ritenersi che mediante l'accordo integrativo innanzi richiamato le parti abbiano inteso intervenire in via esclusiva sulle concrete modalità della prestazione di pagamento del corrispettivo posta a carico del promissorio acquirente, attraverso la disposizione di accredito del ricavo netto del finanziamento acceso con l'istituto di credito effettuata dalla Ic. in favore della Fo., il cui contenuto rimane per il resto immutato, circostanza che trova puntuale conferma nell'espresso richiamo -ivi operato ai fini della imputazione di tale ricavo netto al pagamento del corrispettivo - all'acconto sul prezzo indicato nel preliminare ed alle scadenze contemplate del 30.8.1987 e del 31.10.1987.

L'intervenuto rilascio degli effetti cambiari alle scadenze indicate, che risultano successive ai termini di pagamento previsti in contratto, e l'adesione prestata dalla promissoria venditrice alla sostituzione di detti titoli, circostanze che trovano puntuale conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi, mentre appaiono irrilevanti in relazione alla connotazione del contenuto della prestazione di versamento del corrispettivo della vendita, da ritenersi immutato rispetto alle originarie previsioni, attestano in via inequivocabile l'intervenuta proroga delle scadenze di pagamento indicate nel preliminare; orbene, nell'ottica - che, in accordo con l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale prevalente, si ritiene di dover assumere alla base del ragionamento di seguito svolto - secondo cui l'animus novandi costituirebbe il punto di riferimento utile per decidere se le parti abbiano inteso affiancare una nuova obbligazione a quella originaria, l'eliminazione o la proroga di un termine soggettivamente essenziale, ossia tale per espressa volontà delle parti, quali devono intendersi quelli indicati nel preliminare di vendita, non comporta novazione, dal che va a fortori escluso che si versi nella specie nell'ipotesi contemplata all'art. 1230 c.c.Rilievo determinante ai fini della interpretazione del contenuto degli accordi integrativi al preliminare assume, infine, la clausola posta a chiusura della richiamata scrittura privata 28.10.1987 che subordina l'impegno assunto dalla Fo. al ritiro delle cambiali elencate ed alla imputazione del ricavo netto ottenuto dal finanziamento alle somme relative alle richiamate scadenze ed agli altri titoli ivi indicati, alla intervenuta erogazione del mutuo e dell'eventuale anticipo prima della loro scadenza, circostanza futura ed incerta, esterna al negozio e tale da condizionarne l'efficacia, dovendo gli effetti delle pattuizioni ivi contemplate ritenersi subordinate al suo avveramento: la mancata concessione alla Ic. del finanziamento richiesto determina, per l'effetto, che vada nella specie esclusa l'efficacia di tale accordo integrativo.

Operato un simile inquadramento della fattispecie in esame, occorre, dunque, stabilire se il mancato rispetto degli accordi contrattuali relativi all'integrale versamento del corrispettivo prima della stipula dell'atto pubblico di compravendita, circostanze comprovate agli atti e pacificamente ammesse dallo stesso promissorio acquirente, debba a questi imputarsi ed, in caso affermativo. appaia tale da determinare una pronuncia risolutoria del preliminare di vendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c..Premesso al riguardo che la valutazione a tal fine richiesta va effettuata alla stregua dell'interesse dell'altra parte all'esatto e tempestivo adempimento (ex plurimis: C. 01/1773) e della fiducia che la stessa possa ancora nutrire sul futuro corretto comportamento della parte inadempiente, secondo un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale (C. 00/11784) che muova da un duplice parametro, oggettivo, attraverso la verifica se l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, e soggettivo, alla luce del comportamento tenuto da entrambe le parti (atteggiamento incolpevole o tempestiva riparazione dell'una, reciproco inadempimento o protratta tolleranza dell'altra: in tal senso: C. 06/7083), deve rilevarsi come l'esito della espletata attività istruttoria abbia attestato che le richieste di finanziamento avanzate dalla promissoria acquirente, dapprima alla Bn. (che subordinava la concessione del mutuo condizionato alla disponibilità della promissoria venditrice alla dazione di ipoteca sull'immobile oggetto di vendita, ferma la conclusione dell'atto definitivo solo una volta ottenuta dalla società richiedente la somma necessaria all'acquisto) e di seguito al Banco di Si. (il quale manifestava la propria disponibilità a dar corso alla istruttoria per la concessione di un finanziamento dell'importo pari a £ 200.000.000) restavano prive di seguito, stante il mancato raggiungimento di un accordo all'esito delle trattative intervenute tra le parti, tanto che il mutuo veniva successivamente acceso dalla stessa Fo. in proprio; non può, invece, ritenersi raggiunta la piena prova dell'avvenuto versamento, ad opera della Ic., delle somme portate dalle fatture versate in atti, relative agli acconti sul prezzo di vendita ivi indicati, oltre che dell'ulteriore importo di £ 1.000.000 per ogni effetto cambiario ritirato, se non limitatamente alla somma di £ 60.000.000 corrisposta all'atto di sottoscrizione del preliminare.

Ciò posto, facendo applicazione del principio di ordine generale sancito all'art. 2967 c.c. che. in tema di illecito contrattuale, lascia al debitore la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento, non può sostenersi, sulla base dei dati acquisiti, che questi abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico: se pur non si ritiene a tal fine necessaria la dimostrazione dello specifico inadempimento che ha cagionato l'impossibilità della prestazione, ben potendo la prova della non imputabilità essere offerta a mezzo della dimostrazione che la causa dell'inadempimento non può essere imputata al debitore, non è dato, tuttavia, ravvisare in atti alcun fondato elemento a sostegno delle argomentazioni svolte dalla odierna convenuta, tanto in punto di insussistenza, in capo alla promissaria venditrice, di un credito residuo idoneo a legittimare il proprio rifiuto di addivenire alla stipula dell'atto pubblico, quanto di assenza, ad opera della stessa, di ogni collaborazione ai fini dell'ottenimento del finanziamento, al cui riguardo l'unico dato acquisito agli atti attiene alla indisponibilità della Bn. a concedere il mutuo alle condizioni indicate dalla promissaria acquirente.

Tale ordine di considerazioni induce, dunque, a ritenere che la comprovata situazione di inadempienza in cui quest'ultima è incorsa a fronte dell'obbligazione principale posta a suo carico di provvedere al versamento del corrispettivo pattuito per l'acquisto del compendio immobiliare, nel cui possesso pur veniva immessa all'atto stesso di sottoscrizione del preliminare, e, quindi, di predisporre tutti gli strumenti necessari ad ottenere la disponibilità della somma richiesta, dando corso alle necessarie incombenze, debba ad essa imputarsi in via esclusiva e, nell'ottica di un complessivo bilanciamento delle reciproche posizioni contrattuali, ritenersi tale da giustificare una declaratoria di risoluzione del preliminare in oggetto: l'esigua consistenza degli acconti versati a fronte dell'intervenuto acquisto del possesso dell'immobile fin dall'atto di sottoscrizione del preliminare, il mancato rispetto dell'impegno assunto a mezzo della scrittura privata 28.10.1987. per cause che le evidenze agli atti non consentono di addebitare alla promissoria venditrice, la valutazione assolutamente condivisibile resa in fase cautelare circa la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione della misura invocata, elementi tutti da considerarsi nell'ottica del principio della buona fede contrattuale che governa e sorregge l'intera fase del rapporto ed alla stregua della funzione economico-sociale del contratto e degli interessi perseguiti dalle parti, non ultimo, quello della promissaria venditrice alla esatta e tempestiva esecuzione della prestazione, ben consentono, infatti, di ritenere l'inadempimento perpetrato dalla controparte di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. con conseguente obbligo restitutorio, in capo alla odierna convenuta, del compendio immobiliare che ne costituisce l'oggetto.

Ne consegue, per l'effetto, che la stessa risulta tenuta al risarcimento del danno procurato alla promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso deve intendersi venula meno a seguito della risoluzione, lasciando che l'occupazione dell'immobile si configuri come "sine titulo" per cui tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato, che non ha potuto trarre frutti né dal pagamento del prezzo né dal godimento dell'immobile, vanno liquidati con riferimento all'intera durata dell'occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale (in tal senso: Cass. Civ. Sez. II n. 1307 del 29.1.2003).

Le considerazioni innanzi svolte circa le pattuizioni intervenute tra le parti in relazione a termini e modalità di pagamento e la conseguente inoperatività della clausola di cui all'art. 10 del preliminare, inducono peraltro a ritenere inapplicabile nella specie la previsione ivi contemplata relativa al versamento di una penale per il ritardo pari a £ 200.000 giornaliere, il che determina che la valutazione debba in tal caso compiersi in via equitativa, stante l'impossibilità di offrirne con precisione la prova dell'ammontare del danno, che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto ed. in particolare, del notevole lasso di tempo trascorso dall'evento dedotto in giudizio, si stima equo quantificare nella somma complessiva di Euro 50.000.000, da maggiorarsi degli interessi legali dalla presente statuizione al saldo effettivo.

L'accoglimento della domanda attorea determina, per l'effetto, che la riconvenzionale spiegata dalla convenuta, volta alla pronuncia di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto di compravendita, con condanna della parte venditrice al risarcimento del danno, debba ritenersi inammissibile, in quanto assorbita nella intervenuta declaratoria di risoluzione del preliminare; va a fortiori osservato come una pronuncia costitutiva nei termini indicati risulti inibita, in primis dal comprovato inadempimento della promissoria acquirente, esposta in tal modo all'avversa eccezione di inadempimento, oltre che a voler fare applicazione del principio più volte affermato dalla Suprema Corte (ex plurimis: Cass. Civ. 30.8.2004 n. 17358) secondo cui la sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso non può introdurre varianti al contenuto del cd. compromesso, ancorché riguardanti le sole modalità di esecuzione di una delle prestazioni, dovendo integralmente rispecchiare le previsioni negoziali delle parti quali risultanti dalla interpretazione del preliminare medesimo, il che appare nella specie impossibile non foss'altro che per le modifiche in ordine alle modalità di pagamento nelle more intervenute.

Venendo, infine, alla richiesta di revoca del sequestro conservativo concesso ante causam, la domanda riconvenzionale spiegata dalla odierna convenuta non può che rilevarsi, anche sotto tale profilo, infondata, atteso che, se siffatta pronuncia presuppone il mancato riscontro, in sede di convalida, dei presupposti giustificativi della misura concessa inaudita altera parte, va di contro evidenziata la sussistenza nella fattispecie dei presupposti giustificativi dell'eseguito sequestro, che ben poteva ritenersi, secondo un giudizio compiuto in base al criterio della prognosi postuma, misura strumentale all'azione di merito di seguito instaurata al fine di ottenere il riconoscimento di un diritto, che veniva ritenuto a ragione fondato sulla base di un giudizio di verosimiglianza. peraltro in presenza di una situazione che ben lasciava presupporre il timore del creditore di perdere le garanzie del proprio credito: il provvedimento reso in data 10.1.1990 va, dunque, convalidato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno perciò poste integralmente a carico della convenuta. come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa civile vertente tra Pr.Fo. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Ic. di Br.Ga. & Il.Gi. S.n.c. in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni contraria istanza. eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, convalida il provvedimento reso inaudita altera parte in data 10.1.1990:

- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del preliminare di compravendita ripassato tra le parti in data 7.8.1986 per grave inadempimento della Ic. di Br.Ga. & Il.Gi. S.n.c. e per l'effetto, la condanna all'immediato rilascio del compendio immobiliare che ne costituisce oggetto, libero da persone e/o cose nella disponibilità della Pr.Fo. S.p.a.;

- condanna la Ic. di Br.Ga. & Il.Gi. S.n.c. al risarcimento del danno subito dalla Pr.Fo. S.p.a., che quantifica in complessivi Euro 50.000,00, oltre interessi legali dalla presente statuizione al saldo effettivo;

rigetta ogni ulteriore domanda;

condanna la Ic. di Br.Ga. & Il.Gi. S.n.c. al pagamento, in favore della Pr.Fo. S.p.a., delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 15.918,37, di cui Euro 421,75 per spese, Euro 5.496,62 per diritti ed Euro 10.000,00 per onorario, oltre spese generali I.v.a. e c.p.a. come per legge.


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