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La simulazione totale o parziale del contratto scritto “ad substantiam” può essere provata contro i terzi solo per mezzo di controdichiarazione

La simulazione totale o parziale del contratto per il quale sia richiesta la forma scritta “ad substantiam” può essere provata dai contraenti contro i terzi soltanto per mezzo di controdichiarazione, che deve essere anteriore o coeva all'atto e la cui data, quindi, deve essere certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. Infatti, la controdichiarazione, qualora fosse perfezionata successivamente alla stipulazione dell'atto simulato, integrerebbe una modifica del contratto originariamente stipulato, essendo quindi inidonea da sé sola a dimostrare l'asserita simulazione.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 giugno 2014, n. 13409



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25598/2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 997/2007 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l'Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell'Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto di riportarsi alle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) e (OMISSIS) con atto di citazione del 3 settembre 1993 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Venezia, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e premesso che con atto di compravendita del (OMISSIS) la figlia (OMISSIS) aveva acquistato in regime di comunione legale con il di lei mariti (OMISSIS), da (OMISSIS) e (OMISSIS), un appartamento con garage e magazzino sito nel comune di (OMISSIS) e che lo stesso giorno (OMISSIS) ed il marito avevano rilasciato ad essi attori una controdichiarazione scritta con la quale avevano riconosciuto che il pagamento del prezzo era stato effettuato con denaro versato dai genitori e dai suoceri dei due acquirenti e che gli immobili suddetti erano di proprieta' di (OMISSIS) e (OMISSIS) essendo i sottoscrittori dell'atto intestatari fittizi; che (OMISSIS) e (OMISSIS) con preliminare del (OMISSIS) si erano impegnati ad alienare a terzi (OMISSIS) e (OMISSIS), la proprieta' di quegli immobili, chiedevano che fosse dichiarato che l'appartamento, il garage ed il magazzino di via (OMISSIS) erano di loro esclusiva proprieta', ovvero in subordine, accertato l'inadempimento della figlia e del genero ad alienare loro la proprieta' degli immobili, che fosse pronunciata sentenza ex articolo 2932 cc.

Si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS), opponendosi alla domanda degli attori e ove fosse riconosciuta la proprieta' dei beni di cui si dice in capo a (OMISSIS) ed a (OMISSIS), che i promittenti venditori fossero condannati a restituire la somma di lire 30.000.000, versata a titolo di caparra e l'ulteriore somma di lire 30.000.000 per risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1385 c.c..

Con separata atto di citazione (OMISSIS) e (OMISSIS) con atto di citazione del 2 settembre 1993 conveniva in giudizio i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo sentenza ex articolo 2932 cc. in ragione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra gli stessi e gia' richiamato, oltre il risarcimento dei danni subiti.

Le due cause venivano riunite.

Il Tribunale di Venezia con sentenza del 1999 dichiarava la simulazione per interposizione fittizia di (OMISSIS) e di (OMISSIS) dell'atto di compravendita oggetto della controversia e dichiarava che gli immobili siti nel Comune di (OMISSIS) erano di proprieta' esclusiva di (OMISSIS) e di (OMISSIS), condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) a restituire a (OMISSIS) e alla (OMISSIS) la somma di lire 30.000.000 con gli interessi legali a partire dalla data del versamento, condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese legali a favore dei propri genitori e compensava le spese alle altre parti. Secondo il Tribunale di Venezia sulla scorta della controdichiarazione del (OMISSIS) e delle prove orali assunti era provato che i veri proprietari dell'immobile erano (OMISSIS) e (OMISSIS), che la domanda dei (OMISSIS) prevaleva sulla domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) in base al principio della priorita' delle trascrizioni, il contatto preliminare di vendita intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS) da un lato e da (OMISSIS) e (OMISSIS) dall'altro andava risolto per impossibilita' sopravvenuta della prestazione.

Avverso questa sentenza, opponeva appello da (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentando che la controdichiarazione non poteva essere opponibile agli stessi, dato che non aveva data certa e la sottoscrizione non era neppure autenticata; b) era del tutto infondata la domanda riconvenzionale di (OMISSIS) intesa ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti; c) errata era la pronuncia di compensazione delle spese. Gli appellanti chiedevano, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata e ribadivano la richiesta che venisse pronunciata sentenza ex articolo 2932 c.c..

Si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS), contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione e chiedevano il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.

Si costituiva (OMISSIS) ribadendo che venisse accertato che a rendersi inadempienti al preliminare erano i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) per aver fatto decorrere il termine del 30 settembre 1993 senza comunicare la data della stipula del definitivo e il nome del notaio rogante, chiedeva, pertanto, la parziale riforma della sentenza di primo grado e la pronuncia della risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti.

Non si costituiva (OMISSIS).

La Corte di appello di Venezia con sentenza n. 997 del 2007 accoglieva l'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) intesa a far dichiarare la simulazione relativa all'interposizione fittizia dell'atto di compravendita oggetto della controversia, rigettava al domanda riconvenzionale di (OMISSIS) diretta ad ottenere pronuncia di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti. Trasferiva ai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) la proprieta' dell'immobile oggetto della controversia subordinando il trasferimento di proprieta' al versamento del residuo prezzo di euro 51.645,69.

Rigettava la demanda di risarcimento del danno avanzata dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS). Condannava (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese a vantaggio di (OMISSIS) e (OMISSIS) di entrambi i gradi di giudizio. Secondo la Corte veneziana la dedotta simulazione dell'atto di compravendita del (OMISSIS) risultava indimostrata e non era opponibile al (OMISSIS) e alla (OMISSIS) e, quindi, questi, legittimamente, avevano fatto valere il contratto preliminare di vendita il quale aveva data certa.

La cassazione di questa sentenza e' stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1417 e 2704 c.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Avrebbe errato la Corte di Venezia, secondo i ricorrenti: a) nel non aver tenuto distinti all'interno della stessa causa i due procedimenti, l'uno riguardante l'esistenza della simulazione e l'altro relativo alla domanda ex articolo 1932 c.c. b) nell'aver ritenuto indimostrata la dedotta simulazione dell'atto di compravendita del (OMISSIS) nonostante l'esistenza della controdichiarazione e l'attestazione di (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero riconosciuto le loro firme poste in calce alla controdichiarazione, la cui validita' non necessitava della prova che quella controdichiarazione fosse coeva al contratto di compravendita di cui si dice: c) nel non aver considerato che le regole di cui all'articolo 2704 cc, in merito alla certezza della data della scrittura valgono esclusivamente agli effetti dell'opponibilita' della scrittura ai terzi e non anche nei rapporti tra le parti dell'accordo simulatorio.

Cio' posto, concludono i ricorrenti, dica l'Ecc.ma Corte Suprema, se ai fini della prova della simulazione per l'interposizione fittizia richiesta dall'articolo 1417 c.c., sia necessario o meno il requisito della coevita' della controdichiarazione al negozio simulato e se, in particolare, detta coevita' debba o meno essere provata nella forme previste dall'articolo 2704 c.c., e cio' nel caso in cui le parti convenute in giudizio di simulazione (venditore ed apparente acquirente) non sollevino contestazioni in merito alla data che risulta apposta in calce alla controdichiarazione (data coincidente con quella del negozio simulato).

1.1.- Il motivo e' inammissibile perche' il quesito proposto risulta privo di attinenza al decisum, sicche' la risposta al medesimo, anche se positiva per il richiedente, non vale a risolvere la questione decisa, che riguarda esclusivamente l'opponibilita' della specifica controdichiarazione ai terzi, convenuti e attori, (OMISSIS) e (OMISSIS).

La sentenza impugnata ha rilevato che (OMISSIS) e (OMISSIS), promissari acquirenti di (OMISSIS) e (OMISSIS), benche' estranei all'atto di compravendita del (OMISSIS), erano legittimati all'eccezione di inammissibilita' della prova testimoniale in ordine all'esistenza dell'interposizione fittizia di persona, oggetto del giudizio, perche' creditori della (in ipotesi) simulata acquirente. E, ad un tempo che la interposizione fittizia di persona relativa al contratto di compravendita intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS), da una parte (acquirenti) e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall'altra (venditori) stipulato il (OMISSIS), non poteva essere opposto ai terzi ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) aventi causa dal preteso simulato acquirente, in quanto la simulazione non era stata provata, ovvero, la controdichiarazione riportava delle firme non autenticate e non aveva data certa, comunque, anteriore al contratto preliminare stipulato dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) il (OMISSIS).

In relazione a tale statuizione, la Corte giudica inammissibile tale quesito dato che non contiene alcun riferimento alla questione pregiudiziale e, cioe', all'opponibilita' della simulazione relativa di che trattasi ai coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS), promissari acquirenti di (OMISSIS) e (OMISSIS).

Come piu' volte ha affermato questa Corte in altre occasioni, il quesito di diritto, previsto dall'articolo 366 bis c.p.c. (applicabile, nella specie, ratione temporis (Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 27, comma 2) trattandosi di impugnazione per cassazione di sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006) deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita', formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che e' inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto al decisum della sentenza impugnata, (in particolare Cass. Sez. Un. 21 giugno 2007 n. 14385).

1.2.- Appare opportuno, comunque, osservare che i ricorrenti non hanno tenuto conto:

a) che nella interposizione fittizia di persona la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente.

La prova dell'accordo simulatorio deve pertanto avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non puo' essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre restano del tutto inidonee ai fini suddetti la controdichiarazione scritta proveniente dal solo interposto o la confessione da questi resa a seguito di formale interrogatorio (Cass. n. 17389 del 18/08/2011).

b) che ai sensi dell'articolo 1415 c.c., n tutti i casi in cui il terzo e' pregiudicato dall'esistenza del negozio simulato, puo' agire in giudizio per ottenere una pronunzia giudiziale di inefficacia dell'atto e, una volta trascritta la domanda, potra' opporre tale accertamento a tutti coloro che acquistano il bene dal titolare apparente, dopo la trascrizione.

c) che - com'e' orientamento della dottrina piu' attenta e della stessa giurisprudenza anche di questa Corte (Cass. N. 4565 del 1997) - e cosi' come e' stato correttamente affermato dalla sentenza impugnata (pag. 10) la simulazione totale o parziale del contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam puo' essere provato dai contraenti contro i terzi soltanto per mezzo di controdichiarazione che deve essere anteriore o coeva all'atto e la cui data, quindi, deve essere certa ai sensi dell'articolo 2704 c.c.. In verita', la controdichiarazione, qualora fosse perfezionata successivamente alla stipulazione dell'atto simulato, integrerebbe una modifica del contratto originariamente stipulato, quindi, sarebbe inidonea da se sola a dimostrare l'asserita simulazione.

2- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1417, 2721, 2722 e 2725 c.c., e articolo 157 c.p.c., commi 2 e 3 (articolo 360 c.p.c., n. 3). Secondo i ricorrenti, premesso pur sempre che la Corte non avrebbe valutato e risolto la questione della prova della simulazione nell'ambito del rapporto processuale (OMISSIS) - (OMISSIS) e (OMISSIS) - (OMISSIS). La Corte di Venezia avrebbe, comunque, errato nell'aver ritenuto inammissibile la prova testimoniale in ragione dei rigorosi limiti stabiliti dall'articolo 1417 c.c., ed in particolare quelli previsti dall'articolo 2722 e ss., non tenendo conto che i limiti di ammissibilita' stabiliti dall'articolo 1417, sarebbero rinunciabili e i convenuti avrebbero implicitamente rinunciato. Con l'ulteriore specificazione che i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbe del tutto estranei al rapporto processuale relativo alla causa di simulazione dato che avrebbero svolto nei confronti dei titolari apparenti del diritto di proprieta' sull'immobile per cui e' causa (vale a dire nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS)) domanda atta ad ottenere sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c., in forza di contratto preliminare di vendita del (OMISSIS). Piuttosto, in quest'ultimo caso, specificano ancora i ricorrenti, non entra in gioco la questione della prova della simulazione, bensi' la diversa questione dell'opponibilita' della simulazione rispetto ai terzi. Questa questione, pero', che trova la sua disciplina nell'articolo 1415 c.c., che prevede l'inopponibilita' della simulazione ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente, fatti salvi pero' gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

Pertanto, concludono i ricorrenti, dica la Corte Suprema se si possa ritenere o meno ammissibile una prova testimoniale (per altro, nel nostro caso assunta in primo grado) vertente sulla simulazione di un atto negoziale, allorche' dalla condotta processuale delle parti convenute rispetto alla domanda di simulazione per interposizione fittizia sia emersa, quanto meno in forma tacita e non espressa, la volonta' di non opporsi all'assunzione delle prove orali ammesse e, quindi, di rinunziare alla posizione di vantaggio probatorio loro assicurata dagli articoli 1417, 2722 e 2725 c.c..

2.1.- Anche questo motivo e' inammissibile perche', anche in questo caso, il quesito proposto risulta privo di attinenza al decisum, sicche' la risposta al medesimo, anche se positiva per il richiedente, non vale a risolvere la questione decisa, atteso che la decisione non e' fondata sul principio dell'indisponibilita' delle prove da parte delle parti processuali, ma sulla considerazione che i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), convenuti ed attori, non erano soggetti estranei al rapporto processuale e, quindi, erano legittimati ad eccepire l'inammissibilita' della prova orale.

2.2.- Tuttavia, e comunque, i ricorrenti non hanno tenuto conto:

a) che - com'e' affermazione pacifica nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21822 del 25/10/2010) - e cosi' come correttamente e' stato affermato dalla sentenza impugnata (pag. 10), nel caso di allegazione della simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, di un contratto necessitante la forma scritta "ad substantiam", la dimostrazione della volonta' delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilita' della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, piu' rigorosa, derivante dal disposto dell'articolo 1414 c.c., comma 2, e articolo 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non puo' essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724 c.c., n. 3), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova puo' essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739 c.c., comma 1), ne' tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto.

3.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1415, 2644 e 2652 c.c., articolo 2704 c.c., nn. 2 e 4, (articolo 360 c.p.c., n. 3). Secondo i ricorrenti la Corte di Venezia avrebbe confuso la questione della prova della simulazione dell'atto di compravendita del (OMISSIS) con l'altra questione su quale debba prevalere tra le due domande giudiziali del tutto in compatibili fra loro in quanto con esse rispettivi attori (vale a dire (OMISSIS)/ (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS)/ (OMISSIS), dall'altra) assumevano di vantare contrapposti diritti in ordine al medesimo bene immobile. Piuttosto, nella specie il conflitto troverebbe la sua soluzione (come tutti i casi di conflitto tra piu' acquirenti del medesimo diritto reale immobiliare) non gia' nella opponibilita' di una scrittura a terzi in base alla certezza della sua data cosi' come ex adverso ritenuto con il richiamo alla norma di cui all'articolo 2704 c.c., bensi' nel criterio della priorita' temporale della trascrizione della domanda giudiziale (cfr. articolo 2644 c.c.). Con l'ulteriore specificazione che non e' sufficiente a chi abbia acquistato il diritto di proprieta' di beni immobili o altro diritto reale immobiliare dal titolare apparente, dimostrare la sussistenza di buona fede per poter far salvo il suo acquisto dal momento che l'acquisto del terzo di buona fede resta definitivamente inattaccabile, solo se sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di simulazione. Sicche', dovrebbero in ogni caso prevalere alla stregua del criterio della priorita' temporale della trascrizione le domande proposte da (OMISSIS)/ (OMISSIS) essendo documentato che essi hanno trascritto per primi le loro domande giudiziali rispetto a (OMISSIS) e (OMISSIS).

Pertanto, concludono i ricorrenti, dica la Corte Suprema se nel conflitto tra l'attore che agisca in giudizio assumendo di essere il reale proprietario di un bene immobile per effetto di simulazione per interposizione fittizia dell'atto di acquisto dell'immobile de quo ed altro attore che agisca in giudizio con azione autonoma per far valere il preliminare di vendita concluso col titolare apparente del medesimo bene immobile prevalga chi fra i due attori ha trascritto per primo (arg. ex articolo 2652, nn. 2 e 4), oppure se la priorita' temporale della trascrizione si requisito non sufficiente per prevalere, essendo necessario l'altro requisito della data certa ex articolo2704 c.c., del titolo sul quale tare fondamento la domanda giudiziale.

3.1.- Anche questo motivo e' inammissibile perche', anche in questo caso, il quesito proposto risulta privo di attinenza al decisum, sicche' la risposta al medesimo, anche se positiva per il richiedente, non vale a risolvere la questione decisa, atteso che la decisione non e' fondata sul principio della prevalenza di trascrizione atteso che la Corte di Venezia ha esplicitamente affermato che nel caso in esame rimaneva priva di rilevanza la priorita' della trascrizione della domanda di simulazione effettuata da (OMISSIS)/ (OMISSIS) rispetto all'altra proposta dai consorti (OMISSIS), giacche' l'esito negativo della prima non avrebbe potuto, comunque, prevalere a produrre alcun effetto sugli esiti della seconda.

3.2.- Tuttavia, e comunque, i ricorrenti non hanno tenuto conto:

a) che se e' vero che la norma di cui all'articolo 2652 c.c., n. 2 (ma il discorso e' valido anche con riferimento all'articolo 2652 c.c., n. 3) regola gli effetti della trascrizione delle domande giudiziali con esclusivo riferimento al momento in cui la loro trascrizione sia stata effettuata e non alla data del titolo su cui ciascuna domanda sia stata fondata (sent. 14 febbraio 1992 n. 1823), tuttavia quella norma non presuppone la deroga al principio generale di cui all'articolo 2704 c.c., secondo il quale una scrittura privata, per essere opponibile ai terzi, deve, in primo luogo, avere data certa. In verita' sarebbe difficile individuare la giustificazione logica della conclusione che una scrittura privata di vendita priva di data certa, che per cio' solo sarebbe inopponibile al terzo acquirente dello stesso immobile in base ad atto di data certa, ove non venisse in gioco il sistema della trascrizione, diventi opponibile per il solo fatto che la trascrizione della domanda diretta ad accertare la autenticita' delle sottoscrizioni precede la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo. Sembra piu' logico, invece, ritenere che l'articolo 2652 c.c., n. 3, preveda rispetto all'articolo 2704 c.c., un ulteriore requisito ai fini della soluzione del conflitto tra due aventi causa dallo stesso venditore, nel senso che prevarra' chi, oltre ad avere un acquistato in base a scrittura privata con data certa, avra' anche trascritto per primo la domanda diretta all'accertamento della autenticita' delle sottoscrizioni.

In definitiva il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
 

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