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Le trattative per comporre bonariamente una vertenza, le proposte, le concessioni e persino le rinuncie a scopo transattivo di una delle parti non costituiscono un riconoscimento di debito

Le trattative per comporre bonariamente una vertenza, le proposte, le concessioni e persino le rinuncie a scopo transattivo di una delle parti, se non raggiungano l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione, totale o parziale, della fondatezza della pretesa avversaria e non rappresentando, pertanto, un riconoscimento, anche solo implicito, del diritto altrui (giusto disposto dell'articolo 2944 del codice civile), non possono avere efficacia interruttiva della prescrizione, né integrare gli estremi della rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, non costituendo fatti incompatibili in via assoluta (senza, cioè, possibilità di diverse interpretazioni) con la volontà di avvalersi di tale causa estintiva del diritto altrui, così come richiesto dall'articolo 2937, comma 3, del codice civile.



- Leggi la sentenza integrale -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 11 ottobre - 20 dicembre 2002 la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale del 18 agosto - 7 settembre 2001, che - avendo accertato la esistenza di un giudicato esterno - dichiarava prescritto il diritto al risarcimento del danno richiesto da Sa.Te. in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto in data (OMESSO), a Ma.Ez. ed alla Mi. as. (rispettivamente conducente e compagnia assicuratrice della vettura a bordo della quale la Sa. era trasportata).

Decidendo su un atto di citazione notificato in data 17 luglio 2 000, il primo giudice aveva rilevato che un precedente giudizio, instaurato dalla Sa. con atto di citazione notificato in data 28 novembre 1992, si era concluso con una sentenza, depositata in data 1 luglio 1999, che aveva dichiarato Legge n. 990 del 1969 ex articolo 22, l'improponibilita' della domanda nei confronti della compagnia assicuratrice (prima Ll. in. spa, incorporata successivamente dalla Mi. s.p.a.).

Tale decisione, non impugnata, era passata in giudicato nel termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c..

Detto giudicato esterno aveva l'effetto di ritenere inefficace l'invio della raccomandata effettuato in data 13 febbraio 1992.

Il Tribunale, sulla base di tali premesse, dichiarava prescritto il diritto al risarcimento dei danni della Sa., dovendo essere applicato, in mancanza di querela, il termine di prescrizione biennale in luogo di quello quinquennale (ed essendo intervenuto il primo atto interruttivo efficace: notifica del secondo atto di citazione, dopo che era decorso il termine di due anni dal 27 maggio 1990.

Avverso tale decisione la Sa. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi, sollevando in via preliminare una questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2947 c.c..

Resiste la societa' Fo. SA. con controricorso, eccependo la sua totale estraneita' alla vicenda per cui e' causa (il ricorso per cassazione, sottolinea la societa', avrebbe dovuto essere notificato alla MI. As. che e' individuata quale litisconsorte processuale, avendo partecipato ad entrambi i gradi del giudizio).

Il Ma. non ha svolto difese in questa sede.

Con richieste scritte del 15 maggio 2007, il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

Nell'adunanza in Camera di Consiglio del 22 ottobre 2007, questa Corte ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti della Mi. as., inviando la causa alla pubblica udienza.

Integrato ritualmente il contraddittorio, la Mi. as. ha depositato controricorso e la FO. SA. memoria illustrativa, ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Tutti i difensori delle parti costituite hanno partecipato alla odierna discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, la ricorrente solleva una questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2947 c.c., nella parte in cui lo stesso comprende, tra le varie cause di estinzione del reato fonte di danno risarcibile, la mancata proposizione della querela con conseguente applicazione, per il diritto al risarcimento derivante da tali reati, del termine prescrizionale biennale, in luogo di quello piu' lungo, previsto dal secondo comma, prima parte, dello stesso articolo.

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite, nella decisione n. 5121 del 10 aprile 2002, ad avviso della ricorrente, oltre ad essere in se' gravemente ingiusta, si porrebbe anche in contrasto con l'articolo 3 Cost., comma 2, articolo 24 Cost., commi 1 e 2, articolo 32 Cost., comma 1, e articolo 41 Cost., commi 1 e 2.

Dei fatti, obiettivamente pur gravi, originati da condotte colpose, diverrebbero - secondo la interpretazione proposta da questa Corte - penalmente rilevanti solo in presenza di una querela della parte, a nulla valendo - ad esempio - anche una eventuale lunga degenza ospedaliera, che spesso si accompagna notoriamente alle lesioni piu' gravi.

L'interpretazione dell'articolo 2947 c.c., contenuta nella decisione delle Sezioni Unite - ad avviso della ricorrente - sarebbe passibile di censure di incostituzionalita', in quanto aggrava, invece di attenuare, lo squilibrio economico e di potere esistente tra le compagnie di assicurazione e le vittime di incidenti stradali (in contrasto soprattutto con gli articoli 3 e 41 Cost. sopra citati).

Tale pronuncia, inoltre, porterebbe, come ulteriore conseguenza, quella di rendere piu' difficile il ricorso giurisdizionale per diritti al risarcimento del danno, che nulla hanno a che vedere con la concreta procedibilita' del reato che li ha cagionati, con riflessi negativi per l'esercizio in concreto del diritto di difesa, pure sancito solennemente dall'articolo 24 Cost..

Inoltre, sottolinea la ricorrente, la pronuncia delle Sezioni Unite finirebbe con il porre in pericolo persino la garanzia del diritto alla salute (di cui all'articolo 32 Cost.), alle cure ed il risarcimento del danno biologico, consistente nelle lesioni fisiche permanenti, a carico di quei danneggiati che non abbiano presentato la querela nei termini di legge.

Da ultimo, i giudici di appello non avevano esaminato la situazione particolare in cui versava la ricorrente, moralmente impossibilitata a sporgere querela contro il Ma..

Questi, pochi mesi dopo l'incidente sarebbe poi diventato suo marito.

Poiche' nell'incidente si era verificato anche il decesso di una terza persona (Co.Jo.), il Ma. era stato tratto a giudizio per il reato di omicidio colposo.

Una eventuale querela della Sa. per l'ulteriore reato di lesioni gravi avrebbe compromesso ulteriormente la posizione del Ma., con riflessi intuibili sulla serenita' della futura coppia.

Da tutto questo derivava, conclude la Sa., che nel caso di specie la querela di parte poteva essere considerata come del tutto "inesigibile".

I Rileva il Collegio: la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2947 c.c., deve essere esaminata congiuntamente al primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la inapplicabilita' della disciplina dettata dall'articolo 2947 c.c., comma 3, sotto il profilo che il reato di lesioni colpose, imputabile al Ma., non si sarebbe estinto dopo il novantesimo giorno dalla sua commissione (l'incidente risale al (OMESSO)), in mancanza di presentazione di querela, ma solo il 28 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 157 c.p..

L'atto di citazione, notificato in data 28 novembre 1992, rileva con questo motivo la ricorrente, sarebbe ampiamente in termini, sicche' il suo diritto al risarcimento del danno subito non potrebbe in ogni caso considerarsi prescritto.

Il reato compiuto dal Ma., pur divenuto improcedibile per difetto di querela, non poteva considerarsi estinto alla data della notifica della prima citazione notificata a Ll. in. poi Mi. As. s.p.a. e quindi Fo. -. Sa..

Tutte queste ragioni, ritualmente proposte nel giudizio di primo e secondo grado, non erano state vagliate dal Tribunale ne' dalla Corte d'Appello.

Il diritto al risarcimento del danno, derivante da circolazione stradale, conclude la Sa. (nella ipotesi in cui il fatto dannoso costituisca anche reato) si prescrive nel termine previsto per il reato, a prescindere dalla perseguibilita', d'ufficio o a querela di parte, dello stesso.

Il primo motivo di ricorso, cosi' come la questione di legittimita' costituzionale proposta, e' manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte con la recente decisione - richiamata nella sentenza impugnata - ha risolto il conflitto insorto nella giurisprudenza delle varie sezioni, affermando il principio per cui, in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione ancorche' per il reato sia stabilita una prescrizione piu' lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui all'articolo 2947 c.c., comma 2, decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima (Cass. S.U. n. 5121 del 10 aprile 2002).

Nel caso di specie, al momento della notifica del primo atto di citazione, avvenuta in data 10 dicembre 1992, era gia' ampiamente decorso il termine di due anni e 90 giorni dal giorno dell'evento (27 maggio 1990).

Non appare possibile, pertanto, una diversa interpretazione delle norme richiamate, neppure nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata, con la conseguenza che sfugge a qualsiasi censura la decisione adottata dalla Corte d'appello torinese.

Non sono state prospettate dalla ricorrente nuove ragioni, diverse da quelle esaminate e risolte con la sentenza delle Sezioni Unite ora richiamata (che e' interamente condivisa dal Collegio).

Quanto al diverso profilo della illegittimita' costituzionale dell'articolo 2947 c.c., nella interpretazione data dalle Sezioni Unite, e' il caso di rimarcare che non si profila alcun contrasto della norma dell'articolo 2947 c.c., cosi' come risultante dalla interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte, con i principi costituzionali di cui agli articoli 32 e 41, riguardanti la tutela della salute e la liberta' di iniziativa economica.

Quanto alla prospettata violazione dei principi affermati dagli articoli 3 e 24 Cost., vai la pena di sottolineare che nessuna limitazione del diritto di difesa puo' derivare dall'applicazione del termine biennale all'azione civile di risarcimento del danno.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nella piu' volte richiamata decisione, hanno posto in evidenza le ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottare la normativa ora censurata.

Puo' ora aggiungersi che l'articolo 24 Cost., non richiede che la tutela giurisdizionale debba essere perpetua essendo in linea generale lecita la previsione di limiti di tempo al diritto di azione, purche' detti limiti non si traducano in preclusione o impedimento di una effettiva tutela del diritto.

Il che non e' stato neppure dedotto nel caso di specie.

Quanto alle concrete difficolta' derivanti dalla situazione personale della Sa., che le avrebbero impedito - di fatto - la presentazione della querela nei confronti del Ma., non essendo stata individuata alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'articolo 2941 c.c., le stesse non possono assumere rilevanza alcuna nel caso di specie.

E' ora possibile procedere all'esame del secondo motivo di ricorso, proposto evidentemente in via del tutto subordinata e per la sola ipotesi di mancato accoglimento delle censure e dei rilievi sopra indicati.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittorieta' della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia con riferimento all'articolo 2944 c.c..

La decisione della Corte d'appello viene censurata anche nella parte in cui la stessa non ha ravvisato nella convocazione della Sa. da parte del medico designato della compagnia di assicurazione un riconoscimento dell'altrui diritto al risarcimento.

Si tratta anche in questo caso, all'evidenza, di censure prive di qualsiasi fondamento.

Con accertamento insindacabile in questa sede di legittimita' i giudici di appello, esaminati i documenti prodotti, hanno concluso che la visita medica era stata disposta dalla compagnia di assicurazione in via cautelativa, e che la stessa non presupponeva necessariamente la esistenza di validi atti interruttivi provenienti dalla parte interessata.

Lo scambio di corrispondenza tra i difensori delle parti, risalente al marzo 2002, e' stata - con motivazione del tutto logica, ed incensurabile in questa sede di legittimita' - ritenuta irrilevante ai fini del decidere (cosi' come le ulteriori istanze istruttorie formulate dalla parte appellante).

Tale affermazione si pone sulla stessa linea della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, e persino le concessioni e le rinunci e fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione - totale o parziale - della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'articolo 2944 codice civile, non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, ne' possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perche' non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza cioe' alcuna possibilita' di diversa interpretazione - con la volonta' di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'articolo 2937 c.c., comma 3, (Cass. 2 luglio 1997 n. 5948, 9 maggio 1997 n. 4060, 5 marzo 1994 n. 2189, 7 ottobre 1992 n. 10939, 18 febbraio 1992 n. 9539, 29 maggio 1987 n. 4804, 11 maggio 1985 n. 2960).

Il ricorso della Sa. deve pertanto essere rigettato.

Da ultimo, deve essere esaminata la eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da Fo. SA. (la quale ha precisato che se corrisponde a verita' che la LL. In., societa' presso la quale originariamente era assicurato il Ma., era poi confluita nella MI., quest'ultima societa', tuttavia, non era confluita in Fo., ne' in Fo. -. SA. (SA. in data 31 dicembre 202 aveva incorporato Fo. e dal quel momento la nuova societa' aveva assunto la denominazione Fo. -. SA. : ma da questa fusione la MI. as. era rimasta assolutamente estranea).

Pertanto, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato alla MI. As., litisconsorte necessario (avendo partecipato ai due gradi del giudizio), anziche' alla Fo. -. SA. che era del tutto estraneo ad esso.

Tra l'altro, se la ricorrente avesse in ipotesi ritenuto che la MI. fosse stata incorporata nella Fo. -. SA. avrebbe dovuto notificare il ricorso alla sede di questa ultima in Firenze e non all'avvocato di Torino presso la quale la prima era domiciliata nel giudizio di appello.

L'eccezione proposta dalla societa' appare fondata.

Proprio in questa prospettiva, la Corte alla adunanza del 22 ottobre 2007, ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia Mi. as..

Integrato ritualmente il contraddittorio, la Mi. ha depositato controricorso, nel quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, dando atto che erroneamente la ricorrente ha notificato il ricorso alla FO. SA. anziche' alla MI. as..

La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, in favore di entrambe le parti costituite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.100,00 (tremilacento/00) di cui euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuno dei resistenti.

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