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Le violazioni delle prescrizioni dettate per la progettazione e l'esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l'appaltatore è responsabile

Le violazioni delle prescrizioni dettate, in base alla legge n. 64 del 1974 (ed attualmente dal d.P.R. n. 380 del 2001), per la progettazione e l'esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., incidendo esse sulla sostanza e stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, non potendo essere sovrapposte alle prescrizioni normative anzidette, in quanto recanti delle presunzioni assolute, una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni simiche e dei loro effetti. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Sentenza del 4 giugno 2008, n. 14812)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ba. Sa. - rappresentato e difeso in virtu' di procura speciale in calce al ricorso dall'avv. Segarelli Umberto, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, alla via G.B. Morgagni, n. 2/A;

- ricorrente -

contro

Impresa Edile Artigiana La. Ze., in persona del titolare La. Ze., e Pi. Fr. - rappresentati e difesi in virtu' di procura speciale a margine del controricorso dall'avv. Alarico Mariani Marini del foro di Perugia e dall'avv. Gobbi Goffredo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Maria Cristina, n. 8;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 293 del 23 luglio 2003 - notificata il 13 novembre 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2008 dal Consigliere Dott. Oddo Massimo;

uditi per il ricorrente l'avv. Segarelli Umberto e per i controricorrenti l'avv. Alarico Mariano Marini;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Russo Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 28 settembre 1992, Ba.Sa. convenne La.Ze., titolare dell'omonima impresa edile artigiana, ed il geom. Pi.Fr. davanti al Tribunale di Terni e, esponendo che il 10 ottobre 1983 aveva appaltato allo Ze. la costruzione di un fabbricato da realizzarsi in (OMESSO) in base ad un progetto e sotto la direzione dei lavori del Pi. e che la costruzione, ultimata nel 1985, era successivamente risultata affetta da vizi e difforme dal progetto e dalle prescrizioni normative, nonche' di costo non congruo ai lavori eseguiti, domando' la condanna in solido dei convenuti al rimborso delle somme eccedenti il valore effettivo delle opere ed al risarcimento dei danni.

Si costituirono separatamente il La. ed il Pi. e, eccepite l'inammissibilita' delle pretese dell'attore, per avere le parti definito transattivamente ogni loro rapporto, nonche' la tardivita' della denuncia dei vizi e delle difformita' dell'opera e la prescrizione dell'azione esercitata, chiesero, nel merito, il rigetto delle domande del Ba..

Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 4 gennaio 1993, premesso l'esercizio da parte dell'attore dell'azione prevista dall'articolo 1669. c.c., respinse le eccezioni dei convenuti e, con sentenza definitiva del 16 novembre 1998, rigetto' le domande del Ba.. Quest'ultima decisione, gravata dal Ba., venne confermata il 23 luglio 2003 dalla Corte di appello di Perugia, la quale, pur evidenziando che l'edificio era stato realizzato in violazione della normativa antisismica, rigetto' l'impugnazione, osservando che gli accertamenti compiuti dal c.t.u. escludevano un pericolo certo ed obiettivo che in futuro potesse verificarsi la rovina del fabbricato, anche eventualmente a seguito di un forte terremoto, e che la costruzione non presentava gravi difetti, non essendo in essa ravvisabili alterazioni che incidessero sulla sostanza dell'opera e sugli altri elementi necessari a garantirne la normale utilita' in relazione alla sua funzione economica e pratica; che, inoltre, era infondata l'azione di responsabilita' nei confronti del Pi. per il mancato rispetto nell'esecuzione dell'opera delle norme antisismiche, in quanto era incontestato che egli aveva eseguito solo il progetto architettonico e non i calcoli strutturali ed anche il progetto di variante, per la parte non architettonica, aveva comportato valutazioni strutturali estranee alla competenza del direttore dei lavori incaricato del solo progetto architettonico.

Il Ba. e' ricorso con quattro motivi per la cassazione della sentenza, l'impresa Ze. ed il Pi. hanno resistito con controricorso notificato il 17 febbraio 2004 ed entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullita' della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1669 c.c., in correlazione alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 articoli 8, 9, 10, 17, 21, 22 e 23, ed al Decreto Ministeriale 3 marzo 1975, e Decreto Ministeriale 3 giugno 1981, avendo negato la ravvisabilita' di gravi difetti dell'opera, comportanti la responsabilita' extracontrattuale dell'appaltatore, nella realizzazione in zona sismica di un fabbricato difforme sia dal progetto strutturale depositato contestualmente alla denuncia di inizio dei lavori e sia dalle prescrizioni tecniche dettate per le costruzioni in detta zona, benche' le difformita' esponessero l'opera alla prospettiva sia di serie lesioni, anche strutturali, in caso di terremoto e sia di demolizione coattiva iussu judicis.

Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1669 c.c., in correlazione alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 articoli 8, 9, 10, 17, 21, 22 e 23, ed al Decreto Ministeriale 3 marzo 1975, e Decreto Ministeriale 3 giugno 1981, e per motivazione lacunosa, illogica e contraddittoria, giacche' ha affermato che, non sussistendo prospettive di rovina del fabbricato, la realizzazione in difformita' dalle norme antisismiche non costituiva un grave difetto dell'opera, senza considerare che l'obbligo di regolarizzare o di demolire l'edificio che da essa derivava influiva negativamente sulla piena disponibilita' e fruizione della costruzione da parte del committente.

Con il terzo motivo, per la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1669 c.c., in correlazione alla Legge 2 febbraio 1974, n, 64, articoli 8, 9, 10, 17, 21, 22 e 23, ed al Decreto Ministeriale 3 marzo 1975, e Decreto Ministeriale 3 giugno 1981, e per illogicita' e contraddittorieta' di motivazione e distorta considerazione di fatti e circostanze rilevanti, non avendo valutato che la necessita' del committente di eseguire i lavori necessari a rendere le strutture del fabbricato conformi alle prescrizioni antisismiche ed al progetto depositato aveva in concreto impedito all'attore il normale utilizzo dell'opera.

Con il quarto motivo, per violazione, erronea e falsa applicazione dell'articolo 1669 c.c., in correlazione alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 articoli 8, 9, 10, 17, 21, 22 e 23, e al Decreto Ministeriale 3 marzo 1975, e Decreto Ministeriale 3 giugno 1981, ed alla Legge Regionale n. 25 del 1982, articolo 2, e per motivazione illogica e meramente apparente, poiche' ha escluso la responsabilita' del direttore dei lavori per il mancato rispetto nell'esecuzione dell'opera delle prescrizioni antisismiche, benche' la sua responsabilita' fosse espressamente prevista dalla normativa regionale ed egli fosse specificamente deputato a garantire la conformita' della costruzione al progetto depositato. Il primo motivo e' fondato.

La responsabilita' dell'appaltatore per la rovina ed i difetti degli edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, sancita dall'articolo 1669 c.c., nell'interesse generale alla solidita' ed utilita' delle costruzioni ed all'incolumita' personale dei cittadini, distingue l'ipotesi di gravi difetti di costruzione comportanti l'evidente pericolo di rovina, nella quale ha riguardo alla stabilita' attuale dell'opera, da quella di gravi difetti, che, come evidenziato nei lavori preparatori del c.c., pur non determinando minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina, incidono sulla sostanza e sulla stabilita' dell'opera.

Tra questi ultimi difetti rientra anche l'assenza nelle costruzioni dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto nell'attivita' edilizia di prescrizioni tecniche uniformi e, in particolare, per le costruzioni nelle zone sismiche, di quelle dettate in forza della Legge 2 febbraio 1974, n. 643, articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, (vedi ora Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), la cui osservanza e' assicurata dalla sottoposizione della progettazione ed esecuzione degli edifici ad uno speciale regime autorizzatorio e repressivo, diretto a preservare, con riguardo sia ai singoli fabbricati che all'ambito territoriale nei quali essi vengono realizzati, l'integrita' degli abitanti e la conservazione e continuita' di uso degli immobili.

L'obbligatorieta' dell'osservanza di dette prescrizioni per un positivo contrasto alle sollecitazioni degli elementi, strutturali e non strutturali, delle costruzioni derivanti dalle azioni sismiche previste in un determinato territorio, in quanto formulate sulla base di regole di esperienza e di regole tecniche preesistenti e collaudate, e loro non derogabilita', salvo che con provvedimento ministeriale ove sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'applicazione, si risolve, infatti, in una presunzione normativa non soltanto di sufficienza, ma di necessita' di conformare ad esse l'attivita' edificatoria per prevenire il pericolo immanente in zona sismica che le opere possano collassare o subire danni che, oltre a pregiudicarne la statica o la funzionalita's mettano a repentaglio la vita umana.

Dal carattere assoluto di tale presunzione deriva che il grave difetto di un edificio conseguente alla sua realizzazione senza l'osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa antisismica non puo' essere disconosciuto con un apprezzamento di fatto del giudice che escluda che da questa sia derivato un effettivo pregiudizio alla sostanza e stabilita' della costruzione, giacche' egli non puo' ne' sindacare le prescrizioni normative e ne' sovrapporre ad esse una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e degli loro effetti.

Alla fondatezza del primo motivo seguono l'assorbimento dell'esame degli altri e la cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte di appello di Firenze, che si conformera' al principio che "le violazioni delle prescrizioni dettate per la progettazione e l'esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente ai sensi dell'articolo 1669 c.c., incidendo esse sulla sostanza e stabilita' degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e non potendo essere sovrapposte alle prescrizioni normative una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e degli loro effetti".

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito l'esame degli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze.


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