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Mutuo di scopo e obbligazione del finanziatore

Il mutuo di scopo (o contratto di finanziamento) è una figura contrattuale, del tutto autonoma e distinta da quella del mutuo in senso proprio. E’ un contratto consensuale, oneroso ed atipico che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia. A differenza di quanto si verifica nel contratto di mutuo regolato dal codice civile, si rileva che in quello di finanziamento la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l'oggetto di un'obbligazione del finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto.
Con l'incontro delle volontà delle parti sorge solo l'obbligazione a carico del finanziatore di erogare la somma mutuata ed a favore del mutuatario il diritto di credito a tale erogazione, ma non si trasferisce la proprietà di tale somma, che resta nella piena disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore. Ne consegue che, pur se l'erogazione attiene alla fase esecutiva del contratto, la disponibilità giuridica della somma mutuata, da parte del mutuatario, sorge solo quando quest'ultimo può disporre della somma stessa, giacché soltanto da questo momento la somma esce dal patrimonio del finanziatore per entrare in quello del soggetto finanziato.
(Cassazione – Sezione III civile – 3 dicembre 2007, n. 25180)



- Leggi la sentenza integrale -

Con atto notificato il 2.2.93 Tersigni Augusto, premesso che, quale titolare presso la Banca Popolare della Marsica di un rapporto di conto corrente e di deposito ordinario, era beneficiario della polizza stipulata tra la banca stessa e la Maa Assicurazioni contro gli infortuni che abbiano provocato la morte o la invalidità permanente, e che era stato previsto un indennizzo pari alla somma uguale al saldo di chiusura, creditore o debitore che fosse, risultante dai libri dell'istituto alla mezzanotte del giorno precedente quello dell'infortunio, con un massimale per ciascun conto di £ 140 milioni, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano la Maa per sentirla condannare al pagamento della somma predetta, dopo che il 17.3.88 esso esponente era stato colpito da emorragia cerebrale con conseguente invalidità permanente del 65% e la Maa aveva riconosciuto a suo favore un indennizzo di sole £ 35.951.115 corrispondente al saldo del conto corrente alla mezzanotte del 16.3.88, senza tener conto che il saldo avrebbe dovuto ricomprendere anche il rapporto relativo al mutuo bancario stipulato il 7.3.88 con il quale la banca s'era obbligata ad erogare ad esso esponente la somma di £ 230 milioni alla costituzione della prescritta garanzia ipotecaria, verificatasi il 12.3.88.
La Maa resisteva alla domanda, deducendo che il mutuo de quo non era stato ancora erogato alla data di riferimento prevista nella polizza in questione.
Con sentenza 30.9.98 il Tribunale adito rigettava la domanda, e proposto appello da parte del Tersigni, cui resisteva la Nuova Maa Assicurazioni (già Maa Assicurazioni Auto e Rischi Diversi s.p.a. ).
Con sentenza depositata il 23.10.02 la Corte di Appello dell'Aquila rigettava l'appello. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Tersigni, con quattro motivi e depositando anche una memoria, mentre la soc. Milano Assicurazioni, quale incorporante della Nuova Maa Assicurazioni, resisteva con controricorso, con cui sollevava anche ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto le eccezioni sulle quali la Corte di merito non si era pronunciata.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c.
Ricorso n. 29879/03.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1813-1852-1362 e segg.-2697 c.c. e 115 c.p.c, nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, e cioè il concetto di disponibilità giuridica della somma.
Con il secondo motivo denuncia ancora la violazione degli artt. 1813-1822-1362 e segg. c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, avendo la Corte di merito sovvertito l'ordine del procedimento logico-giuridico di qualificazione del contratto, in quanto non ha proceduto dall'interpretazione della volontà delle parti per qualificare il tipo contrattuale, ma si è mosso dalla presupposizione del tipo (mutuo) per dedurne apoditticamente il carattere di realità.
Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 1337 e 1822 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, non essendo configurabile nel caso di specie un'interruzione delle trattative con il conseguente corollario di responsabilità precontrattuale, in quanto le parti hanno concluso un accordo completo apprestandosi alla sola esecuzione delle prestazioni.
Con il quarto motivo infine si duole della violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. con riguardo all'interpretazione del contratto 7.3.88, nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo, avendo erroneamente la sentenza impugnata ritenuto che l'unico diritto ipotizzabile in capo al mutuatario fosse quello risarcitorio, quale conseguenza correlata all'ipotesi della mancata erogazione della somma mutuanda.
1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati.
2. Va preliminarmente esaminata la questione relativa all'effettiva natura del contratto stipulato il 7.3.88 tra il ricorrente, da una parte, e la Banca Popolare della Marsica, dall'altra, per i suoi evidenti riflessi che, in relazione alla natura giuridica di tale rapporto, si ripercuotono sulla sussistenza o meno di diritti ed obblighi derivanti dalla garanzia assicurativa prestata dalla Maa Ass.ni per effetto della polizza del 3.3.86.
2.1. Contrariamente a quanto sul punto ritenuto dalla Corte territoriale, si rileva che il contratto de quo non può essere qualificato per le sue caratteristiche come un contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1813 c.c., bensì come un contratto di finanziamento o mutuo di scopo.
Tale figura contrattuale, del tutto autonoma e distinta da quella del mutuo in senso proprio, come questa Corte Suprema ha già avuto modo di rilevare (v. per tutte Cass. n. 7773/03), è un contratto consensuale, oneroso ed atipico che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia.
A differenza di quanto si verifica nel contratto di mutuo regolato dal codice civile, si rileva che in quello di finanziamento la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l'oggetto di un'obbligazione del finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto.
In altri termini, la caratteristica di questo contratto va ravvisata nel fatto che con l'incontro dei consensi delle parti si perfeziona il contratto consensuale di finanziamento, ma non si trasferisce in capo al soggetto finanziato la proprietà delle somme oggetto del finanziamento stesso, occorrendo per tale trasferimento l'elemento ulteriore della “traditio” delle somme medesime.
Infatti, con l'incontro delle volontà delle parti sorge solo l'obbligazione a carico del finanziatore di erogare la somma mutuata ed a favore del mutuatario il diritto di credito a tale erogazione, ma non si trasferisce la proprietà di tale somma, che resta nella piena disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore.
Ne consegue che, pur se l'erogazione attiene alla fase esecutiva del contratto, la disponibilità giuridica della somma mutuata, da parte del mutuatario, sorge solo quando quest'ultimo può disporre della somma stessa, giacché soltanto da questo momento la somma esce dal patrimonio del finanziatore per entrare in quello del soggetto finanziato (v. Cass. n. 7116/98).
2.2. Orbene, tenuti presenti tali principi di diritto, si rileva che la Corte di Appello, pur avendo inquadrato il contratto de quo nella fattispecie normativa di cui all'art. 1813 c.c., come tipico contratto di mutuo avente carattere reale, anziché come contratto consensuale di finanziamento, ha tuttavia correttamente evidenziato come, stando alle risultanze acquisite in causa, andava escluso che con riferimento alla data della mezzanotte del 16.3.88 si fosse verificata, da parte della banca ed in favore dell'odierno ricorrente, la materiale "traditio" della somma oggetto del finanziamento.
Escluso, per le ragioni sopra spiegate, che con l'incontro dei consensi possa essersi verificata la disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario, anche perché dallo stesso atto pubblico del 7.3.88, e precisamente dal suo art. 2 trascritto in sentenza impugnata, risulta pacificamente che l'erogazione della somma sarebbe avvenuta dopo l'accensione dell'ipoteca e la consegna della relativa documentazione.
Sul punto in questione la sentenza impugnata ha rilevato che il ricorrente, mentre ha dimostrato l'accensione dell'ipoteca, avvenuta il 12.3.88, non ha offerto alcuna prova della consegna della relativa documentazione alla banca, evidenziando in ogni caso come da documento prodotto in atti dalla resistente sia risultato che la somma mutuata di £ 230 milioni sia stata erogata al Tersigni il 17.3.88 e, quindi, oltre la scadenza del termine previsto nella polizza per la sua valutazione ai fini dell'indennizzo.
3. Tutte le considerazioni che precedono stanno a dimostrare l'infondatezza delle censure addotte dal ricorrente.
3.1. Non può, infatti, sostenersi che la disponibilità giuridica della somma oggetto di finanziamento, da parte del soggetto finanziato, coincida con la sottoscrizione del rogito del 7.3.88 (primo mezzo di censura), giacché, anche accettando - come abbiamo premesso - che abbia natura di contratto consensuale il predetto atto negoziale, tale circostanza comporta comunque che, pur in difetto di una materiale "traditio" del denaro, per aversi la disponibilità giuridica della somma mutuata occorre pur sempre la creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità che giustifichi l'uscita della somma dal suo patrimonio e la contestuale acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario (v. Cass. n. 7116/98, già citata), come, ad esempio, secondo la prassi corrente nei rapporti bancari, l'accredito dell'importo del finanziamento sul conto corrente o il deposito su libretto di risparmio.
La sentenza impugnata ha, altresì, spiegato, con motivazione logica ed adeguata, le ragioni per le quali non può assumere valenza determinante, al fine di far coincidere quella disponibilità giuridica della somma mutuata con la data di stipulazione del rogito suddetto, la circostanza che gli interessi corrispettivi siano stati pattuiti e calcolati proprio a partire dal 7.3.88, rilevando correttamente che ogni valore probante di tale elemento restava neutralizzato dalla determinante valenza legata all'adempimento delle condizioni previste dal citato art. 2 del rogito per l'erogazione del finanziamento, e cioè l'accensione dell'ipoteca e la consegna dei relativi documenti.
Non senza rilevare, per completezza di motivazione, che in evidente spregio del principio di autosufficienza del ricorso, non risulta in esso riportata alcuna clausola del contratto da cui trarre la dimostrazione circa l'avvenuta contabilizzazione della somma oggetto del finanziamento all'atto della stipula del contratto stesso.
3.2. Anche la censura riguardante la mancata configurazione, da parte della Corte di merito, del contratto de quo come promessa di mutuo ex art. 1822 c.c. (secondo e terzo motivo di doglianza), non presenta alcun fondamento, giacché anche in questo caso il fatto di veder sorgere, a seguito della stipula dell'atto del 7.3.88, un diritto del mutuatario all'erogazione della somma pattuita ed un correlativo obbligo della banca a tale erogazione, non elimina di certo - secondo quanto sopra ritenuto - la necessità della "datio rei", quale imprescindibile momento attributivo della proprietà al mutuatario della somma finanziata anche nel mutuo di scopo, nonostante la natura consensuale di quest'ultimo contratto.
3.3. Va infine rilevato che anche l'ultima censura mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata non ha alcun fondamento.
Ed invero, la Corte territoriale ha escluso, con motivazione assolutamente logica e condivisibile, che il ricorrente possa vantare il proprio diritto all'indennizzo assicurativo sulla base dell'asserita tutela della sua posizione, a prescindere dal perfezionamento del contratto de quo, derivante dalla disposizione di cui all'ultimo punto dell'art. 1 della polizza ("ogni altra posizione nominativa di credito o debito che possa presentare un saldo"), rilevando, in primo luogo, che, prevedendo la polizza stessa in modo specifico - come oggetto della garanzia assicurativa - il caso dei mutui ipotecari, quale quello di cui trattasi, e cioè contratti già perfezionati, tale previsione non poteva che escludere l'operatività della polizza nei confronti di posizioni soggettive connesse a contratti non perfezionati per la mancata dazione della somma di denaro, tanto più quando - come nel caso di specie - in realtà il contratto ha trovato completo perfezionamento sia pure successivamente alla data presa in esame per l'esercizio tempestivo del diritto all'indennizzo assicurativo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorso n. 1975/04.
Con tale ricorso la controricorrente ha riproposto, in maniera condizionata all'eventuale accoglimento del ricorso principale, le eccezioni rimaste assorbite dalle decisioni di rigetto contenute nelle sentenze di primo e secondo grado.
Il rigetto del ricorso principale comporta ovviamente anche l'assorbimento del ricorso incidentale.
Concorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.

PQM

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito quello incidentale condizionato, e compensa le spese del giudizio di cassazione.


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