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Nei contratti di somministrazione l'incremento eccessivo e non giustificato del prezzo rispetto a quello iniziale non incide sulla causa del contratto e non determina lo squilibrio tra le rispettive prestazioni

In tema di applicabilità della norma di cui all'articolo 1469 bis, comma 3, n. 13, Cc, l'incremento eccessivo e non giustificato del prezzo rispetto a quello iniziale, in quanto non suppone necessariamente che, nell'economia complessiva del rapporto, ne risulti necessariamente alterato l'aspetto funzionale dell'adeguatezza delle rispettive prestazioni, non incide sulla causa del contratto e non determina lo squilibrio tra le rispettive prestazioni, ma assume la diversa qualificazione di presupposto di legittimazione dell'azione di recesso, per cui gli aumenti del prezzo, autorizzati a iniziativa unilaterale del professionista, possono essere praticati ad libitum sino alla soglia dell'eccesso, la quale, se non è stata definita in anticipo dalle parti, deve essere verificata dal giudice in sede di contestazione dell'efficacia della clausola.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 18 settembre 2007, n. 19346)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 16 agosto 2003 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale appellava la sentenza del Tribunale di Nuoro in data 20 giugno 2001, n. 1014, che aveva accolto la domanda proposta dalla signora Ad.Ca. di riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidita' e lo aveva condannato ad erogare la prestazione dal maggio 1998, sostenendo che acriticamente il giudice aveva fatto proprie le conclusioni del C.T.U., non condivisibili.

Evidenziava che l'epatite cronica di virus B, come risultava dai controlli ecografici ed analitici, modicamente attiva, e' ben patologia ben differente dalla cirrosi epatica e, non potendosi tenere conto del danno probabile e futuro, occorreva tenere conto del solo danno funzionale attuale, rispetto al quale la patologia era stata sopravalutata.

Non vi era argomentazione medico-legale a sostegno della sindrome depressiva, che pure era stata sostenuta ed il deficit osteo-articolare non era di gravita' tale da incidere in modo significativo sulla capacita' lavorativa.

Inoltre, la possibilita' di impiego in attivita' confacenti andava valutata anche con riferimento ad attivita' diverse da quelle ordinarie, mentre la valutazione del grado di 70% di invalidita', espressa dalla commissione invalidi civili, avendo riferimento a diversi criteri valutativi, non assumeva alcuna rilevanza. L'appellata, nella memoria di costituzione, osservava che l'epatite cronica e' affezione che richiede , come rilevato dal C.T.U., un regime di vita incompatibile con l'attivita' di bracciante agricolo per non evolversi in cirrosi, e che la sindrome ansioso-depressiva era documentata, come pure la grave patologia osteo-artrosica. Occorreva, inoltre, tenere conto del carattere altamente usurante dell'attivita' di bracciante agricolo e del contesto socioeconomico nel quale veniva espletata.

Disposto ed espletato il rinnovo della C.T.U., con sentenza in data 21 gennaio - 3 febbraio 2004 la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza impugnata, che confermava nel resto, dichiarava che la Ad. aveva diritto all'assegno d'invalidita' a decorrere dal (OMESSO), e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio di appello. Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 1 giugno 2004, l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo. La signora Ad.Ca. ha resistito con controricorso notificato il 9 luglio 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con l'unico motivo il ricorrente Istituto denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. e articolo 149 disp. att. c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

1.2. Il ricorrente deduce che il Giudice di merito, nonostante abbia parzialmente accolto l'appello proposto dall'I.N.P.S., con conseguente riconoscimento della prestazione dell'assegno d'invalidita' in capo all' Ad. a far data dal 1 gennaio 2001, in luogo della decorrenza individuata dal primo Giudice (maggio 1998), ha erroneamente confermato la statuizione in punto di spese disposta dal Tribunale, compensando solo quelle dell'appello.

1.3. Il ricorso e' infondato.

L'unico limite per il giudice in tema di regolamento di spese e' che queste non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. L'I.N.P.S. nella specie, tenuto conto dell'esito della lite in grado di appello, era parzialmente soccombente, in quanto, sebbene il giudice di appello abbia modificato la decorrenza della prestazione assistenziale, ha pur sempre riconosciuto che l' Ad. aveva comunque raggiunto la soglia invalidante nel dicembre 2000, di tal che ben poteva il Giudice di appello, tenuto conto dell'esito della lite, compensare le spese del giudizio di gravame, confermando la statuizione della sentenza di primo grado in punto di condanna dell'I.N.P.S. a rimborsare alla controparte le spese di tale grado di giudizio.

2.1. Consegue il rigetto del ricorso.

2.2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della Ad. .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Istituto a rimborsare a parte controricorrente, e per questa agli avv. Marinella Morandi e Giorgio Antonini distrattali, le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in euro 10,00 oltre euro 1.000,00 (mille/00) per onorario difensivo, ed oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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