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Nel comodato precario il comodante ha diritto a recedere in quanlunque momento e pretendere la restituzone del bene

Il comodato precario si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare ad nutum mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina la immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione, viene ad assumere la posizione di detentore senza titolo, e, quindi abusivo, del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporre in base ad altro rapporto. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione 3 Civile con
sentenza del 19 ottobre 2007, n. 22001.



- Leggi la sentenza integrale -

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LA. DO., PR. AN. vedova La. eredi di La. Pa., elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI NICOLO', che li difende unitamente all'avvocato MEDICI ROSARIO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

RA. CL., elettivamente domiciliata in ROMA PZZA ISTRIA 2, presso lo studio dell'avvocato TALLARICO LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato RYLLO FRANCESCO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 160/03 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 14.12.03, depositata il 24/03/03;

rg. 476/91;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 25/09/07 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 14 dicembre 2002 - 24 marzo 2003 la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da La. Pa. avverso la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva condannato all'immediato rilascio in favore di Ra. Cl. della casetta colonica in localita' (OMESSO), in agro (OMESSO), condannando il convenuto al risarcimento del danno conseguente all'indebito uso della casetta per ventinove mesi.

Avverso tale decisione hanno gli eredi di La. Pa., nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo, illustrato da memoria.

Resiste Ra. Cl. con controricorso.

Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

Osserva il Collegio:

Deve escludersi il vizio di extrapetizione e quello di violazione di norme di diritto e di vizi di motivazione denunciati nell'unico motivo di ricorso.

La Corte territoriale, decidendo sull'appello di La. Pa., ha rilevato che Ra. Cl. - a parte ogni questione in ordine al suo diritto di proprieta' sul terreno e l'immobile in questione - aveva sicuramente titolo per richiedere la risoluzione del contratto di comodato, essendo subentrata nel rapporto obbligatorio in quanto erede di Ra. Lu. (che aveva acquistato dall'originario proprietario il terreno sul quale insisteva l'immobile e l'immobile stesso).

Considerato poi che l'attrice Ra., nell'atto di citazione aveva chiesto la condanna del La. all'immediato rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno per abusiva occupazione, doveva escludersi che i Giudici di appello avessero pronunciato oltre la domanda, cosi' incorrendo nel denunciato vizio di ultrapetizione.

Sin dall'atto introduttivo del giudizio, infatti, la Ra. aveva sempre sostenuto di non essere soltanto la proprietaria del bene dedotto in giudizio, ma di avere comunque diritto al rilascio della casa colonica essendo venuto a scadenza il contratto di comodato intercorrente tra il dante causa degli appellanti e i danti causa di Ra. Lu. (Cass. n. 4258 del 1991).

I Giudici di appello hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non ha l'onere di provare il diritto di proprieta' perche' e' sufficiente avere la disponibilita' materiale della cosa per concederla ad altri in comodato (Cass. n. 4764 del 2005, 2392 del 2004).

In base a tali principi, condivisi dal Collegio, colui che assume il titolo precario del godimento altrui su di un bene, ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna ed il rifiuto alla restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento.

Del resto, la figura del precario ovvero del "comodato precario" (articolo 1810 c.c.) si caratterizza proprio per la previsione che la scadenza della validita' del vincolo dipende potestativamente dalla volonta' del comodante, il quale puo' farla maturare "ad nutum" mediante richiesta di restituzione del bene.

Tale richiesta determina la immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilita' ed al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione, viene ad assumere la posizione di detentore senza titolo, e quindi abusivo, del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto.

Deve escludersi pertanto qualsiasi violazione di legge o vizio di motivazione nella sentenza impugnata.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in euro 4.100,00, (quattromilacento/00) di cui euro 4.000,00, (quattromila/00) per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

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