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Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'alea e' piu' accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'articolo 1872 c.c.

Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'alea e' piu' accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'articolo 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni (anche in ragione dell'eta' e della salute) del beneficiario (Cass. sez. 1, 9-10-1996 n. 8825); e che, nel vitalizio improprio, con riferimento all'eta' e allo stato di salute, l'alea e' esclusa soltanto se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravita', rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, ovvero se il beneficiario abbia un'eta' talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni piu' ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile (Cass. Sez. 2, 24-6-2009 n. 14796).

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 19 luglio 2011, n. 15848



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio - Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BO. LO. , BO. MA. , BO. LU. (OMESSO), B. M. , MA. TE. vedova BO. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato CITARELLA LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCALISI RINO;

- ricorrenti -

contro

BO. TE. (OMESSO), FR. SI. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 105/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l'Avvocato FRANZINI Ludovica, con delega depositata in udienza dell'Avvocato ROMANELLI Guido Francesco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12-11-1993, Bo. Ba. , Bo. Si. e Bo. Lu. deducevano:

- che con atto per notaio Sbarrato del (OMESSO) la madre Re. An. , convivente con il figlio Bo. Te. e la nuora Fr. Si. , aveva venduto a costoro i diritti di comproprieta' pari a 1/2 di un immobile sito in (OMESSO), del valore catastale di lire 108.500.000, in cambio dell'obbligo dei medesimi di fornire "assistenza di ogni genere anche in caso di infermita'", unitamente ad "alloggio e vitto, e ogni altro genere utile e necessario al sostentamento e abbigliamento", quantificato in lire 1.000.000 mensili;

-che all'atto della stipula la Re. aveva quasi 84 anni e si trovava, da anni, in condizioni fisiche e psichiche gravemente compromesse, avendo subito nel (OMESSO) un ictus cerebrale ed essendo divenuta negli ultimi due-tre anni incapace di provvedere a se stessa;

-che dopo cinque mesi (il (OMESSO)) la predetta era deceduta.

Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino i coniugi Bo. Te. e Fr. Si. , per sentir dichiarare la nullita' dell'atto di cessione de quo.

In subordine, essi chiedevano l'annullamento di tale atto per incapacita' naturale della cedente e, in via ulteriormente gradata, l'accertamento della sua simulazione relativa, per l'intenzione delle parti di stipulare una donazione.

Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda, eccependo: che la Re. si era ripresa dall'ictus che l'aveva colpita sette anni prima ed era impossibile prevedere, al momento della stipula del rogito, il tempo probabile della sua vita futura; che la quantificazione in lire 1.000.000 mensili delle prestazioni da fornire alla vitaliziata, era stata effettuata dichiaratamente a fini fiscali, ed era comunque inferiore alla reale entita' delle stesse; che la causa del decesso della Re. (infarto intestinale) era del tutto imprevedibile e non collegabile al preesistente stato della medesima; che la Re. non era affatto incapace di intendere e, presumibilmente, con il contratto aveva voluto assicurarsi per il futuro l'ospitalita' presso l'abitazione dei resistenti.

Con sentenza depositata il 10-12-2003 il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava la nullita' dell'atto pubblico di "cessione con costituzione di rendita vitalizia" stipulato il (OMESSO).

I convenuti proponevano appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, il riconoscimento nella specie di un'ipotesi di vitalizio improprio o, in alternativa, di un negotium mixtum cum donatione.

Si costituivano Bo. Lu. e gli eredi di Bo. Si. (nelle persone di Bo. Ma. , B. M. e Ma. Te. ) e di Bo. Ba. (nella persona di Bo. Lo. ), chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo, in via subordinata, le domande di simulazione relativa e di annullamento per incapacita' naturale.

Con sentenza depositata il 28-1-2005 la Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di nullita', rilevando che nella specie si era in presenza di un contratto atipico di mantenimento e che, in considerazione della ragionevole incertezza sulle possibilita' di sopravvivenza della Re. e sulla gravosita' delle prestazioni assunte, ben poteva ravvisarsi il requisito dell'alea, costituita dall'impossibilita' di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro. Il giudice di appello rigettava altresi' le domande subordinate di simulazione e di annullamento per incapacita' naturale, per mancata enunciazione di qualsiasi elemento di prova.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Bo. Lu. , Bo. Ma. , B. M. , Ma. Te. e Bo. Lo. , sulla base di due motivi.

Bo. Te. e Fr. Si. resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione degli articoli 1469 e 1872 c.c., nonche' l'insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo alla dedotta nullita' del contratto del (OMESSO), per difetto del requisito dell'alea. Sostengono che la Corte di Appello, nel valutare la sussistenza di tale elemento, non ha tenuto conto del valore del bene trasferito e dei frutti o degli utili ricavabili dallo stesso, delle possibilita' di sopravvivenza della vitaliziata, delle gravi condizioni di salute di quest'ultima e della loro incidenza sulle sue probabilita' di vita, nonche' del valore delle prestazioni poste a carico dei vitalizianti, che, in mancanza di prova contraria, non poteva che essere quello stabilito nell'atto di cessione.

Il motivo e' infondato.

La Corte di Appello ha esaminato il contenuto sostanziale dell'atto per notaio Sbarrato del (OMESSO) intercorso tra Re. An. e i coniugi Bo. Te. e Fr. Si. , ed ha ritenuto in esso racchiuso un contratto atipico di mantenimento, ossia un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, in cui il trasferimento della comproprieta' del 50% spettante alla Re. (catastalmente valutato in lire 108.000.000) rappresentava il corrispettivo dell'obbligo assunto dai cessionari (dichiarato in lire 1.000.000 mensili) di effettuare, in favore della cedente, e per l'intero arco della vita della stessa, una serie di prestazioni ("assistenza di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermita', ...alloggio, vitto e ogni altro genere utile e necessario al sostentamento, e abbigliamento").

Come e' stato puntualizzato da questa Corte, il cosiddetto contratto atipico di mantenimento e' caratterizzato dall'aleatorieta', la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei -quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilita' periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato (Cass. Sez. Un. 11-7-1994 n. 6532).

E' stato ulteriormente evidenziato che, nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'alea e' piu' accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'articolo Cass. Sez. 2, 24-6-2009 n. 14796).

Nella specie, la Corte territoriale, attenendosi a tali principi, ha esaminato e valutato le prestazioni a carico di ciascuna parte, giungendo alla conclusione che, in considerazione della ragionevole incertezza sulle possibilita' di sopravvivenza della Re. e sulla gravosita' delle prestazioni assunte dai vitalizzanti, ben poteva ravvisarsi l'elemento dell'alea, costituito dall'impossibilita' di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro con la stipulazione dell'atto.

Tale valutazione risulta sorretta da una motivazione adeguata, con la quale, in particolare, e' stato evidenziato:

-che l'oggettiva precarieta' delle condizioni di salute della a Re. non era tale da farne prevedere il decesso a distanza di pochi mesi, tanto piu' che lo stesso sopravvenne per una malattia di cui non risultava dimostrato il collegamento causale con il preesistente stato patologico;

- che l'eta' della Re. non era talmente avanzata da autorizzare la fondata previsione della sua morte nel volgere di pochi mesi;

- che il vitalizio era rappresentato non solo, come affermato semplicisticamente nella sentenza in primo grado, dai "costi per ospitalita', vitto e abbigliamento", ma, in via principale, da prestazioni assistenziali ("assistenza di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermita'"), che, al di la' della convenzionale quantificazione fattane nel contratto agli effetti fiscali, non erano suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma erano variabili, giorno per giorno, secondo i bisogni del beneficiario.

Di qui la ritenuta fondatezza delle doglianze mosse dall'appellante avverso la sentenza di prime cure, che aveva concluso per la nullita' dei contratto in oggetto, facendo riferimento all'"entita' della prestazione promessa, inferiore agli utili ricavabili dall'immobile ceduto" (senza tuttavia tener conto della variabilita' delle prestazioni di assistenza) e allo "stato patologico della Re. , aggravato dall'eta' della stessa".

Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dal ricorrente, poggiando la decisione impugnata su argomentazioni corrette sul piano logico e giuridico. Ne' e' consentito muovere censure in questa sede in ordine all'indagine comparativa condotta e al giudizio espresso in ordine alla sussistenza dell'alea, trattandosi di apprezzamenti di fatto che, in quanto immuni da vizi logici, si sottraggono al sindacato di questa Corte (Cass. Sez. 2, 29-8-1992 n. 9998).

2) Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono dell'omessa motivazione in ordine alle domande subordinate di simulazione e di annullamento del contratto. Fanno presente, quanto alla domanda di simulazione, che gli attori hanno sempre sostenuto che esistono presunzioni gravi, precise e concordanti per ritenere che l'atto Sbarrato nascondesse una donazione, sia per la sostanziale assenza di controprestazione, sia per la stipulazione dell'atto alla presenza di testimoni; e che gli stessi appellanti hanno espressamente ammesso che l'intento della Re. era stato proprio quello di donare al figlio ed alla nuora. Quanto alla domanda di annullamento, evidenziano che gli appellanti avevano chiesto l'ammissione delle prove dedotte nella memoria del 20-11-1996 ai capi 1-2-3.

Il motivo e' privo di fondamento, avendo la Corte di Appello motivatamente disatteso le domande subordinate avanzate dall'attore, rilevando che era mancata l'enunciazione del "benche' minimo elemento probatorio".

A fronte di tale argomentazione, i ricorrenti propongono censure del tutto generi che, senza nemmeno indicare in quale atto difensivo e in quali termini avevano invocato la prova per presunzione della simulazione relativa, ne' specificare il contenuto dei capitoli di prova articolati a sostegno della tesi dell'incapacita' della Re. ; sicche' questa Corte non e' posta in condizione di apprezzare la decisivita' delle prove non ammesse o non esaminate.

3) In considerazione dell'oggettiva controvertibilita' delle questioni trattate, comprovata dalle decisioni difformi adottate dai giudici di merito, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

 

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