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Nel contratto di appalto incombe sul committente e non sull'appaltatore l'onere di provare l'avvenuta denuncia dei vizi nel termine di prescrizione

Il committente che, ai sensi dell'art.1667 cod. civ., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte; pertanto, qualora l'appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell'opera, da cui il termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull'appaltatore. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 15 giugno 2007, n. 14039)







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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 9.7.92 Ri. At. e Mo. Si., proprietari di un appartamento facente parte del Condominio (OMESSO), convenivano i giudizi, davanti al Tribunale di Monza la societa' G. s.r.l., alla quale il Condominio aveva appaltato lavori di ripristino e di ristrutturazione dello stabile, chiedendo la condanna della stessa alla eliminazione dei vizi e difetti dell'opera e al risarcimento dei danni.

Asserivano gli attori che i lavori appaltati erano comprensivi della fornitura e posa in opera di rivestimenti in acciaio a copertura dei muretti dei balconi (c.d. cappelloni) e che, dopo la posa in opera dei medesimi, si erano evidenziati avvallamenti della superficie, ammaccature, irregolarita' nella larghezza dei medesimi e presenza di sporgenze taglienti.

La convenuta, costituitasi, eccepiva la decadenza dal diritto di garanzia e la prescrizione della relativa azionerei merito, contestava il fondamento di ogni avversa domanda, chiedendone il rigetto.

L'adito Tribunale, con sentenza definitiva 11.2.99, depositata il 23.6.99 accoglieva l'eccezione di prescrizione e condannava gli attori alla spese di lite.

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2784/02, depositata il 22.11.02, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Ri. At., dichiarava compensate di un terzo le spese del primo grado di giudizio, confermando nel resto la sentenza impugnata; dichiarava compensate nella stessa misura le spese del grado, ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellante.

Riteneva la Corte di merito che nella specie non risultava provata la data esatta della consegna dell'opera e nemmeno era stata indicata la data di consegna dei lavori: a tale fine, del tutto irrilevante appariva il contenuto dei documenti invocati dall'appellante.

Per la cassazione della decisione ricorre il soccombente esponendo quattro motivi, cui resiste l'intimata con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione degli articoli 2697 e 2944 c.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto che l'attore - attuale ricorrente non aveva indicato una data di consegna dei lavori anteriore al 9.11.98 e aveva desunto il riconoscimento della mancata tempestiva proposizione dell'azione entro i due anni, a sensi dell'articolo 1667 c.c., comma 3, dalla asserzione dello stesso secondo cui l'indicazione di tale data non era individuabile, escludendo nel contempo l'esistenza di fatti interruttivi della prescrizione.

Si sostiene in proposito: "essendo stata la societa' convenuta ad eccepire la prescrizione dell'azione di garanzia, sarebbe stato suo onere fornire la prova della data di consegna dei lavori, dalla quale iniziare a far decorrere il termine prescrizionale"; che, anche a voler condividere la linea dei giudici di merito di consegna "prima dell'autunno - primavera del 1988", il decorso o meno della prescrizione sarebbe "in limine" stante la lettera raccomandata 9.11.90, sicuramente interruttiva della prescrizione; inoltre che i vizi e i difetti furono contestati immediatamente agli operai incaricati dalla Ep. e vi era stato il riconoscimento dei vizi da parte della Ep., atteso che la stessa, a transazione dei vizi e difetti denunciati, aveva concesso uno sconto sul corrispettivo pattuito; infine, che la Ep. aveva ammesso esplicitamente i fatti denunciati in sede di interrogatorio formale del suo rappresentante, che aveva dichiarato "nego che le ammaccature, gli avvallamenti e le irregolarita' .... costituiscano vizi dell'opera".

Il motivo e' infondato. Vale, infatti, osservare che l'onere probante del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della sua domanda (Cass. n. 2680/1992). Ed inventa sensi e per gli effetti della garanzia prevista dall'articolo 1667 c.c., l'onere della prova della denuncia di vizi e della sua tempestivita' incombe al committente e il termine per la denuncia decorre dal giorno della scoperta del vizio (Cass. n. 5677/1994; n. 1655/1986).

Ed infatti, la Corte di merito, dopo aver ribadito che l'attore nemmeno aveva indicato una data di consegna dei lavori anteriore al 9.11.1988, ha asserito, senza essere smentita sul punto, che costui aveva riconosciuto di non aver tempestivamente proposto l'azione nei termini previsti dall'articolo 1667 c.c., e di non di avere compiuto atti idonei a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.

E', quindi, passata alla disamina della documentazione invocata dall'appellante e ha concluso per l'irrilevanza della medesima a tale specifico fine, escludendo espressamente che in sede di transazione la societa' abbia riconosciuto la propria responsabilita' in ordine ai vizi e ai danni asseriti dall'appellante.

Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e mancata applicazione dell'articolo 2043 c.c., si lamenta il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni per responsabilita' extracontrattuale, per avere l'appaltatrice danneggiato nel corso dell'esecuzione dei lavori parecchie piastrelle di rivestimento del balcone.

L'azione, senz'altro ammissibile, in quanto attinente a eventuali danni cagionati all'immobile nell'esecuzione dei lavori di committenza, non risulta essere stata coltivata in appello ne' provata negli elementi costitutivi del fatto.

Ed invero, in epigrafe della sentenza impugnata sono riportate le conclusioni dell'appellante e la domanda di risarcimento danni risulta circoscritta all'eliminazione delle ammaccature e delle parti taglienti dei rivestimenti in acciaio installati a copertura del parapetto dei balconi, senza alcun riferimento al danneggiamento delle piastrelle di rivestimento dei balconi che sarebbe stato causato durante l'esecuzione dei lavori di committenza.

Stessa sorta subisce, e per la medesima ragione, il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta il mancato esame dei difetti riguardanti gravi difformita' dei materiali usati rispetto a quelli pattuiti sia per la qualita' sia per l'imperfezioni nella posa in opera.

Preclude l'esame del quarto motivo, attinente alla sproporzione delle spese liquidate rispetto al valore della causa, la mancata indicazione del valore della causa stessa e dei limiti, minimi e massimi, delle spese liquidabili secondo la tariffa vigente.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori.

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