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Nel contratto di assicurazione sono vessatorie solo le clausole limitative della responsabilità

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilita', agli effetti dell'articolo 1341 cod. civ. (con conseguente necessita' di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, percio', assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito" (da ultimo, Cass. 7 aprile 2010, n. 8235).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 16 marzo 2012, n. 4254



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 16858/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), in persona del suo legale rapp.te e Presidente (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 189/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/02/2010; R.G.N. 2318/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La (OMISSIS) stipulava un contratto di assicurazione, assicurando i sui clienti contro gli infortuni (morte e invalidita' permanente). Non avendo ricevuto l'indennizzo alla morte di uno di essi, titolare di piu' rapporti con saldo debitore, sul presupposto della vessatorieta' (e conseguente nullita' in mancanza di specifica sottoscrizione) della clausola che poneva un limite quantitativo massimo all'indennizzo pattuito - in generale individuato come pari alla somma assicurata, a sua volta coincidente con il saldo debitore - chiedeva la condanna della (OMISSIS) Spa all'indennizzo corrispondente al saldo debitore e, in subordine, al limite massimo previsto in presenza di piu' rapporti.

Il Tribunale, emessa ordinanza ex articolo 186-ter cod. proc. civ. rispetto all'importo massimo previsto, accoglieva la domanda negli stessi limiti, sul presupposto del carattere non vessatorio della clausola limitativa dell'indennizzo.

La Corte di appello di Salerno (sentenza del 20 febbraio 2010) confermava la decisione di primo grado.

2. Avverso la suddetta sentenza, la Banca propone ricorso per cassazione con unico motivo.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) Spa (gia' (OMISSIS)).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, la Banca deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 1341 c.c., comma 2, articoli 1882 e 1905 cod. civ.. Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la clausola non vessatoria, in quanto non limitativa della responsabilita', ma volta ad individuare l'oggetto della prestazione dell'assicurazione nell'ipotesi del verificarsi dell'evento.

Invece, secondo la ricorrente, la clausola sarebbe vessatoria perche' inciderebbe solo sull'indennizzo, cioe' sull'ambito oggettivo di responsabilita' patrimoniale dell'assicurazione.

2. Il ricorso va rigettato.

E' pacifico tra le parti che l'articolo 5, delle condizioni di assicurazione allegate alla polizza (riprodotto in ricorso), rubricato "somma assicurata - indennizzo", prevede che "la somma assicurata e' pari al saldo in linea capitale e interessi risultante dalle evidenze contabili del contraente al giorno precedente a quello in cui si e' verificato l'infortunio" e che "l'ammontare dell'indennizzo ... e' pari alla somma assicurata, con il massimo di lire 50 milioni per ogni rapporto. Qualora risultino in essere piu' rapporti intestati alla medesima persona, la somma degli indennizzi non potra' essere superiore a lire 100 milioni".
2.1. Ritiene il Collegio che la clausola in argomento e' un modo di delimitazione della somma assicurata, in riferimento ai diversi possibili saldi passivi dei rapporti bancari con i clienti: sono integralmente assicurati i saldi passivi sino a cinquanta milioni di lire; i saldi passivi superiori sono assicurati per la stessa somma; se in capo allo stesso soggetto esistono piu' rapporti bancari con saldi passivi, la somma assicurata e' comunque pari a lire 100 milioni. La clausola, quindi, va ad identificare l'oggetto del contratto perche' delimita il rischio assicurato e non rientra tra le clausole vessatorie, ai sensi dell'articolo 1341 cod. civ., comma 2, perche' non stabilisce, a favore dell'Assicurazione che l'ha predisposta, limitazioni di responsabilita', con la conseguenza che non e' soggetta alla specifica approvazione per iscritto.
  2.2. La Corte di merito, pertanto, ha correttamente applicato alla specie il principio di diritto, consolidato, secondo cui "Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilita', agli effetti dell'articolo 1341 cod. civ. (con conseguente necessita' di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, percio', assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito" (da ultimo, Cass. 7 aprile 2010, n. 8235).

3. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di (OMISSIS) Spa (gia' (OMISSIS)), delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
 

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