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Nel contratto di somministrazione di utenza telefonica grava sul gestore provare l'entità dei consumi

La bolletta è un atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. 17 febbraio 1986 n. 847).
Ne consegue che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale, non può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta. L'utente ha infatti un diritto di contestazione e di controllo e l'ente è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore centrale, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura. (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile,
Sentenza 02.12.2002, n. 17041)



- Leggi la sentenza integrale -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 24 settembre 1996 l'avv. Ruggiero Granata conveniva dinanzi al giudice di pace di Sant'Anastasia la Telecom Italia S.p.A. chiedendo l'accertamento della inesistenza dei crediti di cui alle fatture del secondo e terzo bimestre 1996, pari a L. 1.546.000, e in via generica il risarcimento dei danni.

Si costituiva la Telecom e contestava il fondamento della pretesa; inoltre nel corso della lite l'ente sospendeva la erogazione del servizio.

Istruita la lite con prova orali e documentali il giudice di pace accoglieva per quanto di ragione la domanda, condannando la Telecom al ripristino dell'utenza oltre che al pagamento delle spese di lite.

Contro la decisione ha proposto appello la Telecom, chiedendone la riforma; la controparte ha chiesto il rigetto del gravame.

Con sentenza depositata il 15 luglio 1999 il Tribunale di Nola così decideva:

accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta dall'avv. Granata e compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio.

Contro la decisione ricorre l'avv. Granata deducendo due motivi di gravame. Resiste la Telecom con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento quanto al secondo motivo, mentre è infondato per il primo, per le seguenti considerazioni.

Nel primo motivo si deduce l'error in procedendo e la inammissibilità dell'appello, avendo il primo giudice giudicato secondo equità, in relazione al valore della domanda.

In senso contrario si osserva come il giudice di appello (ff. 3 della motivazione) abbia rilevato che, in primo grado, vi erano due domande che si cumulavano, essendo una prima riferita all'indebito pagamento delle bollette "pazze"; la seconda riferita ad una richiesta di condanna generica. La domanda di condanna generica è di valore pari al massimo della competenza del giudice adito (cfr. Cass. 28 luglio 1993 n. 5290) e dunque per l'effetto del cumulo il valore del devolutum superava i due milioni.

Il motivo è pertanto infondato.

Nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione e l'inversione dell'onere probatorio. La tesi è che nel giudizio di merito l'utente aveva dato la prova dell'anomalia, sia con prove testimoniali sia con prove documentali (sulla uniformità dei consumi trimestrali nel tempo), mentre la controparte si era limitata a dedurre che il contratto di utenza era integrato dalle norme del D.P.R. 1973 n. 156 e del relativo regolamento di servizio (art. 12 D.M. 9 settembre 1988 n. 485) che consentivano all'ente di addebitare il traffico di utenza sulla base delle indicazioni del contatore centrale.

La censura è fondata.

Ed invero la sentenza di appello non dà alcun conto degli elementi probatori considerati dai primi giudici come elementi di presunzione del minor consumo dell'utente e dell'anomalia nell'emissione delle fatture per consumi elevati; né spiega se l'ente abbia prodotto documentazione asseverativa dei controlli e dei collaudi effettuati presso il cd. contatore centrale.

In mancanza di tali riscontri, in parte obbiettivi, in parte presuntivi, il ragionamento del giudice del riesame appare logicamente incompleto e viziato.

Ed invero, fermo restando che il contratto di abbonamento telefonico è un contratto di adesione di natura privata, ma integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono le regole della contabilizzazione a contatore centrale), tale particolare disciplina non impedisce all'utente di superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione, dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello recato nella fattura.

La bolletta è infatti un atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. 17 febbraio 1986 n. 847) e la stessa Corte Costituzionale (nelle sentenze n. 546 del 1994 e n. 1104 del 1998) ha posto in rilievo come il rapporto di utenza sia un servizio pubblico essenziale, ma soggetta al regime contrattuale di diritto comune, ed alle relative regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede.

Regime che, per effetto dello ius superveniens (la legge di derivazione europea 1998 n. 281, peraltro non retroattiva e non applicabile al caso di specie) pone l'utente persona fisica (come nella specie) in una posizione soggettivamente protetta nei confronti dell'ente pubblico che offre un servizio a titolo oneroso.

Se dunque le norme regolamentari (in particolare l'art. 12 del D.M. 1988 n. 484) prevedono l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale, tale obbligo non può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta.

L'utente ha infatti un diritto di contestazione e di controllo e l'ente è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore centrale, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura. In particolare producendo la documentazione del traffico telefonico relativo all'utenza.

Se tale documentazione (come nella specie) non è stata fornita, l'utente ha prova libera della contestazione e tale prova può essere a carattere presuntivo ovvero anche orale (sulle circostanze della normale utenza e dell'impossibilità che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo, come avviene nel caso di domestici infedeli).

Poiché le censure sul difetto di motivazione involgono il ragionamento del giudice del riesame, che appare incompleto e contraddittorio, non consentendo il riscontro tra ragionamento e raccolto probatorio, il motivo dev'essere accolto, con conseguente rinvio ad altra sezione del Tribunale di Nola, che provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione del Tribunale di Nola.

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