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Nel leasing se il fornitore non consegna il bene all’utilizzatore e questi versa i canoni alla concedente, la società deve restituire la somma
Pubblicata il 13/01/2016
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 dicembre 2015, n. 25732
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. - Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2619-2013 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1627/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/07/2012 R.G.N. 981/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito l'Avvocato (OMISSIS);
udito l'Avvocato (OMISSIS);
udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso, assorbito il 3 motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vicenza, la (OMISSIS) s.p.a. esponendo di aver convenuto con tale (OMISSIS) la fornitura di un autotelaio Iveco da allestire ad uso speciale carro attrezzi, stabilendo la consegna del bene per maggio 1988; che in conseguenza si era attivato per il pagamento tramite leasing ed aveva concluso il relativo contratto il (OMISSIS) con la (OMISSIS) s.p.a. firmando qualsiasi dichiarazione a lui sottoposta, anche quella di consegna del mezzo che in realta' non gli era stato consegnato; di aver atteso invano la consegna del mezzo ben oltre il termine concordato, pagando i canoni maturati in quel periodo; di aver poi scoperto che il (OMISSIS) si era reso inadempiente presso il suo fornitore, sicche' non sarebbe mai entrato in possesso del bene oggetto del contratto di leasing.
Tanto premesso l'attore chiedeva che, previo accertamento dell'inadempimento del fornitore all'obbligo di consegna del bene, venisse dichiarata la risoluzione del contratto di leasing per impossibilita' della prestazione a lui non imputabile e che conseguentemente la convenuta venisse condannata alla restituzione in suo favore dei canoni gia' corrisposti.
Costituitasi in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. affermava che lo stesso attore aveva firmato le dichiarazioni relative alla ricezione dell'automezzo ed aveva sollecitato il pagamento di essa esponente in favore del fornitore; che al contratto in esame si applicavano le norme di cui all'articolo 1458 c.c. che prevedono, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il diritto di ritenere i canoni riscossi, fino alla risoluzione.
In via riconvenzionale la convenuta chiedeva la condanna di (OMISSIS) al risarcimento del danno costituito dalla differenza tra il prezzo da essa pagato al fornitore e quanto da lui ricevuto. Ascriveva alla responsabilita' dello stesso la verificazione del danno, atteso che il pagamento era intervenuto a seguito della ricevuta firmata dal (OMISSIS), attestante la consegna dell'autotelaio.
Il Tribunale dichiaro' risolto il contratto concluso fra le parti e, rigettata la domanda di restituzione dei canoni di leasing corrisposti, condanno' (OMISSIS) al pagamento, in favore della societa' convenuta, della somma di lire 43.599.362, oltre accessori.
Osservo' il giudice di prime cure: 1) che andava dichiarata la risoluzione del contratto di leasing, non essendo contestato che l'autotelaio, oggetto della locazione finanziaria, non era stato consegnato dal fornitore all'utilizzatore (OMISSIS); 2) che non poteva essere accolta invece la domanda di restituzione dei canoni versati dal (OMISSIS) giacche', essendo applicabile al leasing la disposizione di cui all'articolo 1458 c.c., prevista per i contratti di durata, la risoluzione del contratto non si estendeva alle prestazioni gia' eseguite; 3) che era fondata la domanda riconvenzionale della societa' convenuta, volta ad ottenere il risarcimento del danno ad essa derivato a seguito della risoluzione del contratto, quantificabile nell'ammontare delle somme che la societa' medesima aveva versato al fornitore in pagamento della attrezzatura oggetto del contratto, al netto delle somme gia' percepite tramite l'acquisizione dei canoni maturati.
(OMISSIS) impugno' la relativa sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Venezia proponendo querela di falso avverso le dichiarazioni di consegna prodotte dalla convenuta, indirizzate alla (OMISSIS) e da lui sottoscritte, assumendo che si trattava di fogli da lui firmati in bianco ed abusivamente poi riempiti.
La (OMISSIS) contesto' i motivi dell'impugnazione e della querela di falso e ne chiese il rigetto. Propose a sua volta appello incidentale chiedendo che venissero ad essa riconosciuti gli interessi sulla somma dovutale dal (OMISSIS).
Fu disposta dal Collegio la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa sulla proposta querela di falso. Detta querela venne rigettata con sentenza del Tribunale di Vicenza, confermata in appello con sentenza dell'11 marzo 2010.
La causa fu riassunta dal (OMISSIS).
La Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza n. 760/1995 del Tribunale di Vicenza ha condannato la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di euro 10.008,37 oltre accessori; ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta da (OMISSIS) s.p.a. e l'appello incidentale della stessa; ha condannato (OMISSIS) s.p.a. alla restituzione in favore di (OMISSIS) della somma di euro 41.463,41, oltre accessori.
Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) s.p.a. con tre motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS).
Le parti presentano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il controricorrente eccepisce l'inammissibilita' del ricorso in relazione agli articoli 100, 300 e 328 c.p.c., essendo lo stesso proposto nei confronti di soggetto non effettivamente legittimato, in quanto estinto (impresa individuale (OMISSIS)), essendo subentrata nei suoi rapporti la s.r.l. (OMISSIS) ed essendo la circostanza nota a parte ricorrente, giusta comunicazione in data 10 settembre 2012.
L'eccezione e' infondata.
Non sussiste infatti la eccepita inammissibilita' essendosi verificata un'ipotesi di successione ai sensi dell'articolo 111 c.p.c..
In base al disposto di quest'ultimo, infatti, qualora nel corso del processo si trasferisca il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Il successore a titolo particolare puo' intervenire nel medesimo processo e, se le altre parti lo consentono, chiedere l'estromissione della parte originaria.
La (OMISSIS) s.r.l. e' subentrata nei rapporti della ditta individuale (OMISSIS) in forza di cessione di ramo d'azienda e la fattispecie rientra quindi fra quelle regolate dall'articolo sopra citato.
In ogni caso la costituzione della s.r.l. (OMISSIS), soggetto legittimato, ha avuto efficacia sanante, considerando anche che la controricorrente si e' difesa nel merito ed ha quindi accettato il contraddittorio.
E comunque manca la prova della spedizione e della ricezione del telefax in cui si comunicava che all'impresa individuale (OMISSIS) era subentrata la s.r.l. (OMISSIS).
Con la seconda eccezione di inammissibilita', in relazione all'articolo 360 c.p.c. e articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6 il controricorrente ritiene che il ricorso avversario e' carente del requisito di specificita' e di autosufficienza e come tale non consentirebbe al giudice di legittimita' di provvedere al diretto controllo della decisivita' dei punti controversi e della correttezza della decisione impugnata.
Anche tale eccezione e' infondata in quanto i motivi del ricorso hanno caratteri di specificita', completezza e riferibilita' alla sentenza impugnata.
Il rigetto delle eccezioni preliminari del controricorrente comporta l'esame nel merito dei motivi del ricorso.
Con il primo motivo la (OMISSIS) denuncia "violazione della norma di cui all'articolo 1526 c.c.".
La ricorrente ritiene errata la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui motiva l'applicabilita' dell'articolo 1526 c.c. anziche' quella dell'articolo 1458 c.c., con il fatto che nel caso specifico si tratterebbe di leasing traslativo e non di godimento.
Per la ricorrente l'articolo 1526 e' applicabile al solo caso in cui la risoluzione del contratto abbia luogo per inadempimento di colui che acquista a rate con riserva di proprieta'; da cio' si deduce che la norma in esame non puo' essere applicata al caso in cui la risoluzione sia avvenuta per un inadempimento del fornitore.
Nel suo caso, sempre ad avviso della ricorrente, andava applicato l'articolo 1458 c.c., comma 1 il quale prevede che la risoluzione dei contratti a prestazione continuata abbia effetto solo ex nunc e che gli effetti della risoluzione non si estendano alle prestazioni gia' eseguite, quali le rate riscosse dalla concedente.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "contraddittoria motivazione circa l'inapplicabilita' dell'articolo 1458 c.c. e sull'applicabilita' dell'articolo 1526 c.c.".
Secondo la (OMISSIS) la motivazione della sentenza di secondo grado, che esclude l'applicazione dell'articolo 1458 c.c. a favore dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1526 c.c., e' contraddittoria. Essa infatti, da un lato afferma che la richiesta di risoluzione proviene dall'utilizzatore e dall'altro considera applicabile una norma che puo' riferirsi alla sola ipotesi di risoluzione richiesta dalla concedente per inadempimento contrattuale dell'utilizzatore.
La ricorrente sostiene ancora che la sentenza entra in contraddizione nella parte in cui ritiene non applicabile l'articolo 16 del contratto, in quanto la risoluzione non e' stata chiesta dal locatore, ma e' stata proposta dall'utilizzatore.
Con il terzo motivo si denuncia "falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c.".
Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata ha riformato la pronuncia di primo grado, ritenendo che la decisione del Tribunale sarebbe fondata sul richiamo all'articolo 16 delle condizioni contrattuali e tale richiamo sarebbe stato effettuato extra petitum.
I tre motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
In tema di vendita con riserva di proprieta', l'articolo 1526 c.c., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo, prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l'inadempimento del compratore, debba essere riconosciuto al venditore - tenuto a restituire le rate riscosse - il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilita' come nuovo e del logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. Ne consegue che il diritto all'equo compenso e quello al risarcimento del danno costituiscono autonome pretese, le quali, se esercitate nel corso del giudizio, necessitano di autonoma e tempestiva domanda (Cass., 10 settembre 2010, n. 19287).
Va ribadita la tesi della invalidita' di eventuali clausole che assegnino ali'utilizzatore il rischio della mancata consegna e che nei contratti di leasing traslativo sussiste l'obbligo di buona fede e di cooperazione fra le parti contrattuali. Sussiste cioe' un obbligo reciproco fra le parti di condotta secondo buona fede per cui anche parte concedente, avendo contezza che il verbale di consegna non era stato sottoscritto dopo l'effettiva consegna, avrebbe dovuto, per lo meno, chiedere conferma all'utilizzatore se, quantomeno a distanza di poco tempo, cio' fosse realmente avvenuto.
La scissione tra soggetto destinato a ricevere (dal fornitore) la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere (nei confronti del fornitore) l'obbligazione di pagamento del prezzo, non consente al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall'avvenuta consegna, ma giustifica, sulla base dell'articolo 1375 c.c., che il concedente stesso possa fare affidamento sull'autoresponsabilita' dell'utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che l'utilizzatore e il concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicche' su entrambi grava un onere di collaborazione); pertanto, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente ali'utilizzatore, e il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l'utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell'adempiere, deve fare in modo da salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, cosi' come questi e', dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sicche' non ne risulti sacrificato, per altro verso, l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l'esatto adempimento da parte del fornitore (Cass., 23 maggio 2012, n. 8101).
Da cio' discende che l'operazione di leasing finanziario consta di due contratti, quello di leasing (che non e' di credito ma di scambio) e quello di fornitura, i quali realizzano una figura di collegamento negoziale: l'acquisto del bene rappresenta dunque un atto giuridico strumentale rispetto alla sua concessione in godimento, sicche' l'inadempimento del fornitore, consistente nella mancata consegna, rapportato al contratto di leasing, per il concedente costituisce incolpevole impossibilita' sopravvenuta, di adempiere e per l'utilizzatore - nonostante ogni eventuale contraria clausola contrattuale, da ritenere invalida se esistente - esclude l'obbligo di corrispondere quanto sarebbe stato a suo debito ove avesse goduto del bene.
In altri termini, consentire che il concedente, concluso il contratto di fornitura, possa pagare il prezzo anche indipendentemente dalla consegna da parte del fornitore e poi ottenere dall'utilizzatore quanto questi sarebbe tenuto a corrispondere quanto questi sarebbe tenuto a corrispondere ove avesse goduto del bene, non appare giustificabile ne' in rapporto alla causa del contratto di leasing finanziario, ne' in rapporto al dovere di esecuzione del contrato secondo buona fede.
Correttamente l'impugnata sentenza si e' attenuta ai suddetti principi di diritto, ritenendo che si e' verificata la risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore; ha accettato la tesi della consapevolezza della (OMISSIS) della mancata consegna da parte del fornitore all'utilizzatore ed ha addebitato alla medesima (OMISSIS) la responsabilita' del danno ricevuto; ha accertato l'irrilevanza della clausola 16 del contratto perche' la stessa presuppone la responsabilita' dell'utilizzatore sulla base della risoluzione chiesta dal concedente per causa a lui non imputabile, ma ha ritenuto che detta clausola sia inapplicabile perche' la domanda riconvenzionale era stata proposta come azione di danno per aver attestato una cosa non vera e non ex clausola 16 del contratto inter partes.
Premessa la natura traslativa del leasing in oggetto che prevede, in caso di inadempimento del compratore, l'applicabilita' dell'articolo 1526 c.c., da cio' deriva che alla pronuncia di risoluzione del contratto segue il diritto dell'utilizzatore alla restituzione dei canoni versati; non compete invece alla concedente alcun equo compenso, non essendo stato l'autotelaio consegnato al (OMISSIS); e comunque nessuna domanda e' stata proposta dalla societa' di leasing per ottenere tale indennizzo.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 1.900,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.