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Nell'ambito del contratto di appalto, la responsabilità per i danni cagionati a terzi nel corso dei lavori ricade sul committente qualora i danni medesimi siano diretta conseguenza di un espresso ordine impartito dal direttore dei lavori o da altro r

Nell'ambito del contratto di appalto, la responsabilità per i danni cagionati a terzi nel corso dei lavori, normalmente attribuita all'appaltatore in considerazione della sostanziale autonomia di cui egli gode nell'esecuzione dell'opera, ricade sul committente qualora i danni medesimi siano diretta conseguenza di un espresso ordine impartito dal direttore dei lavori o da altro rappresentante dello stesso, ovvero nel caso in cui sia riscontrata a suo carico la cosiddetta culpa in eligendo, ovvero l'assegnazione dei lavori a un'impresa manifestamente incapace - in quanto carente della competenza e dei mezzi all'uopo idonei - di svolgere a regola d'arte l'incarico conferito. (Tribunale Milano Sezione 10 Civile, Sentenza del 18 maggio 2009, n. 6615)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

DECIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice Mariano Del Prete

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa tra la parte attrice Cr.Ro. e Ri.An. assistita dall'avv. Ma.Zo.

e la parte convenuta Va. S.r.l. assistita dall'avv. Ma.Sa. e la parte convenuta Sc.Ma., titolare dell'omonima ditta individuale Impresa Edile Sc., assistita dall'avv. Gi.Ma. e la parte terza chiamata Au. S.p.A. assistita dall'avv. Vi.Pa.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti concludevano come da fogli allegati alla presente sentenza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli attori hanno citato in giudizio i convenuti chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito ad infiltrazioni nell'appartamento condotto il locazione e al danneggiamento di un veicolo nel corso di lavori appaltati dalla Va. all'impresa Sc.

Si costituivano i convenuti, con separate comparse, contestando la domanda di controparte, della quale chiedevano il rigetto. La Va. S.r.l. svolgeva domanda di garanzia nei confronti di Sc. e questi chiedeva la chiamata in causa della propria assicurazione dalla quale chiedeva di essere garantito in ipotesi di condanna. Si costituiva l'Au. che contestava la domanda del chiamante precisando di avere già corrisposto alla proprietà dell'immobile il massimale di polizza per i danni causati dall'assicurato nonché allo stesso assicurato un importo per il danno al veicolo dell'attrice.

La causa, dopo trattazione ed attività istruttoria, perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Relativamente all'intervenuto danneggiamento dell'immobile e del veicolo non sussistono dubbi alla luce degli atti e della produzione documentale. Per quanto riguarda il soggetto obbligato al risarcimento si osserva quanto segue.

L'eccezione preliminare della Va. deve essere respinta avendo gli attori correttamente individuato anche nel proprietario committente, almeno in linea di principio, il destinatario di una domanda di risarcimento dei danni subiti per lavori dallo stesso disposti. Occorre però osservare che la Cassazione ha precisato che "... in caso di appalto, è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ..... durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto; in tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurarle solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso - tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete - o allorquando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo, il che si verifica se il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidali ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi ..." (Cass. sez. L n. 4361/05). Negli stessi termini sono le ancora più recenti sentenze della Cassazione n. 7755/07, n. 15782/06, n. 13131/06 e n. 11371/06 nonché le precedenti a 11478/04, n. 7499/04, n. 7273/03. Tale orientamento viene condiviso da questo giudice.

Nel caso in esame gli elementi forniti dalla parte attrice sono inadeguati a ritenere che la scelta di Sc. fosse stata inidonea per il tipo di lavori da eseguire (l'unico elemento fornito dagli attori è stato il numero di dipendenti del convenuto).

Unico responsabile del danno deve quindi essere ritenuto Sc. Per quanto riguarda l'entità dei danni può farsi riferimento alle spese indicate alle pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione.

Per le spese relative al soggiorno in albergo, ai pasti e al personale presente in casa deve dirsi che la libera scelta degli attori di non ricorrere ad un accertamento tecnico preventivo sull'immobile impedisce di avere piena conoscenza dell'estensione delle infiltrazioni, della loro gravita, della eventuale non utilizzabilità dell'appartamento. Visionando la prodotta planimetria ed avendo quale unica fonte di conoscenza delle conseguenze delle infiltrazioni quanto emerge dalle fotografie deve ritenersi che l'immobile condotto in locazione dai ricorrenti si prestasse ad essere abitato anche durante l'esecuzione dei lavori effettuata dal 20/5/04 al 5/6/04. Ciò si dice non solo considerando che gli attori quell'immobile avevano pur utilizzato nei due anni precedenti quando si erano verificati i primi episodi di infiltrazioni ma anche che nessun motivo hanno fornito per il fatto che la loro presenza fosse incompatibile con l'esecuzione di quei lavori. Tali lavori si limitarono infatti a comuni interventi per i quali non può ritenersi che una famiglia debba lasciare l'immobile trasferendosi altrove (si vedano i lavori come descritti nel doc. 6 della Va.). Le spese relative all'albergo e ai pasti non possono quindi essere ritenute direttamente conseguenti all'evento ma ad una libera scelta degli attori di non accettare alcuni disagi durante l'esecuzione dei lavori.

Per le spese relative all'acquisto di carta da parati nonché per la spesa di cui al doc. 17 deve preliminarmente osservarsi che nessuna prova viene fornita che la precedente carta (ove esistente) fosse di proprietà degli attori con il conseguente diritto degli stessi ad essere risarciti del suo danneggiamento (conduttore dell'immobile era infatti una banca). Qualche maggiore indicazione da parte degli attori sarebbe stata necessaria dovendosi ritenere, nella rilevata carenza di indicazioni, che quella spesa sia stata una libera scelta degli interessati nel corso dei lavori di ripristino dei locali e come tale non risarcibile quale conseguenza diretta delle infiltrazioni. Per la spesa di cui al doc. 21 non appare chiaro il diritto degli attori ad ottenere il relativo risarcimento del danno non essendo, come detto, proprietari dell'immobile. Peraltro si osserva che gli ambienti relativi (bagno, antibagno e stanza) non sembra siano stati interessati dalle infiltrazioni. La descrizione di cui a pag. 2 dell'atto di citazione fa riferimento sempre a soggiorno e due camere da letto (locali prospicienti via (omissis)) ma non ai bagni e all'antibagno. Il vantato diritto non può quindi essere riconosciuto. Per le spese relative a beni degli attori, e di cui ai docc. 22 - 23 - 24 - 25 - 26, deve essere richiamata l'assenza di elementi che consentano di individuare l'entità del danneggiamento e la necessità degli interventi. Ritenendo di comune conoscenza che i lamentati danni siano conseguenza dei descritti eventi può essere equitativamente liquidato un importo nella misura di Euro 900,00. Per quanto riguarda il veicolo può farsi riferimento alla documentazione di spesa prodotta. Non essendovi conoscenza delle condizione dell'auto prima del danneggiamento si ritiene effettuare una liquidazione equitativa del danno nella misura di Euro 2.000,00.

Il convenuto Sc. deve quindi essere condannato al pagamento a favore degli attori dei predetti importi con maggiorazioni come da dispositivo Non risulta contestato che l'Au. ha corrisposto l'intero massimale della polizza a favore della Va. nonché un ulteriore importo a Sc. (v. pag. 2 della comparsa di costituzione dell'Au. nonché i prodotti docc. 2 e 3). La domanda di Sc. nei confronti dell'Au. non può quindi essere accolta.

In considerazione della astratta possibilità di ritenere responsabile dei danni anche il committente sussistono giusti motivi per la compensazione di metà delle spese della Va. ponendo l'ulteriore metà a carico della parte attrice soccombente. In considerazione del parziale rigetto della domanda degli attori sussistono giusti motivi per la compensazione di metà delle spese di causa degli stessi ponendo l'ulteriore metà a carico del convenuto soccombente Sc. Tali metà, in considerazione del valore della causa e della natura delle questioni trattate, sono liquidate come in dispositivo. Le spese di causa dell'Au. S.p.A. sono poste a carico del chiamante in causa e liquidate, di ufficio nonché in considerazione del valore della causa e della natura delle questioni trattate, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda degli attori e condanna Sc.Ma., titolare dell'omonima ditta individuale Impresa Edile Sc. al pagamento:

- a favore di Cr.Ro. e Ri.An., in solido, dell'importo di Euro 900,00 con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giugno 2003 al saldo,

- a favore di Ri.An. dell'importo di Euro 2.000,00, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'esborso al saldo,

- condanna Cr.Ro. e Ri.An., in solido, al pagamento a favore di Va. S.r.l., di metà delle spese di causa, metà che si liquida in Euro 81,25 per spese, Euro 952,50 per diritti, Euro 1.210,00 per onorari e delle spese generali nella misura del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti,

- condanna Sc.Ma., titolare dell'omonima ditta individuale Impresa Edile Sc., al pagamento a favore di Cr.Ro. e Ri.An. di metà delle spese di causa, metà che si liquida in Euro 376,27 per spese, Euro 1.162,50 per diritti, Euro 820,00 per onorari e delle spese generali nella misura del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti,

- condanna Sc.Ma., titolare dell'omonima ditta individuale Impresa Edile Sc., al pagamento a favore dell'Au. S.p.A. delle spese di causa che si liquidano di ufficio in Euro 100,00 per spese, Euro 700,00 per diritti, Euro 900,00 per onorari e delle spese generali nella misura del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti,

- compensa le ulteriori spese di causa.

Così deciso in Milano il 14 maggio 2009.

Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2009.


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