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Nell'azione di risarcimento danni contro il produttore di un bene difettoso, grava ul danneggiato l'onere di provare che l’uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative

In base al D.P.R. n. 224 del 1988, il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. In materia di prova, infatti, trova applicazione il principio di diritto in forza del quale, “il primo comma dell’art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (“Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno …”) va interpretato nel senso che il danneggiato deve provare (oltre al danno ed alla connessione causale predetti) che l’uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto ai sensi di cui all’art. 5 D.P.R. cit.; invece il produttore deve provare (ex artt. 6 e 8 D.P.R. cit.), che è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione”.

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