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Nella fase delle trattative il risarcimento del danno deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede

In tema di responsabilità precontrattuale, il risarcimento del danno deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 8 ottobre 2008, n. 24795)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere

Dott. LEVI Giulio - rel. Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LO. SPA, in persona del procuratore avv. Sn. Al., elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato ZINCONE ANDREA, difesa dall'avvocato BUIZZA RICCARDO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

TI. DA. AN. &. C. SNC di Da. An., in persona del legale rappresentante Da. An., elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell'avvocato BIANCO GIUSEPPE, che la difende unitamente agli avvocati CAROLA FERRARIS, EMANUELE DE PAOLA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1019/04 della Corte d'Appello di MILANO, terza sezione civile, emessa il 24/02/04, depositata il 9/04/04, R.G. 3912/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/08 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;

udito l'Avvocato Andrea ZINCONE (per delega Avv. Riccardo BUIZZA, depositata in udienza);

udito l'Avvocato Giuseppe BIANCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ti. Da. An. e C. snc con citazione del dicembre 1999 conveniva davanti al Tribunale di Milano la Lo. spa, esponendo di avere concluso con quest'ultima in data 8.4.1997 un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto una macchina da stampa per un corrispettivo di lire 245.536.058. Assumeva al riguardo di non aver potuto godere delle agevolazioni previste dalla Legge n. 341 del 1995 e precisamente di un credito d'imposta pari al 33% del valore del finanziamento in leasing, e attribuiva la relativa responsabilita' alla societa' di leasing sulla base del fatto che alla data di stipulazione del contratto di leasing tali agevolazioni erano sospese e che Lo. non l'aveva informata di cio'. Chiedeva, quindi, la condanna della Lo. ai sensi dell'articolo 1337 c.c. al risarcimento del danno, quantificato nell'importo pari alla mancata agevolazione, successivamente estesa - la domanda - anche ai sensi dell'articolo 1338 c.c..

La soc. Lo. si costituiva contestando le pretese avversarie, in particolare la configurabilita' di una responsabilita' precontrattuale a fronte di un contratto poi regolarmente concluso. Deduceva, peraltro, che l'attrice aveva esonerato essa societa' di leasing da ogni responsabilita' per l'eventuale mancata concessione e/o erogazione e/o sospensione di contributi richiesti.

Il Tribunale con sentenza dell'8.4.2002 rigettava la domanda.

L'appello proposto dalla Ti. Da. era accolto con sentenza del 9.4.2004 dalla Corte d'appello di Milano, che condannava la Lo. al pagamento della somma di euro 30.086,16 nonche' di quella di euro 258,23 oltre interessi dalla domanda.

Avverso questa sentenza la Lo. spa ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi. Ha resistito la Ti. Da. An. e C. snc di Da. An. con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per la sua antecedenza logico-giuridica precede l'esame del quarto motivo del ricorso, col quale la Lo. spa, denunciando la violazione dell'articolo 345 c.p.c. e vizi della motivazione, lamenta che la Corte d'appello di Milano non ha considerato che in appello la Ti. Da. ha proposto una nuova domanda di responsabilita' di essa Lo. a titolo contrattuale mai nemmeno accennata nel giudizio di primo grado.

La doglianza non e' comunque fondata, poiche' emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza il riconoscimento di una responsabilita' extracontrattuale, e non contrattuale. La Corte milanese difatti ha evidenziato che la Ti. Da. ha insistito, con l'atto di appello, nella impostazione giuridica della propria domanda ritenendo che, poiche' il provvedimento di sospensione dell'elargizione de:i contributi previsti dalla Legge n. 266 del 1997 era antecedente (di quattro mesi) alla stipulazione del contratto, la condotta infedele della locatrice andava qualificata in termini di responsabilita' precontrattuale.

Con il primo motivo - quindi - si denuncia la violazione e/o erronea applicazione degli articoli 1337 e 1338 c.c., nonche' motivazione insufficiente e contraddittoria. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sfavorevole alla Lo., oltre che sull'erronea applicabilita' dell'articolo 1337 c.c., una volta che il contratto sia concluso, sull'ulteriore erronea applicabilita' dell'articolo 1338 c.c., posto che la mancata concessione dei contributi sperati dalla Ti. Da. non ha minimamente intaccato la validita' e l'efficacia del contratto di leasing.

Anche questo motivo non e' fondato.

Si e' ormai chiarito - come e' stato osservato - che l'ambito di rilevanza della regola posta dall'articolo 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non puo' essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto (Cass. n. 19024/2005).

La violazione, pertanto, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento della trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace (articoli 1338 e 1398 c.c.), ma anche quando il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (stessa Cass. 19024/05; e in tal senso, ancorche' in relazione ad altra situazione di specie, Cass. S.U. n. 26725/2007).

In tal caso, invero, che la stipula del contratto sia avvenuta successivamente e' irrilevante, giacche' il comportamento illegittimo altrui si e' gia' verificato nella fase delle trattative.

Alla luce dei detti principi non puo' dunque che rilevarsi che la Corte d'appello milanese, alla stregua di un incensurabile apprezzamento di fatto, ha adeguatamente ritenuto che il comportamento della Lo. costituisse una violazione del canone di buona fede di cui all'articolo 1337 e 1338 c.c. poiche' i contributi agevolati previsti dalla Legge n. 341 del 1995 - per i quali la Ti. Da. si era indotta (come emerge dalla prima e dall'ultima parte della sentenza impugnata) alla stipulazione del contratto di locazione finanziaria del (OMESSO) - erano gia' stati sospesi con Decreto Ministeriale 23 dicembre 1996, ovvero a far data dal 1.1.1997, quindi quattro mesi prima della conclusione del contratto.

Con cio', omettendo cioe' di informare la controparte circa la gia' avvenuta sospensione dei contributi fiscali (ed anzi "assicurando il contraente della possibilita' del ricorso alla citate agevolazioni fiscali"), la Lo. ha infatti posto in essere un comportamento colposamente malizioso o anche solo reticente in ordine ad un aspetto del contratto assolutamente decisivo, violando l'interesse tutelato dagli articoli 1337 e 1338 c.c..

Con il secondo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1227 c.c. nonche' omessa e insufficiente motivazione, lamenta la ricorrente che l'asserito danno subito dalla Ti. Da. sia stato quantificato in misura pari allo sperato beneficio derivante dal mancato contributo.

La censura va disattesa.

In siffatta ipotesi, ovvero in caso di responsabilita' procontrattuale, il risarcimento deve esser ragguagliato al "minor vantaggio o al maggior aggravio economico" determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Cass. n. 19024/05 e n. 2672/07, cit.) : correttamente, quindi, il danno, nella specie, e' stato commisurato dalla Corte territoriale alle spese sostenute dalla Tipografia nel corso delle trattative a titolo di istruttoria agevolazione danni collegati e al mancato credito d'imposta minor vantaggio o - anche - maggior aggravio economico.

Col terzo motivo, infine, denuncia la ricorrente la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1372 c.c. nonche' omessa e insufficiente motivazione, deducendo che la Corte ha del tutto omesso di considerare che la Ti. Da. aveva espressamente esonerato la Lo. da qualsiasi responsabilita' in relazione alla concessione dello sperato contributo.

Anche questa censura va del pari disattesa.

La Corte milanese ha, invero, implicitamente interpretato tale ipotesi di esonero da responsabilita' riferendola logicamente ed esclusivamente - come si desume dall'articolo 1 dell'Allegato 3 al contratto di locazione finanziaria (riprodotto nella memoria ex articolo 378 c.p.c. della ricorrente) - alla sussistenza in capo alla Tipografia dei requisiti per ottenere i contributi agevolativi; e considerato che il contributo non pote', invece, essere ottenuto poiche' al momento della stipula del contratto le agevolazioni erano gia' state sospese, la detta manleva e' stata legittimamente considerata, per il principio di buona fede, radicalmente inefficace.

In relazione del resto alla ex adverso asserita portata di tale ipotesi di manleva, ha la Corte in realta' ritenuto avere Lo. "agito in situazione di malafede ... congegnando gli atti negoziali in modo da rendersi esonerata da qualsiasi responsabilita' per il caso di mancata ammissione al credito di imposta".

In definitiva il ricorso e' rigettato. Con la condanna della ricorrente, per il principio di soccombenza, alle spese del giudizio di legittimita', come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 3.100, di cui euro 3.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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