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Non è applicabile la disciplina della simulazione qualora nella stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare risulti in capo alla parte acquirente una situazione di interposizione reale rispetto ad un soggetto rimasto estraneo al contrat

Non è applicabile la disciplina della simulazione qualora nella stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare risulti in capo alla parte acquirente una situazione di interposizione reale rispetto ad un soggetto rimasto estraneo al contratto. In tal caso, gli effetti della compravendita si perfezionano interamente nella sfera giuridica dell'interposto, senza produrre alcun riflesso nella posizione del venditore. Questi, difatti, ben potrebbe rimanere totalmente all'oscuro delle reali intenzioni della controparte negoziale, avvalendosi interamente dei diritti e degli obblighi sorti nei confronti del formale acquirente per effetto della compravendita, in quanto estraneo all'accordo simulatorio. Pertanto, ai fini dell'azione giudiziale diretta all'accertamento della simulazione è pienamente efficace la prova scritta dell'accordo simulatorio che risulti privo della sottoscrizione del terzo. (Tribunale Roma, Sezione 5 Civile, Sentenza del 15 maggio 2007, n. 13359)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. V

La D.ssa Lucia Odello, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nella causa civile iscritta al n° 13359 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2001, posta in deliberazione all'udienza del 15/5/07 e vertente

Tra Ga.Gi., Elettivamente domiciliato in Ro., via Gu.Se., presso lo studio dell'Avv. Fu.Ra., che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E Ga.Ca. e Fo.An. elettivamente domiciliati in Ro., l.go Tr. (...), presso lo studio dell'Avv. Lu.Ma., che li rappresenta e difende per delega in calce agli atti di citazione

CONVENUTI

OGGETTO: proprietà

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/5/07 i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 20/2/01 il Signor Gi.Ga. conveniva in giudizio i Signori Ca.Ga. e An.Fo. per sentire, accertato e dichiarato che l'appartamento di cui alle premesse è di proprietà del Signor Gi.Ga. per la quota indivisa del 50% mentre per l'altro 50% è in comproprietà dei Signori Ca.Ga. e An.Fo., condannare il Signor Ca.Ga. da solo o in solido con l'altra convenuta a corrispondere all'attore quella somma ritenuta di giustizia per il mancato uso e godimento dell'alloggio dal 1999 in poi; disporre lo scioglimento della detta comunione sull'immobile, occorrendo mediante vendita dello stesso e ripartizione del ricavato, con vittoria di spese.

Esponeva l'attore che i germani Am.Ga. e Gi.Ga. decidevano di acquistare in comunione tra loro al 50% l'appartamento in Ro. , Via Ot. (...) scala (...) int. (...), e di intestare formalmente l'immobile al solo Am.; che il prezzo veniva corrisposto da ciascuno dei due fratelli in pari misura; che per anni i germani amministrarono congiuntamente il bene; che in data 3/7/71 moriva il Signor Gi.Ga., lasciando quali eredi il figlio Gi.Ga. e la moglie Ma.An.; che gli eredi continuarono ad avere dall'Am.Ga. prima e, poi, morto questi il 5/1/96, dagli eredi Ca.Ga. e An.Fo. , rispettivamente figlio e moglie, la propria quota parte del canone di affitto; che invece il Ca.Ga. dal 1999 non versava più alcun importo; che è interesse dell'attore avere lo scioglimento della comunione.

Nel costituirsi i convenuti contestavano la domanda rilevando che l'immobile è di loro proprietà esclusiva, e che alcuna valenza poteva assumere una dichiarazione a firma apparente del Signor Am.Ga., disconosciuta; che i pagamenti effettuati in favore della controparte non erano i proventi di una comproprietà, ma invece una obbligazione naturale assunta da Am.Ga.; nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice eccepivano comunque l'intervenuta usucapione in loro favore della quota rivendicata dall'attore, avendo l'Am.Ga. esercitato un potere esclusivo sul bene de quo sin dal 1956. Chiedeva poi, in caso di accoglimento della domanda di revindica, di dilazionare lo scioglimento della comunione, e in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore a restituire, per la quota di comproprietà accertata e riconosciuta di sua spettanza, le spese e i pagamenti sostenuti ed afferenti la proprietà, quantificati in una somma non inferiore a Lire 50.000.000.

Concludeva pertanto chiedendo nel merito in via principale di respingere le domande di parte attrice in quanto infondate; in via gradata di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione ed il conseguente acquisto a titolo originario della proprietà, per la quota pari a 1/2 dell'intero in favore del Signor Am.Ga. e quindi dei convenuti come eredi legittimi relativamente all'appartamento di cui è causa; in via ancor più gradata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, concedere la dilazione dello scioglimento della comunione sino alla scadenza del termine massimo di cinque anni previsto dall'art . 1111 c.c. atteso il grave ed irreparabile pregiudizio che i convenuti si troverebbero a subire; in via riconvenzionale condannare l'attore alla restituzione, per la quota di comproprietà accertata e riconosciuta di sua spettanza, in favore dei convenuti di tutte le spese e i pagamenti sostenuti afferenti la proprietà, nella misura che verrà comprovata in corso di causa e comunque non inferiore alla somma di Lire 50.000.000 oltre interessi e rivalutazione; in ogni caso con vittoria di spese.

In istruttoria veniva espletata C.t.u. grafologica, prova per testi e C.t.u. circa il valore dell'immobile e la sua divisibilità; depositata documentazione e precisate le conclusioni la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 15/5/07.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in via preliminare rilevato che solo in sede di memoria di replica alla domanda riconvenzionale i convenuti hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire dell'attore, nella non comprovata sua qualità di erede, qualità che nel corso del giudizio non è mai stata messa in contestazione; ma deve ritenersi che tale eccezione, non rilevabile d'ufficio, sia del tutto tardiva, e, quindi, non possa essere in questa sede esaminata, ciò a tutela del diritto dì difesa delle parti, cardine dell'intera organizzazione del processo.

Nel merito la domanda attrice è in via principale volta a sentire dichiarare la sua comproprietà sull'immobile in Ro., Via Ot. (...); e a fondamento della richiesta l'attore ha prodotto una dichiarazione di Am.Ga., dante causa dei convenuti, del 24/12/56, che attesta che l'acquisto dell'immobile è stato effettuato anche con i denari del fratello Gi.Ga. , e che pertanto "quest'ultimo deve considerarsi proprietario del su descritto appartamento, per una metà indivisa con tutti i relativi diritti e oneri derivanti dall'acquisto". Disconosciuta dai convenuti l'autenticità della sottoscrizione è stata nel corso del giudizio espletata una C.t.u. grafologica, che ne ha permesso di accertare, alla luce di approfonditi riscontri e con metodologia corretta e esente da censure, la autografia; in particolare il consulente, con conclusioni pienamente condivisibili, ha rilevato che "La scrittura in verifica e le comparative sono fra loro accomunate da un assimilabile stile grafico, da un medesimo ritmo e conduzione del ductus nonostante l'alta variabilità presente nelle comparative. Si è riscontrata la corrispondenza grafodinamica e dei valori proporzionali tra i vari elementi delle grafie a confronti. La corrispondenza investe anche l'insieme delle irregolarità della scrittura; tali irregolarità e diversità sono dello stesso tipo "per concludere che "la sottoscrizione a nome Ga.Am. (sia la firma che la data) è autografa."

Non può ritenersi sul punto convincente l'opinione opposta espressa dal Consulente di parte convenuta; e tali conclusioni conducono a ritenere che l'intera scrittura in atti sia di provenienza del defunto Am.Ga., che ha con tale mezzo riconosciuto la proprietà dell'immobile di cui è causa in capo al fratello.

Tale documento deve ritenersi abbia pieno valore di controdichiarazione, sebbene non sottoscritto dal beneficiario, ovvero dal fratello Gi.; d'altro canto la documentazione in atti di epoca successiva rende palese come il simulato acquirente, benché non partecipe all'atto scritto da cui emerge l'esistenza dell'accordo simulatorio, abbia aderito a tale accordo, godendo dei frutti dell'appartamento acquistato pro-quota, documentazione che, interpretata in buona fede, non consente altre e diverse speculazioni se non la pacifica amministrazione di un bene comune e la condivisione dei suoi frutti civili.

E la prova tra le parti della simulazione di un contratto soggetto alla forma scritta, come nella specie trattandosi di bene immobile, non richiede né che la controdichiarazione sia contenuta in un contratto redatto contestualmente all'atto simulato, né che sia sottoscritto da tutte le parti, essendo sufficiente anche una scrittura posteriore che sia sottoscritta dalla sola parte contro il cui interesse viene posto in essere, poi consegnata alle altri parti; né ricorre nel caso in esame l'ipotesi, dedotta da parte convenuta, dì necessaria partecipazione all'atto del terzo, che dovrebbe aderire all'intesa raggiunta da interposto e interponente, manifestando la volontà di assumere diritti ed obblighi direttamente nei confronti dell'interponente. Va infatti rilevato che nel caso di specie è del tutto irrilevante la partecipazione del terzo (alienante del bene) all'accordo simulatorio, potendo questi anche essere all'oscuro della volontà reale dell'acquirente, in quanto gli effetti del negozio, e le relative e correlate obbligazioni, si verificano solo tra i soggetti che formalmente hanno preso parte all'atto pubblico, mentre il negozio intercorso tra interponente ed interposto, dà luogo alla obbligazione assunta dal primo di trasferire al secondo i diritti acquistati (o, come nella specie, una quota di essi).

In proposito la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. 14/3/06 n. 5457) ha riaffermato che nel caso di interposizione reale (come nella specie) non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente. Ne consegue che ai fini della prova scritta dell'interposizione reale non è necessario che la controdichiarazione scritta sia sottoscritta anche dal terzo in quanto "altro non è che la prova del pactum fiduciae che lega la parte acquirente con il proprio interposto"; può pertanto escludersi che nel caso in esame, in cui l'azione è diretta all'accertamento della simulazione reale, si esiga un accordo trilaterale, come dedotto dalla parte convenuta.

La prova testimoniale assunta ha confortato la domanda attrice, essendo risultato che entrambi i germani proprietari dell'appartamento e, poi, gli aventi causa, hanno amministrato congiuntamente l'immobile, e diviso i proventi della sua locazione; il Signor Am.Ga. , infatti, versava la metà del canone incassato al Signor Gi.Ga. prima e, poi, al Gi.Ga. e alla Signora An.

Va quindi dichiarato l'attore proprietario per il 50% dell'appartamento di cui è causa.

Non può infatti essere accolta la domanda riconvenzionale tesa al riconoscimento dell'usucapione sul bene in capo ai convenuti; non solo, infatti, (e ciò prescindendo dalla configurabilità di tale domanda ove, come nella specie, chi la propone sia già formalmente intestatario del bene) i testi escussi non hanno fornito elementi da cui dedurre che i convenuti e il loro dante causa prima abbiano, agito come esclusivi proprietari nel disporre del bene, ma la documentazione in 'atti attesta il contrario, ovvero che entrambi i proprietari hanno curato la gestione dell'appartamento e ne hanno goduto i proventi, comportamento, questo, del tutto incompatibile con un possesso esclusivo dell'immobile da parte dei convenuti.

Anche deve essere disattesa la domanda riconvenzionale tesa a sentire ordinare il rimborso delle spese sostenute per l'immobile per l'intero, in assenza di qualsiasi riscontro documentale circa la sussistenza di tali esborsi e la loro quantificazione.

Per quanto attiene, poi, alla domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità per l'uso dell'immobile va rilevato che parte attrice ha omesso di quantificare la pretesa, nonostante l'elaborato di C.t.u. in atti; la domanda, pertanto, deve essere respinta.

Passando all'esame della domanda diretta a sentire dichiarare lo scioglimento della comunione sul bene va rilevato che il C.t.u. incaricato di verificare la eventuale divisibilità del bene e di determinarne il valore ha, con conclusioni convincenti e condivisibili, rilevato la non praticabile divisibilità dell'appartamento in questione, e ne ha quantificato il valore; pertanto va dichiarato lo scioglimento della comunione sull'immobile in Ro., via e la causa va rimessa sul ruolo per gli adempimenti conseguenti al dichiarato scioglimento. Spese al definitivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando e disattesa ogni altra istanza sulla domanda proposta da Gi.Ga. nei confronti di Ca.Ga. e An.Fo. così dispone:

- In accoglimento della domanda attrice dichiara l'attore proprietario per il 50% dell'appartamento in Ro., via Ot. (...) scala (...) int. (...);

- Rigetta la domanda di pagamento di indennizzo;

- Rigetta le domande riconvenzionali;

- Dichiara lo scioglimento della comunione sull'immobile di cui è causa e rimette la causa sul ruolo d'udienza per gli adempimenti necessari con contestuale e separata ordinanza;

- Spese al definitivo.

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