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Non è sufficiente la consegna delle chiavi ad un dipendente per porre in essere un obbligo di custodia a suo carico

Non è sufficiente la consegna delle chiavi ad un dipendente per porre in essere un obbligo di custodia a suo carico; conseguentemente, è esclusa la responsabilità dell’ente per il fatto del dipendente, qualora questi riceva appunto in consegna le chiavi di un immobile in cui dei terzi realizzino delle opere abusive, non gravando su esso alcun obbligo di custodia.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IN. IN. S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 262, presso lo studio dell'avvocato ARMAO GAETANO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO INTERNO in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

e contro

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA in persona del Presidente p.t.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 593/2003 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/06/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2009 dal Presidente Dott. Triola Roberto Michele;

udito l'Avvocato ARMAO Gaetano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA RAFFAELE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 3 marzo 1997 la Presidenza della Regione Siciliana conveniva davanti al Tribunale di Palermo la FI. s.p.a. - In. Fo. Ed. Ri. - chiedendo che venisse dichiarato risolto il contratto di vendita stipulato il 20 novembre 1990 avente ad oggetto un edificio sito in Palermo da destinare ad alloggi per le forze dell'ordine, in quanto la societa' venditrice non aveva adempiuto agli obblighi assunti ai fini del pagamento del prezzo (provvedere alla custodia dell'immobile fino alla consegna; conseguimento del certificato di agibilita' ed abitabilita'; esibizione del certificato della Conservatoria dei RR.II. comprovante l'inesistenza di iscrizioni pregiudizievoli).

La societa' convenuta, costituitasi, contestava il fondamento della domanda, deducendo di avere consegnato, su richiesta della Prefettura e previa autorizzazione della Amministrazione attrice, gia' nel mese di ottobre del 1988, le unita' immobiliari ai singoli assegnatari e che l'esecuzione dei lavori necessari per il conseguimento del certificato di abitabilita' era stata preclusa dall'occupazione abusiva dei locali a piano terra da parte degli assegnatari stessi, aggiungendo che nel mese di dicembre 1994 l'edificio era stato abbandonato dalla Presidenza della Regione senza alcun formale atto di riconsegna e che, a causa di cio', era stato occupato da estranei. Al giudizio veniva chiamato a partecipare il Ministero dell'Interno, contro il quale e contro la Regione Siciliana la societa' attrice proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

Con sentenza in data 29 marzo 2000 il Tribunale di Palermo dichiarava risolto per inadempimento della societa' attrice il contratto di vendita, rigettava la domanda riconvenzionale nei confronti della Regione siciliana ed emetteva sentenza di condanna generica del Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni.

Il Ministero dell'Interno proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Palermo con sentenza in data 11 giugno 2003.

I Giudici di secondo grado ritenevano che infondatamente la societa' appellata deduceva "la inammissibilita' delle eccezioni e delle nuove argomentazioni avanzata dal Ministero", in quanto avrebbero determinato, rispetto al primo grado, un mutamento dei termini della controversia. Era vero, infatti, che il Ministero aveva dedotto, per contrastare la domanda avversaria, elementi di fatto non sviluppati in prime cure (relativamente alla consistenza delle opere abusive, alle cause che impedivano il rilascio del certificato di abitabilita' e alle condizioni degli appartamenti e dell'edificio), diretti a contestare gli elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato, ma si trattava di mere difese, proponibile, in quanto tali anche nel giudizio di appello.

Nel merito cosi' motivava la Corte di appello di Palermo:

Con nota del 17 novembre 1986, diretta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e per conoscenza al Presidente dalla Regione Siciliana, al Prefetto della Provincia di Palermo e al Provveditorato e alla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, trasmise, ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 1995, n. 54, avente ad oggetto l'acquisto di alloggi per le forze dell'ordine impegnate in Sicilia nella lotta contro la delinquenza mafiosa - offerta di vendita della FI. s.p.a. relativa a "n. 24 alloggi e 5 locali terranei ubicati a (OMESSO), fra la (OMESSO)", richiamando l'attenzione sulla circostanza che la societa' in questione risultava posta in liquidazione e che era stata presentata, relativamente all'immobile offerto, domanda di sanatoria edilizia.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato rispose il 22 novembre a tale missiva, osservando, tra l'altro che "l'immobile di proprieta' della s.p.a. FI. non risulta(va) in regola sotto il profilo edilizio ed urbanistico" e che dalla relazione dell'U.T.E. di Palermo emergeva, altresi', che il complesso edilizio non era stato ancora ultimato (fatto che appariva in contrasto con il preciso disposto della Legge Regionale n. 54 del 1985). Espresse, percio', allo stato degli atti, parere negativo dal punto di vista legale, all'acquisto.

Il 2 marzo 1987 la Prefettura di Palermo, nel rappresentare, in relazione all'offerta della FI. , la palese utilita' che sarebbe derivata all'Amministrazione dello Stato dell'accettazione di tale offerta "in conseguenza dell'acquisto in itinere dell'adiacente complesso industriale da destinare a sede del nuovo autocentro", suggeri' la stipulazione di un contratto preliminare di vendita nelle more della definizione del procedimento di sanatoria edilizia con la contestuale assegnazione degli alloggi per poi procedere alla locazione in favore degli assegnatari, gia' individuati, con la devoluzione dei canoni alla FI. sino alla stipula del contratto definitivo.

Manifestata dall'impresa la sua disponibilita' ad accettare tale soluzione, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, daccapo interpellata, facendo seguito il 16 aprile 1987, alla propria precedente nota dal 22.11.1986, propose, tuttavia, come piu' opportuna la conclusione di un contratto di vendita sotto condizione sospensiva (subordinata la rilascio della concessione edilizia in sanatoria). Evidenzio', inoltre, relativamente all'intenzione emersa nel corso delle trattative frattanto svoltesi tra la Prefettura le ala FI. , di procedere all'immediata consegna dell'immobile alla Regione (dalla quale, ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 1985, n. 54, il bene avrebbe dovuto essere acquistato), che gli appartamenti non potevano essere al momento utilizzati perche' privi di certificazione di abitabilita' (fatto che ne impediva la locazione agli assegnatari) e che la loro consegna, percio', poteva intanto essere effettuata soltanto a titolo di custodia.

A seguito della nota in data 5 giugno 1987 dell'Alto Commissario, che aveva rappresentato l'esigenza che la stipula della compravendita sotto condizione sospensiva avvenisse solo dopo il completamento da parte della FI. di tutte le opere, comprese quelle igienico - sanitarie, cui consegue il rilascio del certificato di abitabilita', la societa' assicuro', il successivo 11 giugno, che la palazzina era immediatamente abitabile.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il 13 giugno 1987, preso atto della "disponibilita' manifestata dall'Assessorato Regionale alla Presidenza (con nota del 20.5.1987 n. 03070) dopo una riunione tenutasi il 23 aprile u.s. presso la Prefettura di Palermo", confermo', dal canto suo, il suo precedente parere (stipula di un contratto di compravendita condizionato all'esito favorevole della procedura di sanatoria edilizia con eventuale previsione di un'immediata consegna dell'immobile in favore della Presidenza acquirente a titolo di custodia gratuita con facolta' d'uso nelle more dell'avveramento della condizione, ferma restando la possibilita' di stipulare i contratti di locazione con gli assegnatari successivamente all'ottenimento del certificato di abitabilita', a cura e spese della venditrice).

Tale parere venne ribadito l'11 agosto 1988.

Nel periodo immediatamente successivo, insorsero, tuttavia delle difficolta' che non consentirono al notaio, incaricato dalla Presidenza della Regione, di predisporre in tempi brevi l'atto pubblico da redigere.

Ciononostante, su richiesta della Prefettura, con nulla osta concesso dalla FI. in data 5 ottobre 1988 e parere favorevole dell'Assessore Regionale alla Presidenza del successivo 5 ottobre, si procedette ugualmente alla "consegna provvisoria in custodia agli assegnatari dei ventiquattro alloggi".

Rilasciata dal Comune di Palermo la concessione in sanatoria n. 1 del 5 gennaio 1990, venne, quindi, stipulato in data 20 novembre 1990 il contratto di compravendita (poi approvato con decreto dell'Assessore alla Presidenza del 14 gennaio 1991), privo, pero', di condizione sospensiva, attesa l'intervenuta sanatoria edilizia (ma subordinando il pagamento del prezzo, fra l'altro, alla consegna materiale dell'immobile e al rilascio del certificato di abitabilita'), contratto dichiarato risolto dal Tribunale per inadempimento della societa' venditrice con la sentenza di primo grado, non impugnata sul punto.

In ordine alla vicende successive, risulta, poi, che con nota del 29 ottobre 1991 la Prefettura di Palermo, "in relazione all'acquisizione al patrimonio immobiliare (della Regione) degli appartamenti e pertinenze, siti in (OMESSO)... adibiti ad alloggi per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine", comunico' alla stessa Regione Siciliana, in persona del suo Presidente, dopo aver fatto riferimento ad un incontro svoltosi in precedenza "per l'esame dei problemi connessi all'utilizzazione degli appartamenti sopra citati", di concordare "sulla necessita' di rimuovere alcune opere abusivamente realizzate dai consegnatari all'interno di uno dei quattro magazzini sottostanti i citati appartamenti, unico ostacolo per il rilascio dell'abitabilita'", facendo presente che "il venditore (aveva) manifestato la propria disponibilita' a eseguire i lavori di abbattimento delle opere citate".

In relazione alla nota sopra indicata la Presidenza della Regione, incarico', quindi, in data 3 dicembre 1991, l'Ispettorato Tecnico Regionale di procedere ad un apposito sopralluogo e di "relazionare... in merito alla fattibilita' di quanto prospettato e sullo stato generale delle unita' vendute".

Poiche' pero' nel frattempo la FI. aveva informato che occupanti degli immobili avevano impedito l'accesso all'impresa incaricata di eseguire i lavori di rimozione delle anzidette opere abusive, la prefettura, con telefax del 9 dicembre 1991 incarico' il Questore di Palermo di svolgere nei confronti degli occupati opera di persuasione diretta a consentire i lavori in questione, invitandolo a disporre, qualora cio' si fosse reso necessario, "urgenti interventi, avvalendosi, se del caso, anche della forza pubblica".

Malgrado cio', i locali terranei della palazzina, come emerge dal successivo telefax della Prefettura del 15 maggio 1992, diretto al liquidatore della FI. , non vennero sgombrati, cosi' di fatto impedendosi l'esecuzione di quei lavori che la societa' venditrice nell'atto stragiudiziale notificato alla Presidenza della Regione il 5 marzo 1992 aveva sottolineato essere necessari per il rilascio del certificato di abitabilita' e inagibilita', al quale era subordinato il pagamento del prezzo.

L'edificio fu, infine, abbandonato nel 1994 dagli "assegnatari", venendo qualche tempo dopo occupato abusivamente da terzi. Orbene, da quanto sopra esposto emerge, ad avviso della Corte, anzitutto, che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non v'e' prova agli atti che la Prefettura di Palermo abbia mai ricevuto in consegna l'immobile di che trattasi e che fosse tenuta, percio', a provvedere alla sua custodia.

La mera consegna delle chiavi nel mese di marzo 1988 ad un semplice impiegato, tale Gi. , non dimostra alcunche' al riguardo, potendo tale consegna essere avvenuta per finalita' diverse, come ad esempio quella di consentire l'ispezione dell'immobile.

D'altra parte, se la palazzina, offerta in vendita, fosse stata effettivamente da tale data nella disponibilita' della Prefettura, non vi sarebbe stato bisogno alcuno di richiedere, il successivo mese di ottobre, alla FI. l'autorizzazione ad affidare in custodia le ventiquattro unita' immobiliari ai futuri assegnatari.

Tale richiesta dimostra, in buona sostanza, che la FI. , che rispose favorevolmente alla stessa, continuava a disporre del bene. La Prefettura, in tale occasione, non avanzo', peraltro, alcuna richiesta di consegna dell'immobile in proprio favore, ma si limito' a sollecitare quanto ritenuto piu' confacente alla soluzione del problema che l'assillava, ossia quello di reperire nel piu' breve tempo possibile degli alloggi al personale di polizia impegnato in compiti istituzionali (cio' spiega la richiesta di assenso anche alla Regione che, ai sensi della piu' volte richiamata Legge Regionale 31 dicembre 1985, n. 54, avrebbe dovuto, come detto, acquistare l'edificio).

Nella circostanza fu, dunque, la stessa FI. , sia pure su richiesta della Prefettura e con il parere favorevole della Regione a consegnare nel mese di ottobre 1988 gli appartamenti (di cui con la citata missiva dell'11 giugno 1987 aveva assicurato la fruibilita'), agli assegnatari, come risulta, d'altronde, dal verbale di "presa di possesso" all'uopo predisposto, redatto su un foglio che reca l'intestazione " FI. s.p.a. In. ri. pe. l'. " (v. al riguardo il verbale sottoscritto da uno di detti assegnatari, tale De. Si. Fr. , prodotto in giudizio).

All'affermazione del teste, Prefetto Io. Ma. , secondo cui l'edificio era nella disponibilita' della Prefettura non puo', pertanto, attribuirsi altro significato se non quello che gli alloggi erano occupati da personale della Polizia di Stato e non certo quello che l'Amministrazione dell'Interno ne avesse la detenzione, non prevista, in ogni caso, dalla citata Legge Regionale n. 54 del 1985, che stabiliva l'acquisto delle abitazioni, da destinare alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia, da parte del Presidente della Regione e la successiva assegnazione in locazione agli aventi diritto mediante contratti da stipularsi da parte della Regione medesima.

In siffatto contesto non pare, pertanto, che la Prefettura, sulla quale non gravava, e' il caso di ripeterlo, alcun obbligo di custodia, possa rispondere delle opere abusive, eseguite di loro iniziativa (cio' e' pacifico alla stregua della documentazione in atti) dagli occupanti nei locali a piano terra, mai peraltro ad essi consegnati, a differenza degli appartamenti, dalla societa'.

Ne' puo' configurarsi nella specie una responsabilita' del Ministero ai sensi dell'articolo 28 Cost..

Presupposto della responsabilita' diretta della pubblica Amministrazione per fatto del proprio dipendente e', infatti, la cosiddetta "occasionante necessaria", che sussiste tutte le volte in cui la condotta del dipendente sia strumentalmente connessa con l'attivita' d'ufficio, dovendosi la riferibilita' dell'atto o del comportamento del dipendente alla P.A. viceversa escludersi relativamente alle attivita' strettamente personali del dipendente stesso (v. Cass. 6617/2000).

Dopo che gli "assegnatari" abbandonarono gli alloggi, alla Prefettura non puo' essere, poi, addebitata la mancata restituzione dell'edificio (acquistato, come detto dalla Regione Siciliana, ma ad essa all'epoca non ancora formalmente consegnato, sostandovi le clausole contrattuali, dalla societa' venditrice) e la conseguente abusiva occupazione da parte di terzi, l'obbligo di restituzione presupponendo, invero, una precedente consegna, mai nella specie intervenuta in favore dell'Amministrazione dell'Interno.

L'assenza di una condotta antigiuridica da parte di quest'ultima nella vicenda di che trattasi e' evidenziata, d'altronde, dalla numerose iniziative poste in essere dalla Prefettura (v. al riguardo la deposizione del teste Io. Ma. ), dirette a consentire la rimozione delle opere abusive, la cui esistenza costituiva ostacolo (ma non certamente il solo, attesi i rilievi formulati dall'Ispettorato Regionale Tecnico) al conseguimento del certificato di abitabilita' e di agibilita'.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, la IN. IN. s.p.a., quale successore a titolo universale della FI. S.p.a. - IN. FO. ED. RI. .

Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa' ricorrente ribadisce la tesi secondo la quale il Ministero dell'Interno, nel giudizio di secondo grado, avrebbe proposto nuove eccezioni, in violazione del disposto dell'articolo 345 c.p.c..

Il motivo e' infondato, alla stregua dell'orientamento di questa S.C., secondo il quale il divieto di nuove eccezioni in appello non puo' riguardare i fatti e le argomentazioni (sent. 20 settembre 2005 n. 18519).

Con il secondo motivo del ricorso si deduce testualmente:

Orbene, appare indubbio dai risultati dell'istruzione dibattimentale di primo grado - come correttamente acclarato dalla sentenza del Tribunale ed, invece, erroneamente valutato dal Giudice di seconde cure con l'impugnata sentenza - che la Prefettura a mezzo di un suo dipendente e incaricato, Sig. Gi. Sa. , ha avuto consegnato da parte della Fi. S.p.A. l'immobile per cui e' causa. Siffatta circostanza risulta poi confermata dalla incontrovertibile deposizione del Prefetto pro tempore di Palermo, dott. Io. , secondo il quale, dalla documentazione che si trovava in Prefettura e che egli ebbe attentamente ad esaminare, era possibile agevolmente dedurre che "l'intero edificio era nella disponibilita' della Prefettura e che l'abusivismo riguardava l'occupazione dei locali terranei da parte degli agenti di P.S.".

Deposizione questa che risulta confermata in ogni suo punto dalla variegata produzione documentale depositata agli atti di causa.

Del resto non e' fondatamente ipotizzabile che l'anzidetto dipendente e incaricato della Prefettura, Gi. Sa. , avesse provveduto alla presa in consegna delle chiavi di propria iniziativa in assenza di espresso mandato in tal senso e chi sa poi a quale celato fine.

Giova peraltro evidenziare che il Prefetto Io. , nel corso della prova testimoniale, riferiva circostanze ancora piu' significative, e cioe' "di essere intervenuto su richiesta della Fi. S.p.A., affinche' gli occupanti degli appartamenti - come chiarito rappresentati dagli agenti di Polizia di Stato - averlo preso possesso dei locali terranei trasformandoli in pertinente delle singole abitazioni li liberassero, consentendo in tal modo, alla Fi. S.p.A. di compiere tutti quei lavori necessari per l'ottenimento del certificato di abitabilita' in adempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Presidenza della Regione Sicilia".

E' poi emerso, chiaramente nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado, che la Prefettura di Palermo invio' in data 9.12.1991 un telefax alla Questura di Palermo depositato anch'esso agli atti, laddove, veniva riferito che "gli occupanti dell'edificio avevano impedito l'accesso nei locali alla Fi. S.p.A. per l'esecuzione di tutti quei lavori necessari per l'eliminazione e rimozione dei manufatti realizzati abusivamente dagli stessi occupanti, per cui chiedeva la cooperazione della Questura, se del caso anche con l'impiego della fora pubblica".

Come poi pacificamente ammesso da tutte le parti in causa e di pubblico dominio, i lavori non poterono essere eseguiti poiche', dopo l'abbandono dei locali in questione da parte delle Forze dell'Ordine - peraltro mai comunicato alla Fi. S.p.A. - come risulta dalle stesse ammissioni di controparte nel corso del giudizio di merito, gli stessi vennero occupati da terzi abusivamente a far data dal 1994.

Si tratta di una vicenda paradossale - in relazione ai soggetti coinvolti, non solo per gli sviluppi che l'hanno caratterizzata, ma ancor piu' per gli esiti che il Giudice d'appello ha omesso di considerare adeguatamente.

Alla luce di quanto emerso nel giudizio di primo grado, ed incomprensibilmente disatteso dal Giudice di seconde cure, non puo' revocarsi in dubbio la responsabilita' in ordine ai fatti di causa della Prefettura di Palermo e dell'Amministrazione Statale, in persona del Ministro degli Interni.

L'Amministrazione dell'interno ha infatti impedito, alla Fi. S.p.A. l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Presidenza della Regione siciliana la quale, conseguentemente, si e' vista inesorabilmente pregiudicata dagli effetti dell'acclarata risoluzione del contratto di compravendita sottoscritto con quest'ultima Amministrazione.

Nel presupposto quindi, dell'inadempimento incolpevole della Fi. S.p.A. puo' che ribadirsi la responsabilita' per danni da parte del Ministero Interno anche alla stregua del principio secondo il quale "in caso di inadempimento contrattuale il terzo il quale abbia colposamente o dolosamente arrecato un contributo causale alla condotta inadempiente di una delle parti e' tenuta a risarcire, ex articolo 2043 c.c., il danno cagionato purche' sia dimostrato - come fatto nel presente processo - l'esistenza di un valido nesso causale tra il danno subito dal creditore e la condotta del terzo" (v. Cass. Civ., sez. 3 , 8.1.1999, n. 108).

Tale principio risulta confortato da altro, analogo, secondo cui "il terzo che, ancorche' estraneo al rapporto contrattuale, cagioni, in partecipazione con un contraente nella violazione degli obblighi contrattuali, danni alla ragione creditoria di altro dei contraenti, e' tenuto - in solido con il primo contraente - al risarcimento del danno. L'apprezzamento della sussistenza della partecipazione del terzo e cosi' delle conseguente corresponsabilita' con il contraente inadempiente appartiene al giudice del merito e non e' censurabile nel giudizio di legittimita' ove risulti immune da errori di diritto o da vizi di motivazione" (v, in tal senso la Case. civ., sez. 3 , 20.10.1983, n. 6160).

Il motivo e' infondato.

Come risulta dalla motivazione sopra trascritta della sentenza impugnata, non vi e' stata mai una formale consegna dell'immobile alla Prefettura di Palermo, con conseguente assunzione, da parte della stessa, di un obbligo di custodia.

A tal fine non e' sufficiente la consegna della chiavi all'impiegato Gi. Sa. , non risultando che lo stesso avesse i poteri per impegnare la Prefettura di Palermo, a prescindere dal dubbio valore probatorio di tale circostanza, come rilevato dalla sentenza impugnata, cosi' come pure non e' sufficiente il fatto che la consegna degli appartamenti (effettuata direttamente dalla soc. FI. agli assegnatari) fosse avvenuta su semplice sollecitazione della Prefettura di Palermo.

L'attuale societa' ricorrente, infine, nulla deduce in ordine al fatto che, a quanto pare, il mancato rilascio del certificato di abitabilita', da cui era dipesa la risoluzione del contratto, era ricollegabile a lavori abusivi effettuati dagli assegnatari nei locali terranei, esclusi dalla consegna ed in relazione ai quali non si poteva comunque configurare un obbligo di custodia della Prefettura di Palermo.

Con il terzo motivo si deduce testualmente:

Violazione dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione agli articoli 1587 e 1804 c.c., anche sotto il profilo dell'errata ed incompleta ricostruzione dei fatti.

La Corte di Appello, come gia' rilevato, ha valutato erroneamente la deposizione del teste Prefetto Io. , cio' in quanto pur ammettendo che da tale deposizione era agevolmente desumibile che gli alloggi dell'edificio di proprieta' Fi. S.p.A. "... erano occupati da personale della Polizia di Stato", perviene alla ingiustificata ed apodittica conclusione che l'Amministrazione dell'Interno non ne avesse la detenzione.

Si tratta, come dimostrato dall'istruttoria, di un palese errore interpretativo che non trova riscontro alcuno.

Occorre a questo punto chiedersi (e lo avrebbe dovuto fare la stessa Corte di Appello) a quale titolo il personale della polizia di Stato avesse utilizzato gli immobili in questione (fatto questo certo e non controverso).

Escluso che tale utilizzo fosse stato riconducibile ad un provvedimento autoritativo (ma anche in questo caso la detenzione dell'immobile avrebbe fatto capo all'Ente che avesse emesso il provvedimento), o la locazione (articolo 1571 c.c. e ss.).

Risultando poi dalle prove documentali acquisite al processo (verbali allegati alle note istruttorie del 3/3/1998 attestanti l'intervenuta consegna dei locali dalla Prefettura ai singoli, e non dalla Fi. S.p.A. ai singoli medesimi), ne deriva inequivocabilmente che il rapporto di che trattasi, configurabile come comodato o come locazione, e' giuridicamente intercorso con la Prefettura di Palermo, e per essa, con il Ministero dell'Interno. Conseguentemente, alla stregua degli articoli 1804 e 1587 c.c., la Prefettura avrebbe potuto e dovuto utilizzare e/o far utilizzare gli immobili, osservando la diligenza del padre di famiglia, senza alterarne le caratteristiche originarie, salvo a rispondere dei danni.

Da considerare che, a norma dell'articolo 1588 c.c., il conduttore e' pure responsabile della perdita o del deterioramento cagionato da persone che egli ammesso, anche temporaneamente, all'uso ed al godimento della cosa locata.

Il motivo e' inammissibile, in quanto la questione relativa alla applicabilita' delle disposizioni in tema di locazione o di comodato e' nuova.

In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della societa' ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna al la societa' ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.000,00, per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

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