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Non intergra novazione l'impegno da parte del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso

Con sentenza n. 11457 del 17 maggio 2007 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, in materia di compravendita, sul tema della configurabilità o meno dell’ istituto della novazione, nell’ipotesi di impegno da parte del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso. In particolare la S.C. ha statuito che esso di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva: articolo 1230 c.c.) dell’originaria obbligazione di garanzia (articolo 1490 c.c.) a consente al compratore di non soggiacer ai termini di decadenza e alle condizioni di cui all’art. 1495 c.c., ai fini dell’esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 c.c.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento di debito, interuttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.). Difatti, precisa ancora la Corte solo in presenza di un accordo delle parti, il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l’obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o per titolo, l’impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva.

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