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Non scatta il risarcimento del danno per la società acquirente un terreno di proprietà di un istituto religioso se poi il contratto viene meno per l'assenza di autorizzazione da parte della Santa sede

Non scatta il risarcimento del danno per la società acquirente un terreno di proprietà di un istituto religioso se poi il contratto viene meno per l'assenza di autorizzazione da parte della Santa sede, ove l'acquirente non abbia confidato senza colpa nella validità del contratto essendo, invece, ben consapevole della necessità dell'autorizzazione e pertanto, con la normale diligenza, avrebbe dovuto accertarsi della sussistenza di una efficace autorizzazione. Infatti, la responsabilità ex art. 1338 c.c. presuppone che il contraente che lamenta un danno abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 23 agosto 2012, n. 14626



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere

Dott. PROTO Cesare Antonio - rel. Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. DOTT. (OMISSIS) P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

MONASTERO CARMELITANE SCALZE (OMISSIS) P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. SUOR (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS) EMME SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE IN CARICA, COMTO PROMOZIONE ATTUAZIONE ZONA C 1 PIANO REGOLATORE GEN (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE IN CARICA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 55/2006 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 21/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2012 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avv. (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell'Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso, si riporta alla memoria depositata e deposita due cartoline d notifica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il (OMISSIS) il Monastero delle Carmelitane Scalze, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, vendeva alla societa' (OMISSIS) s.r.l., acquirente per se' o per persona da nominare, tre appezzamenti di terreno; la (OMISSIS) nominava quale acquirente la (OMISSIS) s.r.l..
Con citazione del 27/11/1994 il Monastero conveniva in giudizio la (OMISSIS) e la (OMISSIS) per sentire dichiarare la nullita' o annullabilita' della vendita per difetto di autorizzazione della Santa Sede, necessaria per l'integrazione della volonta' negoziale; in via subordinata chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento.

La (OMISSIS) s.r.l., costituendosi, chiedeva di chiamare in causa il notaio rogante, il Vescovo diocesano e il Comitato di promozione per l'attuazione della zona C; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la restituzione del corrispettivo versato e la condanna del Monastero e dei terzi chiamati al risarcimento dei danni, nonche', in via riconvenzionale l'annullamento di altro contratto di vendita relativo ad un terreno contiguo in quanto collegato a quello oggetto della domanda del Monastero.

(OMISSIS) chiedeva l'estromissione dal giudizio.

Restava contumace il Comitato di promozione per l'attuazione della zona C.

Il Tribunale di Sanremo non accoglieva le istanze di chiamata in causa del notaio rogante e del Vescovo e, con sentenza non definitiva del 20/8/1999, dichiarava la nullita' e inefficacia del contratto oggetto della domanda del Monastero e la successiva dichiarazione di nomina della (OMISSIS) s.r.l.; (OMISSIS) s.r.l. faceva riserva di appello e la causa proseguiva per la decisione sulla riconvenzionale; con sentenza definitiva del 13/10/2003 il Tribunale condannava il Monastero a restituire a (OMISSIS) s.r.l. la somma di euro 163.700, oltre interessi, rigettando le ulteriori domande proposte contro il Monastero.

(OMISSIS) s.r.l. proponeva appello contro entrambe le sentenze e il Monastero si costituiva chiedendone la reiezione e proponendo appello incidentale per le proprie domande non accolte; non si costituivano le altre parti convenute.

Con sentenza del 21/1/2006 la Corte di Appello di Genova rigettava l'appello di (OMISSIS) s.r.l. dichiarando assorbito l'appello incidentale del Monastero e compensava le spese.

La Corte territoriale, per quanto qui ancora interessa in relazione all'unico motivo di ricorso, rilevava:

che non era oggetto di censura la necessita' dell'autorizzazione della Santa Sede Apostolica per la validita' dell'atto di vendita;

che era invece censurata la sentenza appellata in quanto non aveva ritenuto esistente l'autorizzazione, da ravvisarsi, invece, in una precedente autorizzazione del 19/6/1981 per la vendita a tale (OMISSIS) per la vendita di un terreno;

- che era infondato l'assunto dell'appellante per il quale la precedente autorizzazione doveva conservare efficacia ancorche' la vendita per la quale era rilasciata non si fosse conclusa;

- che, infatti, tra l'una e l'altra vicenda negoziale intercorrevano differenze che ne investivano la dimensione soggettiva e oggettiva (il giudice di appello rilevava, tra l'altro che la precedente autorizzazione riguardava terreni solo parzialmente coincidenti con quelli della vendita successiva), mentre l'autorizzazione deve avere un oggetto determinato e specifico;

- che erano inapplicabili alla fattispecie, nella quale il negozio non era colpito da invalidita', ma da inefficacia, i principi in materia di nullita' parziale ed erano irrilevanti i richiami ai principi di interpretazione contenutistica del negozio;

che il conseguente obbligo restitutorio era stato correttamente determinato dal Tribunale sulla base di CTU non apprezzabilmente criticata dall'appellante;

- che non era dovuta la rivalutazione trattandosi di restituzione conseguente ad un indebito oggettivo riconducibile alla nozione di pagamento indebito;

- che non spettava il risarcimento del danno ex articolo 1338 c.c. perche', quand'anche il Monastero dovesse conoscere la legislazione ecclesiastica che richiedeva l'autorizzazione, la (OMISSIS) s.r.l. non poteva invocare la richiesta tutela risarcitoria in quanto la norma l'accorda nel caso in cui il contraente abbia confidato senza sua colpa nella validita' del contratto, mentre la (OMISSIS) nella specie non era stata diligente, non avendo accertato la sussistenza di una efficace autorizzazione pur essendo consapevole della necessita' dell'autorizzazione avendo stipulato l'atto con la presenza del Vescovo di (OMISSIS), proprio in funzione autorizzativa.

(OMISSIS) s.r.l. propone ricorso affidato ad un unico motivo nel quale afferma di censurare la sentenza impugnata sia per violazione di norme codicistiche che per vizio di motivazione.

Resiste con controricorso il Monastero delle Carmelitane Scalze che deposita memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso la societa' ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1418, 1338 e 1398 c.c. e il vizio di motivazione.

La ricorrente sostiene:

a) che il contratto de quo non e' nullo per contrarieta' a norma imperativa, ma e' valido e contiene l'autorizzazione dell'autorita' pontificia e il consenso del Vescovo;

b) sia il legale rappresentante del Monastero che il Vescovo dovevano conoscere le norme di diritto canonico e pertanto se il contratto e' invalido o inefficace il Monastero deve rispondere dei danni essendo a conoscenza della causa di inefficacia, tenuto conto che la responsabilita' per culpa in contraendo ex articolo 1338 c.c. si estende anche alla conoscenza o conoscibilita' delle cause di inefficacia;

c) il Monastero e il Vescovo dovevano essere ritenuti responsabili anche ai sensi dell'articolo 1398 c.c., perche' se il Vescovo non aveva il potere di autorizzare la vendita che invece aveva autorizzato, doveva rispondere dei danni, insieme al Monastero per avere indotto essa ricorrente alla stipulazione del contratto confidando nella sua validita'.

2. Il motivo e' infondato sotto tutti i diversi profili dedotti.

a.1 La censura sub a), relativa alla validita' del contratto e all'esistenza di idonea autorizzazione e' inammissibile in quanto non attinge la ratio deciderteli per la quale la precedente autorizzazione (di nove anni anteriore) non era idonea ad autorizzare l'atto di vendita de quo, stipulato con contraente diverso e per terreni non del tutto coincidenti con quelli di cui alla precedente autorizzazione e che l'autorizzazione doveva dare riferimento a specifici atti e specifici beni;

b.1 La censura sub b), relativa alla responsabilita' per culpa in contraendo del Monastero che conosceva o doveva conoscere l'esistenza di una causa di inefficacia del contratto, e' inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto non spettante il risarcimento non gia' perche' il Monastero non conoscesse o non dovesse conoscere che era necessaria la specifica e mancante autorizzazione, ma perche' la respopnabilita' ex articolo 1338 c.c. presuppone che il contraente che lamenta un danno abbia confidato senza sua colpa nella validita' del contratto, ma la (OMISSIS) non aveva confidato senza colpa nella validita' del contratto essendo, invece, ben consapevole della necessita' dell'autorizzazione e pertanto, con la normale diligenza, avrebbe dovuto accertarsi della sussistenza di una efficace autorizzazione;

c.1 La censura sub e, relativa alla responsabilita' solidale del Vescovo e del Monastero ex articolo 1398 c.c. per avere, il Vescovo, partecipato all'atto privo di potere, e' inammissibile in quanto introduce un tema di indagine nuovo (la corresponsabilita' del Monastero con il Vescovo, l'assenza di colpa della (OMISSIS) nell'avere confidato nel potere rappresentativo del Vescovo), che non ha formato oggetto dei giudizi di merito.

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna della societa' ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa' ricorrente a pagare al Monastero delle Carmelitane Scalze di (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 5.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
 

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