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Obbligo venditore immobile abitazione certificato abitabilità – violazione – indennizzo – prescrizione diritto compratore

Con sentenza n. 26509 del 12 dicembre 2006, la Corte di Cassazione ha ribadito l’ obbligo del venditore di beni immobili destinati ad abitazione di far ottenere al compratore il certificato di abitabilità. Secondo la S.C. tale obbligo, avendo ad oggetto il fatto del terzo, si inquadra nella previsione dell’art. 1381 c.c.. Ne consegue, pertanto, che trattandosi di un obbligo incoercibile, qualora esso rimanga inadempiuto per il rifiuto del terzo di compiere il fatto promesso, sul venditore grava l’obbligo di indennizzare il compratore, Tale indennizzo, in difetto di determinazione del termine è immediatamente esigibile ai sensi dell’art. 1183, comma 1, c.c.. Ne deriva che il diritto dell’acquirente ad essere indennizzato si prescrive dalla stipula del contratto, o comunque dalla fissazione del termine per adempire da parte del giudice, con il decorso di dieci anni.

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