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Perché ricorra l'intestazione fiduciaria è necessario che il trasferimento in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo inter partes del ritrasferimento al fiduciario o al beneficiario da lui indicato

Affinche' ricorra l'intestazione fiduciaria di un bene - frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante - occorre che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in cio' esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae. In detta figura manca qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarita' creata in capo a quest'ultimo e' soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante (Cass., Sez. 3, 2 aprile 2009, n. 8024). (Fonte: Diritto e Giustizia)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 febbraio 2012, n. 3134



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere

Dott. PROTO Cesare A. - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), tutrice di (OMISSIS), rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte dr appello di Roma n. 2891 del 14 luglio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza in data 13 ottobre 2006, ha rigettato la domanda di (OMISSIS) - poi rappresentato in corso di causa, in quanto colpito da interdizione legale per effetto di condanna penale, dalla tutrice (OMISSIS) - volta ad ottenere l'accertamento del carattere fiduciario dell'intestazione dell'azienda ristorante (OMISSIS) in capo alla convenuta (OMISSIS), figlia dell'attore.

2. - La Corte d'appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 luglio 2009, ha respinto il gravame della (OMISSIS), nella indicata qualita'.

2.1. - La Corte territoriale - rigettata l'istanza di sospensione del processo in attesa della definizione di altra controversia, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'accertamento della simulazione della dichiarazione di nomina e della sua accettazione ex articolo 1402 cod. civ. - ha rilevato che "l'assunto di parte attrice e' rimasto del tutto sfornito di prova, non essendo stato offerto, in particolare, alcun effettivo e certo elemento di riscontro in ordine all'esistenza del dedotto patto di trasferimento".

Secondo la Corte territoriale, "dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, e cosi dalle proposte conciliative formulate a suo tempo dalla (OMISSIS), emerge, al piu', solo la consapevolezza che l'azienda era stata acquistata con il denaro del padre, cosi realizzandosi una donazione indiretta dell'azienda medesima, ma certamente non l'ammissione dell'esistenza di un obbligo, assunto dalla stessa (OMISSIS), di trasferire la proprieta' dell'azienda a favore del padre".

Quanto alle prove, la Corte d'appello ha giudicato inammissibili le richieste istruttorie formulate per la prima volta con l'atto di gravame, sottolineando che la statuizione di irrilevanza di quelle formulate in primo grado non e' stata sottoposta a specifiche censure.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la tutrice di (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato l'11 febbraio 2010, sulla base di tre motivi.

L'intimata ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Cessato nella pendenza del giudizio di cassazione lo stato di interdizione legale, (OMISSIS) ha depositato una memoria in proprio, conferendo procura speciale notarile all'Avv. Maurilio D'Angelo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli articoli 769, 771 e 782 cod. civ., in relazione all'articolo360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ed all'articolo 101 Cost., comma 2 e articolo 111 Cost., comma 6".

Premesso che l'azienda ristorante era stata acquistata, con scrittura privata autenticata del (OMISSIS), da (OMISSIS), il quale poi, esercitando la facolta' prevista in contratto, aveva sciolto la riserva e nominato fiduciariamente la figlia (OMISSIS), continuando tuttavia a condurre personalmente la gestione dell'attivita' e curando i rapporti con il venditore, cui corrispondeva alle scadenze pattuite il prezzo, la ricorrente, nella indicata qualita', ritiene che nella specie non sussistano l'animus donandi, la spontaneita' e la liberalita', tenuto conto del fatto che, per stessa ammissione di (OMISSIS), il padre (OMISSIS) si risolvette di intestare l'azienda alla figlia a causa di disavventure giudiziarie che non gli consentivano di svolgere alcuna attivita'.

D'altra parte, non ricorrerebbe l'elemento dell'impoverimento, giacche' (OMISSIS) non aveva pagato, alla data della presunta donazione, ne' in tutto ne' in parte, il prezzo, e difetterebbe l'elemento dell'arricchimento, in quanto (OMISSIS) aveva assunto tutti gli obblighi, compreso quello dell'intero prezzo in sedici rate mensili di lire 10.000.000 ciascuna e dell'azienda il cedente si era riservata la proprieta' fino al pagamento di tutte le rate.

(OMISSIS) - si sostiene - non avrebbe assunto verso la figlia l'obbligo di pagare il prezzo di acquisto dell'azienda a rate con scadenze successive all'acquisto operato ed alla dichiarazione di nomina e di accettazione, ne' avrebbe confermato la pur remota promessa di donazione con un atto successivo al pagamento dell'intero prezzo.

L'azienda sarebbe di pertinenza esclusiva di (OMISSIS) e ove l'atto (la dichiarazione di nomina e di accettazione del (OMISSIS)) fosse qualificabile donazione indiretta, esso sarebbe nullo, avendo ad oggetto un bene ancora - fino al totale pagamento delle rate del corrispettivo - di proprieta' del terzo.

2. - La censura e' infondata.

Affinche' ricorra l'intestazione fiduciaria di un bene - frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante - occorre che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in cio' esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae.

In detta figura manca qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarita' creata in capo a quest'ultimo e' soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante (Cass., Sez. 3, 2 aprile 2009, n. 8024).

La sentenza impugnata e' pervenuta alla conclusione che l'effetto reale - l'acquisto dell'azienda in capo a (OMISSIS) a seguito della dichiarazione di nomina da parte di (OMISSIS) e dell'accettazione della convenuta - non e' stato accompagnato da alcun patto contenente l'obbligo della persona nominata di modificare la posizione ad essa facente capo a favore dello stipulante o di altro soggetto da costui designato.

L'assunto della parte che ha promosso l'azione - ha rilevato la Corte d'appello, con congruo e logico apprezzamento delle risultanze di causa - "e' rimasto del tutto sfornito di prova, non essendo stato offerto, in particolare, alcun effettivo e certo riscontro in ordine all'esistenza del dedotto patto di ritrasferimento".

E poiche' la prova del pactum fiduciae non discende, automaticamente, dal fatto che il bene sia stato acquistato con denaro dello stipulante, la decisione della Corte d'appello resiste alle censure del ricorrente.

La Corte d'appello, esclusa l'esistenza del pactum fiduciae, ha poi qualificato la fattispecie dell'acquisto dell'azienda da parte della nominata con denaro del padre stipulante in termini di donazione indiretta.

Le doglianze articolate con il motivo, tutte dirette a contestare proprio tale ricostruzione o ad ottenere una declaratoria di invalidita' della donazione (tra l'altro neppure proposta con la domanda di primo grado), non colgono nel segno.

La Corte d'appello ha rilevato: che (OMISSIS) ha stipulato il contratto di compravendita dell'azienda per se' o per persona da nominare; che la parte acquirente, sciogliendo la riserva, ha provveduto alla dichiarazione di nomina della figlia e quest'ultima ha accettato detta dichiarazione; che il denaro occorrente per l'acquisto dell'azienda e' stato fornito dal padre.

Tali essendo i presupposti di fatto, correttamente la Corte d'appello ha ravvisato nell'acquisto del complesso aziendale con denaro proprio del disponente e nell'intestazione della relativa titolarita' in favore della persona designata e cosi beneficiata - la quale, con l'accettazione della dichiarazione di nomina, e' divenuta parte in senso sostanziale del negozio stesso, cancellando ogni situazione giuridica riconducibile al soggetto che aveva svolto per lei l'attivita' materiale di autore del contratto - una donazione indiretta di quella universitas.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la donazione indiretta e' caratterizzata dal fine perseguito, che e' quello di realizzare una liberalita', e non gia' dal mezzo, che puo' essere il piu' vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, e puo' essere costituito anche da piu' negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo ed, essendosene riservata la facolta' nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a se', come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalita', cosi consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso (Cass., Sez. 2, 16 marzo 2004, n. 5333).

La configurabilita' della donazione indiretta e la validita' della stessa non sono impedite dalla circostanza che la compravendita del complesso aziendale sia stata stipulata, nella specie, con riserva della proprieta' in favore del venditore fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, giacche' quel che rileva e' che lo stipulante abbia pagato il corrispettivo (non importa se in unica soluzione o a rate) o messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento.

L'ulteriore deduzione della parte ricorrente, secondo cui difetterebbero lo spirito di liberalita', il depauperamento e l'arricchimento, perche' (OMISSIS) si sarebbe obbligata in realta' a pagare tutte le rate del prezzo, contrasta con gli accertamenti compiuti dalla Corte di merito, la quale e' giunta alla conclusione dell'avvenuto acquisto dell'azienda con denaro del disponente in base al "tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti" e delle "proposte conciliative formulate a suo tempo dalla (OMISSIS)", da cui emerge "la consapevolezza che l'azienda era stata acquistata con il denaro del padre".

Del resto, come si ricava dalla parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo (pag. 2), e' stato lo stesso attore a dichiarare "di avere provveduto con mezzi propri in data (OMISSIS) all'acquisto dell'azienda (OMISSIS)".

2. - Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli articoli 183, 184, 240 e 345 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e all'articolo 111 Cost., comma 6) si deduce che "l'articolo 345 cod. proc. civ. non impedisce alla Corte d'appello, che e' giudice del merito, di ammettere i mezzi di prova gia' articolati davanti al Tribunale e di integrarli, qualora si dimostri che cio' non e' stato possibile nel giudizio di primo grado instaurato prima del primo giugno 2006, specialmente se e' stata omessa l'udienza di cui agli articoli 183 e 184 cod. proc. civ. secondo la formulazione a quella data vigente e che consentiva nell'udienza ex articolo 183 anche di modificare le domande e rendeva obbligatoria la fissazione dell'udienza di cui al successivo articolo 184. Addirittura non e' impedito al giudice di appello di accedere sia alla modifica delle domande che alla ammissione di nuovi mezzi di prova. E non costituisce nuovo mezzo di prova neppure il giuramento suppletorio de scientia, richiamato nell'atto di appello e che puo' essere disposto in sede di gravame, qualora si ritenga, a compiuta istruttoria, che possa giovare ai fini della corretta decisione, che deve essere aderente al principio di legalita'".

Con il motivo si chiede anche conclusivamente di dichiarare che "anche per quanto espresso in ordine all'irregolare andamento del giudizio di primo grado, poteva essere proposta la modifica delle domande in appello, modifica che rientra pur sempre in fattispecie similare al patto fiduciario e che consiste nella simulazione della dichiarazione ex articoli 1401 e 1402 cod. civ., malamente ritenuta donazione indiretta, per la quale, in considerazione del rapporto familiare (padre e figlia) era ammissibile la prova orale".

2.1. - Il motivo e' infondato.

La Corte territoriale - nel ritenere precluse le istanze istruttorie formulate soltanto con il motivo di gravame e non articolate in primo grado in sede di precisazione di conclusioni, in mancanza di assegnazione del termine per le deduzioni istruttorie, ai sensi dell'articolo 184 cod. proc. civ., (nel testo ratione temporis applicabile) - si e' attenuta alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, 21 febbraio 2002, n. 2504; Sez. 2, 29 luglio 2005, n. 16092; Sez. 3, 24 agosto 2007, n. 17965; Sez. 3, 3 ottobre 2007, n. 20745). Secondo il costante indirizzo, l'udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall'articolo 184 cod. proc. civ. non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio, giacche', a norma dell'articolo 187 codice di rito, il giudice, ove ritenga che la causa sia matura per la decisione senza necessita' di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio per la decisione, e la rimessione al collegio non comporta la perdita del diritto ad integrare le deduzioni istruttorie, ove si consideri che l'articolo 187 c.p.c., comma 4, prevede che, qualora risulti necessario procedere all'istruzione della causa, i termini di cui all'articolo 184, se richiesti e non concessi prima della rimessione al collegio (o del trattenimento della causa per la decisione), devono essere assegnati dal giudice istruttore su istanza di parte nella prima udienza dinanzi a lui.

L'altra doglianza veicolata con il motivo - relativa alla mancata osservanza, nel giudizio di primo grado, delle sequenze procedimentali rivolte alla definitiva determinazione del thema decidendum - muove da un inesatto presupposto interpretativo.

E' infatti erroneo l'assunto secondo cui, proposta con l'atto di citazione domanda rivolta a vedersi attribuito il trasferimento del bene in attuazione del pactum fiduciae, sarebbe consentito all'attore, in virtu' della facolta' che l'articolo 183 cod. proc. civ. concede alle parti di precisare e modificare la domanda, di introdurre il tema della interposizione fittizia di persona, derivante dalla simulazione della dichiarazione di nomina ex articoli 1401 e 1402 cod. civ..

Invero, costituisce domanda nuova - e non semplice precisazione o modificazione della domanda gia' proposta - avanzare in corso di causa una richiesta volta al riconoscimento della proprieta' di un determinato bene o di un complesso di beni sul presupposto del carattere fittizio dell'intestazione discendente dalla simulazione tanto della dichiarazione di nomina da parte dello stipulante quanto dell'accettazione della persona nominata, laddove l'atto di citazione sia diretto ad ottenere il trasferimento di quei medesimi beni in favore dell'istante in forza dell'obbligo assunto dall'intestatario fiduciario, e cio' data la diversita' tra le due anzidette situazioni, deducendosi con la prima un'ipotesi di divergenza tra volonta' e manifestazione e con la seconda l'esistenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la costituzione a carico del fiduciario dell'obbligo di ritrasferire il bene a vantaggio del fiduciante (Cass., Sez. 2, 27 marzo 1999, n. 2944).

3. - Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 cod. proc. civ..

Il motivo non reca in realta' una autonoma censura, ma e' proposto in via riflessa rispetto ai primi due motivi. La cassazione della statuizione sulle spese e la condanna della controparte al rimborso delle spese di legittimita' sono richieste come conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi del ricorso.

Il loro rigetto comporta, pertanto, l'assorbimento del terzo motivo.

4. - Il ricorso e' rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, nella qualita', al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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